Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda una richiesta di rimborso presentata da un contribuente per la maggiore imposta versata sulla liquidazione di una posizione di previdenza integrativa riferibile a un fondo aziendale, assumendo che sulla parte qualificabile come rendimento dovesse applicarsi la ritenuta agevolata del 12,50% e non l'IRPEF. Dopo un lungo iter con più cassazioni con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva nuovamente accolto la domanda, liquidando il rimborso e gli interessi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza con cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali sul giudizio di rinvio e della disciplina fiscale applicabile, per non avere il giudice di rinvio accertato se il rendimento derivasse davvero da investimenti sul mercato del capitale accantonato; 2) nullità o motivazione apparente della sentenza, per avere la CTR richiamato mere tabelle e conteggi senza spiegare la natura del rendimento e senza analizzare adeguatamente il rapporto previdenziale; 3) falsa applicazione della disciplina fiscale, per avere confuso la quota relativa al pregresso rapporto con quella eventualmente maturata nel nuovo rapporto previdenziale e per avere qualificato come rendimento una mera differenza contabile; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente sulla natura finanziaria degli investimenti e sull'ammontare del rendimento; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettivo impiego del capitale accantonato sui mercati. In un secondo ricorso, proposto dall'Agenzia contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, è stata dedotta inoltre la violazione delle norme sull'esecuzione delle sentenze tributarie, sostenendo che non fosse applicabile il nuovo regime di immediata esecutività per la data della decisione presupposta.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata prova dell'effettivo rendimento da investimento e alla errata applicazione del principio di diritto già enunciato in precedenza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente per il rimborso. Conseguentemente, ha cassato senza rinvio anche la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, perché venuta meno la decisione presupposta su cui si fondava. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamati per censurare la corretta osservanza del giudizio di rinvio e del vincolo derivante dalla precedente cassazione con rinvio.
artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c.
Invocati per denunciare motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle sentenze tributarie.
Applicato nel senso che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente.
art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Richiamato per la disciplina fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.
art. 11, comma 3, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato quale disposizione della disciplina previdenziale/fiscale di contesto.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato nel quadro della disciplina applicabile alla prestazione e al relativo trattamento fiscale.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato nel ricorso avverso la decisione di ottemperanza, sul regime dei poteri del giudice dell'ottemperanza nel processo tributario.
art. 12 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Richiamato per sostenere che il nuovo regime di esecutività immediata delle sentenze tributarie non si applicasse al caso concreto.
art. 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicato come regime previgente applicabile, secondo la tesi dell'Ufficio.
Applicato per la decisione nel merito senza rinvio, essendo superflui ulteriori accertamenti di fatto.
art. 6 L. 26 settembre 1985, n. 482
È la norma che prevede l'aliquota del 12,50% sulle somme qualificate come rendimento netto, applicabile solo a tale componente.
artt. 41 e 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamati per l'inquadramento fiscale dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e per l'equiparazione rilevante ai fini del trattamento agevolato.
art. 44, comma 1, lett. g-quater), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Citato come numerazione attuale della disposizione relativa all'inquadramento fiscale del rendimento.
art. 45, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come base per l'applicazione della ritenuta agevolata del 12,50% sulla sola componente di rendimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposte su prestazioni di previdenza complementare, il contribuente che agisce in restituzione ha l'onere di provare non solo l'ammontare percepito, ma soprattutto che una parte di esso costituisca rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
- La nozione di "rendimento" fiscalmente agevolato non coincide con qualsiasi differenza tra contributi versati e somma liquidata, ma presuppone un effettivo impiego degli accantonamenti in operazioni di mercato e una positiva dimostrazione del relativo incremento.
- Non sono sufficienti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, certificazioni o conteggi che si limitino a esporre una redditività contabile o attuariale dell'intero patrimonio dell'ente, se non chiariscono i criteri di formazione della voce rendimento e il suo collegamento con specifici investimenti di mercato.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e deve verificare in modo puntuale l'an dell'investimento, il quantum del rendimento e la riferibilità delle plusvalenze alla posizione individuale del contribuente.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria; se la decisione presupposta viene cassata, viene meno anche la base del giudizio di ottemperanza, che può essere cassato senza rinvio.
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