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Sentenza

Sentenza n. 5240/2026 - Napoli, Sezione 7

Per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 05/02/2026, trasmessa via pec in pari data, con la quale i ricorrenti hanno chiesto al Comune di Sorrento, anche in forza del coordinato disposto di cui ai paragrafi “2.1” ed “8” della sentenza n. 485/2026 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, di definire il procedimento relativo all'accertamento della sussistenza dei molteplici abusi edilizi posti in essere dalla controinteressata Patricia IACCARINO sul prospetto (facciate dell'unità residenziale in piano secondo) del fabbricato comune, da assoggettare ai consequenziali provvedimenti sanzionatori in quanto sprovvisti di titoli abilitativi sia edilizi che paesaggistici; nonché per l’accertamento dell’obbligo di esso Comune di provvedere definitivamente sull’istanza di cui sopra con atto espresso e motivato, con richiesta sin d'ora di nomina, ex art. 117, comma 3, C.P.A., di un Commissario ad acta per la surrogazione in ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia oltre il termine assegnato. Nonché per l’annullamento del silenzio-diniego provvedimentale formatosi sulla medesima istanza del 05/02/2026 in parte qua relativa alla richiesta di accesso ai fascicoli d'ufficio inerenti a nulla osta e/o autorizzazioni paesaggistiche e/o ogni altro atto d’assenso, anche formatosi per silentium, che abbiano legittimato la controinteressata Patricia IACCARINO, sotto il profilo edilizio e paesaggistico, a trasformare il prospetto (facciate dell'unità residenziale in secondo piano) dell'edificio in comunione sito alla via Vittorio Veneto n. 3; e per la consequenziale declaratoria del diritto dei ricorrenti a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti amministrativi che hanno autorizzato essa controinteressata a porre in essere le contestate alterazioni del ridetto edificio in comunione.

Giustizia amministrativa202602187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato sull'istanza del 5 febbraio 2026, concernente l'adozione di un provvedimento espresso sulle segnalazioni di abusi edilizi sulle facciate e l'accesso agli eventuali titoli edilizi e paesaggistici legittimanti tali interventi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, comproprietari dell'edificio insieme alla controinteressata, hanno chiesto al Comune di Sorrento di concludere con provvedimento espresso il procedimento relativo alle segnalazioni di molteplici interventi abusivi sui prospetti e sulle facciate dell'immobile, nonché di consentire l'accesso ai fascicoli contenenti eventuali nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche o altri titoli abilitativi successivi all'autorizzazione sindacale del 28 gennaio 1977. Hanno dedotto, quanto all'azione avverso il silenzio, la violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990, degli artt. 24, 97 e 113 Cost., degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004, oltre all'eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento, imparzialità, correttezza e leale collaborazione. Quanto all'accesso, hanno dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 e seguenti, in particolare dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, nonché degli artt. 24, 97 e 113 Cost. Il Comune ha sostenuto di avere già adempiuto mediante l'Autorizzazione paesaggistica n. 9 del 23 marzo 2026, riferita però al procedimento di sanatoria paesaggistica relativo ai velux, e ha contestato l'interesse all'accesso. La controinteressata ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, sostenendo che la sentenza n. 485/2026 imponesse soltanto la conclusione del procedimento di sanatoria paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità, chiarendo che il ricorso non riguardava la conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria relativo ai velux, già definito dal Comune, ma l'omessa definizione delle specifiche segnalazioni concernenti gli interventi sulle facciate e sui prospetti. La precedente sentenza n. 485/2026 aveva qualificato una nota dell'amministrazione come atto interno e interlocutorio, privo di efficacia conclusiva, sicché non risultava adottato alcun provvedimento definitivo sugli abusi segnalati. Il giudice ha riconosciuto l'obbligo del Comune di provvedere, rilevando che il proprietario confinante o comproprietario, in ragione della vicinitas e degli effetti diretti dell'eventuale illecito edilizio, è titolare di una posizione differenziata e può agire contro il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a. Il Comune è stato quindi ordinato di adottare, entro 60 giorni, un provvedimento espresso sulle difformità indicate nella relazione tecnica di parte, relative ad ampliamenti, modifiche e realizzazioni ex novo di aperture sui diversi prospetti dell'edificio. Per l'eventuale inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale dell'Area Metropolitana di Napoli o un suo delegato. È stata inoltre accolta l'azione ex art. 116 c.p.a.: il Comune deve consentire, entro 60 giorni, l'esibizione e l'estrazione di copia degli eventuali atti edilizi e paesaggistici che abbiano legittimato gli interventi sulle facciate oppure attestare la loro inesistenza. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Gli strumenti processuali consentono di ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di provvedere, con eventuale nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce al Comune i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; tali poteri devono essere esercitati mediante un provvedimento espresso quando siano state presentate segnalazioni documentate.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato tra le disposizioni applicabili alla repressione degli abusi edilizi, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma.

  • artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004

    Sono richiamati in relazione agli eventuali titoli e procedimenti di autorizzazione o compatibilità paesaggistica, distinti dalla verifica degli abusi edilizi sui prospetti.

  • artt. 22 e seguenti l. 241/1990

    Fondano il diritto di accesso documentale agli atti amministrativi pertinenti, ove esistenti, quando il richiedente dimostri una posizione qualificata e un interesse concreto.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    È richiamato in relazione al silenzio-diniego formatosi sulla domanda di accesso; il giudice ne accerta l'illegittimità e ordina l'ostensione o l'attestazione dell'inesistenza degli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    Consente di contestare il diniego o il silenzio sull'accesso e di ottenere l'ordine giudiziale di esibizione e copia dei documenti, con delimitazione agli atti effettivamente pertinenti alla richiesta.

Massime di principio

  • Il proprietario confinante o il comproprietario che segnali in modo documentato presunti abusi edilizi è titolare, in ragione della vicinitas e degli effetti diretti dell'illecito sulla propria posizione, di un interesse legittimo differenziato all'esercizio dei poteri comunali di vigilanza e può proporre l'azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a.
  • La presentazione di una segnalazione documentata di presunti abusi edilizi impone al Comune di concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso; un atto interno o interlocutorio che non definisca l'accertamento e le eventuali conseguenze sanzionatorie non soddisfa tale obbligo.
  • L'azione avverso il silenzio su una nuova istanza è ammissibile anche quando una precedente pronuncia abbia esaminato soltanto un distinto procedimento o abbia qualificato come non lesivo un atto interno, purché l'amministrazione non abbia mai adottato un provvedimento definitivo sugli specifici profili nuovamente sottoposti alla sua attenzione.
  • Il diritto di accesso documentale sussiste quando i richiedenti, quali comproprietari dell'immobile, dimostrino un interesse concreto e attuale collegato all'esigenza di verificarne la legittimità edilizia e paesaggistica; l'ostensione deve essere limitata agli atti pertinenti agli interventi contestati.
  • Quando gli atti richiesti potrebbero non esistere, l'amministrazione deve consentire l'accesso agli atti effettivamente detenuti oppure rilasciare un'attestazione della loro inesistenza, non potendo mantenere una situazione di silenzio sulla richiesta documentale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAccesso documentaleTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoEffetto conformativo e riedizione del potere

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