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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25756/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda una richiesta di rimborso presentata da un contribuente per la maggiore imposta versata sulla liquidazione di una posizione di previdenza integrativa riferibile a un fondo aziendale, assumendo che sulla parte qualificabile come rendimento dovesse applicarsi la ritenuta agevolata del 12,50% e non l'IRPEF. Dopo un lungo iter con più cassazioni con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva nuovamente accolto la domanda, liquidando il rimborso e gli interessi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza con cinque motivi: 1) violazione delle norme processuali sul giudizio di rinvio e della disciplina fiscale applicabile, per non avere il giudice di rinvio accertato se il rendimento derivasse davvero da investimenti sul mercato del capitale accantonato; 2) nullità o motivazione apparente della sentenza, per avere la CTR richiamato mere tabelle e conteggi senza spiegare la natura del rendimento e senza analizzare adeguatamente il rapporto previdenziale; 3) falsa applicazione della disciplina fiscale, per avere confuso la quota relativa al pregresso rapporto con quella eventualmente maturata nel nuovo rapporto previdenziale e per avere qualificato come rendimento una mera differenza contabile; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del contribuente sulla natura finanziaria degli investimenti e sull'ammontare del rendimento; 5) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettivo impiego del capitale accantonato sui mercati. In un secondo ricorso, proposto dall'Agenzia contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, è stata dedotta inoltre la violazione delle norme sull'esecuzione delle sentenze tributarie, sostenendo che non fosse applicabile il nuovo regime di immediata esecutività per la data della decisione presupposta.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi, ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata prova dell'effettivo rendimento da investimento e alla errata applicazione del principio di diritto già enunciato in precedenza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente per il rimborso. Conseguentemente, ha cassato senza rinvio anche la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza, perché venuta meno la decisione presupposta su cui si fondava. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso di imposte su prestazioni di previdenza complementare, il contribuente che agisce in restituzione ha l'onere di provare non solo l'ammontare percepito, ma soprattutto che una parte di esso costituisca rendimento netto effettivamente derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
  • La nozione di "rendimento" fiscalmente agevolato non coincide con qualsiasi differenza tra contributi versati e somma liquidata, ma presuppone un effettivo impiego degli accantonamenti in operazioni di mercato e una positiva dimostrazione del relativo incremento.
  • Non sono sufficienti, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, certificazioni o conteggi che si limitino a esporre una redditività contabile o attuariale dell'intero patrimonio dell'ente, se non chiariscono i criteri di formazione della voce rendimento e il suo collegamento con specifici investimenti di mercato.
  • Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e deve verificare in modo puntuale l'an dell'investimento, il quantum del rendimento e la riferibilità delle plusvalenze alla posizione individuale del contribuente.
  • Quando il ricorso per cassazione è accolto e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito rigettando la domanda originaria; se la decisione presupposta viene cassata, viene meno anche la base del giudizio di ottemperanza, che può essere cassato senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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