Cassazione Civile, Ordinanza n. 35905/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a una cartella di pagamento emessa dalla cassa previdenziale dei geometri per contributi minimi e oneri accessori relativi all'anno 2015. In primo grado l'opposizione era stata accolta e la decisione era stata confermata in appello. La cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione della disciplina che attribuisce autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati, sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente ristretto tale autonomia; 2) violazione delle norme sulla contribuzione minima e sullo statuto/regolamento della cassa, lamentando che la corte d'appello avesse subordinato l'obbligo contributivo all'accertamento della continuità professionale e avesse travisato la funzione solidaristica della contribuzione minima dovuta dagli iscritti all'albo; 3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, poiché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che spettasse al geometra dimostrare il mancato esercizio della professione. I controricorrenti hanno eccepito anche il giudicato, richiamando giudizi su periodi contributivi diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha respinto l'eccezione di giudicato, affermando che giudizi relativi a periodi contributivi diversi riguardano rapporti distinti e non consentono di formare un giudicato esteso al futuro sull'interpretazione dell'obbligo contributivo. Nel merito, richiamando un precedente conforme, ha stabilito che, per la Cassa geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia l'occasionalità dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito, e non è di per sé ostativa l'iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre precisato che l'eventuale esclusione dagli obblighi contributivi può operare solo nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della cassa, che consentono deroghe alla presunzione di esercizio professionale solo al ricorrere delle condizioni ivi stabilite. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
riconosce l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma entro i limiti di legge e dello statuto/regolamento dell'ente
richiamata insieme alle successive modifiche interpretative per delimitare l'autonomia regolamentare in materia previdenziale
richiamata come disposizione interpretativa della disciplina previdenziale degli enti privatizzati
richiamata come intervento interpretativo sulla disciplina previdenziale degli enti privatizzati
richiamato nel quadro normativo sull'autonomia degli enti previdenziali
L. 37/1967
richiamata a fondamento dell'obbligo contributivo degli iscritti
richiamata per la disciplina dell'iscrizione alla cassa e dei presupposti dell'obbligo contributivo
Statuto della Cassa
legittimamente disciplina l'obbligo di iscrizione e le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale
Regolamento sulla contribuzione
stabilisce le condizioni e gli adempimenti per l'applicazione o l'esclusione della contribuzione minima
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003
prevede l'autocertificazione del geometra che dichiari di non esercitare attività professionale e di non essere titolare di partita IVA
delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009
disciplina l'esclusione dall'iscrizione per i geometri dipendenti presso terzi, in presenza di specifiche condizioni di inquadramento e di attività svolta
D.M. 24 marzo 2003
approva la delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003
D.M. 14 luglio 2009
approva la delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009
Massime di principio
- In tema di obbligazioni contributive, giudizi relativi a periodi diversi configurano rapporti distinti; perciò la decisione su un periodo non può formare giudicato con efficacia vincolante per i periodi successivi, quando non tutti i presupposti del rapporto futuro si sono ancora realizzati.
- Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima; la mancata produzione di reddito o l'esercizio solo occasionale della professione non escludono di per sé l'obbligo.
- L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è, da sola, incompatibile con gli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che lo statuto o il regolamento dell'ente prevedano specifiche condizioni di esclusione o deroga.
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati consente di prevedere presunzioni, controlli e condizioni per l'esclusione dall'obbligo contributivo, ma tali deroghe operano solo nei limiti fissati dall'ente stesso e non possono essere estese oltre il dato regolamentare.
- Quando la disciplina interna dell'ente prevede una presunzione di esercizio professionale correlata all'iscrizione all'albo, spetta a chi invoca l'esclusione dimostrare il ricorrere delle condizioni regolamentari che consentono di superare tale presunzione, restando il motivo relativo al riparto dell'onere della prova assorbito se la decisione è già risolta sulla corretta interpretazione della disciplina sostanziale.
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