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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35905/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda l'opposizione a una cartella di pagamento emessa dalla cassa previdenziale dei geometri per contributi minimi e oneri accessori relativi all'anno 2015. In primo grado l'opposizione era stata accolta e la decisione era stata confermata in appello. La cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione della disciplina che attribuisce autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati, sostenendo che la corte territoriale avesse indebitamente ristretto tale autonomia; 2) violazione delle norme sulla contribuzione minima e sullo statuto/regolamento della cassa, lamentando che la corte d'appello avesse subordinato l'obbligo contributivo all'accertamento della continuità professionale e avesse travisato la funzione solidaristica della contribuzione minima dovuta dagli iscritti all'albo; 3) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, poiché la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso che spettasse al geometra dimostrare il mancato esercizio della professione. I controricorrenti hanno eccepito anche il giudicato, richiamando giudizi su periodi contributivi diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha respinto l'eccezione di giudicato, affermando che giudizi relativi a periodi contributivi diversi riguardano rapporti distinti e non consentono di formare un giudicato esteso al futuro sull'interpretazione dell'obbligo contributivo. Nel merito, richiamando un precedente conforme, ha stabilito che, per la Cassa geometri, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; sono irrilevanti sia l'occasionalità dell'esercizio della professione sia la mancata produzione di reddito, e non è di per sé ostativa l'iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre precisato che l'eventuale esclusione dagli obblighi contributivi può operare solo nei limiti previsti dallo statuto e dai regolamenti della cassa, che consentono deroghe alla presunzione di esercizio professionale solo al ricorrere delle condizioni ivi stabilite. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 509/1994

    riconosce l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, ma entro i limiti di legge e dello statuto/regolamento dell'ente

  • L. 335/1995

    richiamata insieme alle successive modifiche interpretative per delimitare l'autonomia regolamentare in materia previdenziale

  • L. 296/2006

    richiamata come disposizione interpretativa della disciplina previdenziale degli enti privatizzati

  • L. 147/2013

    richiamata come intervento interpretativo sulla disciplina previdenziale degli enti privatizzati

  • D.Lgs. 103/1996

    richiamato nel quadro normativo sull'autonomia degli enti previdenziali

  • L. 37/1967

    richiamata a fondamento dell'obbligo contributivo degli iscritti

  • L. 773/1982

    richiamata per la disciplina dell'iscrizione alla cassa e dei presupposti dell'obbligo contributivo

  • Statuto della Cassa

    legittimamente disciplina l'obbligo di iscrizione e le condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale

  • Regolamento sulla contribuzione

    stabilisce le condizioni e gli adempimenti per l'applicazione o l'esclusione della contribuzione minima

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma il relativo motivo è rimasto assorbito

  • delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003

    prevede l'autocertificazione del geometra che dichiari di non esercitare attività professionale e di non essere titolare di partita IVA

  • delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009

    disciplina l'esclusione dall'iscrizione per i geometri dipendenti presso terzi, in presenza di specifiche condizioni di inquadramento e di attività svolta

  • D.M. 24 marzo 2003

    approva la delibera C.I.P.A.G. n. 2/2003

  • D.M. 14 luglio 2009

    approva la delibera C.I.P.A.G. n. 123/2009

Massime di principio

  • In tema di obbligazioni contributive, giudizi relativi a periodi diversi configurano rapporti distinti; perciò la decisione su un periodo non può formare giudicato con efficacia vincolante per i periodi successivi, quando non tutti i presupposti del rapporto futuro si sono ancora realizzati.
  • Per la Cassa previdenziale dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligo di iscrizione alla Cassa e per il pagamento della contribuzione minima; la mancata produzione di reddito o l'esercizio solo occasionale della professione non escludono di per sé l'obbligo.
  • L'iscrizione ad altra gestione previdenziale generale non è, da sola, incompatibile con gli obblighi verso la previdenza di categoria, salvo che lo statuto o il regolamento dell'ente prevedano specifiche condizioni di esclusione o deroga.
  • L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati consente di prevedere presunzioni, controlli e condizioni per l'esclusione dall'obbligo contributivo, ma tali deroghe operano solo nei limiti fissati dall'ente stesso e non possono essere estese oltre il dato regolamentare.
  • Quando la disciplina interna dell'ente prevede una presunzione di esercizio professionale correlata all'iscrizione all'albo, spetta a chi invoca l'esclusione dimostrare il ricorrere delle condizioni regolamentari che consentono di superare tale presunzione, restando il motivo relativo al riparto dell'onere della prova assorbito se la decisione è già risolta sulla corretta interpretazione della disciplina sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiudicato
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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