Cassazione Civile, Ordinanza n. 23618/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte della Corte d'appello, della domanda proposta da un lavoratore per ottenere la rivalutazione contributiva correlata all'esposizione all'amianto. La Corte territoriale, riformando il primo grado favorevole al lavoratore, ha ritenuto che il diritto fosse prescritto, individuando il dies a quo della prescrizione decennale nella data del pensionamento, risalente a gennaio 2002, con conseguente tardività della domanda amministrativa presentata all'INPS nel 2017. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe collegato automaticamente il dies a quo al pensionamento senza spiegare il percorso logico; (2) violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la sentenza indicato elementi idonei a dimostrare la consapevolezza dell'esposizione all'amianto al momento del pensionamento; (3) violazione dell'art. 2934 c.c., sostenendo che il diritto alla rivalutazione contributiva per i lavoratori già pensionati o in mobilità alla data del 1 ottobre 2003 sarebbe sottratto a prescrizione in base alla disciplina previgente; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte di merito fondato il proprio ragionamento su presunzioni tratte da un curriculum lavorativo non riferibile al ricorrente; (5) violazione dell'art. 2935 c.c., perché la prescrizione non potrebbe decorrere prima della consapevolezza dell'esposizione all'amianto da parte del titolare del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi: la motivazione della sentenza d'appello non era apparente o mancante, poiché il giudice di merito aveva esposto in modo comprensibile le ragioni del dies a quo; inoltre non era stato dedotto un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo l'orientamento costante secondo cui il beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione, sorgente per effetto della sola esposizione e dunque soggetto a prescrizione. Ha respinto anche i motivi quarto e quinto: in astratto la prescrizione non può decorrere automaticamente dal pensionamento, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato, con motivazione non adeguatamente censurata, che il lavoratore fosse consapevole della lesione già al momento del pensionamento; le doglianze sul vizio del ragionamento presuntivo erano inoltre generiche e non autosufficienti perché non riportavano compiutamente gli atti processuali rilevanti. Nulla è stato disposto sulle spese per l'esenzione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato altresì dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
vengono richiamati i diversi motivi di ricorso per cassazione: nullità/motivazione apparente, omesso esame di fatto decisivo e violazione di legge
la sua violazione è stata dedotta per asserita motivazione mancante o apparente, ma la Corte ha escluso tale vizio
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
invocato in relazione al dovere di motivazione e al giusto processo
la Corte ribadisce la prescrittibilità del diritto alla rivalutazione contributiva
la decorrenza della prescrizione è collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma non in modo automatico e astratto dal solo pensionamento
richiamati per censurare il ragionamento presuntivo della Corte di merito, ritenuto però non specificamente contestato
richiamato, insieme all'art. 369 c.p.c., per l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso
richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti
ha giustificato la mancata pronuncia sulle spese per l'esenzione
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
ha fondato l'ordine relativo all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto
richiamato quale fonte della disciplina evocata dal ricorrente in tema di salvaguardia della previgente normativa
legge di conversione del D.L. 269/2003 richiamata nel motivo di ricorso
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato come parametro interpretativo compatibile con una lettura elastica degli oneri di autosufficienza
Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014
richiamate per la nozione di omesso esame di fatto decisivo ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ha natura autonoma rispetto al diritto a pensione e, in quanto tale, è soggetto a prescrizione.
- La decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c. non può essere affermata in modo automatico per il solo fatto del pensionamento: occorre verificare se, in concreto, il titolare fosse già consapevole o comunque in condizione di conoscere la lesione e di far valere il diritto.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Le censure che investono il ragionamento presuntivo devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare e, nei passaggi essenziali, trascrivere gli atti o gli elementi di fatto necessari a dimostrare l'errore denunciato.
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