Cassazione Civile, Ordinanza n. 18310/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di intimazione relativo all'anno d'imposta 2004, emesso dopo che una precedente decisione della Commissione tributaria regionale aveva rideterminato l'importo dovuto in esito a un avviso di accertamento sul medesimo periodo. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione, sostenendo tra l'altro che le somme richieste non corrispondessero a quanto risultante dalla precedente decisione e che vi fossero vizi della procedura e della notificazione. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, aveva ritenuto che la lite riguardasse sostanzialmente la corretta quantificazione della pretesa fiscale e che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere sospeso in attesa dell'esito del giudizio di legittimità sulla precedente sentenza. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, già parte del primo grado, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 331 c.p.c.; 2) omessa pronuncia o, in subordine, violazione delle norme sulla notificazione dell'appello, perché effettuata a mezzo messo speciale; 3) difetto assoluto di motivazione sulla pretesa fiscale; 4) omesso esame di fatti decisivi, cioè la difformità tra le somme intimate e quanto accertato nella precedente sentenza; 5) violazione delle norme sulla riscossione e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto corretta la quantificazione dell'Ufficio nonostante la contestazione del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di appello fosse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, già presente nel giudizio di primo grado e coinvolto anche dalle censure sulla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione prodromica. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che la questione riguardava un profilo processuale non deducibile come omessa pronuncia e che la notificazione dell'appello a mezzo messo speciale non integra inesistenza ma, al più, nullità sanabile. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame nel contraddittorio integrato con Equitalia e provvedere anche sulle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
viene richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta necessità di integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello in materia tributaria.
la Corte lo applica nel senso che, nelle cause inscindibili o dipendenti, l'omessa evocazione in appello di una parte già presente in primo grado determina nullità dell'intero giudizio di secondo grado per mancata integrazione del contraddittorio.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la notificazione dell'appello eseguita tramite messo speciale è ritenuta equivalente a quella a mezzo ufficiale giudiziario; al più, eventuali vizi determinano nullità sanabile, non inesistenza.
è richiamato per affermare la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, in presenza di regolare costituzione della parte appellata.
art. 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è invocato dal ricorrente per contestare la correttezza della pretesa riscossiva quantificata dall'Ufficio.
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è invocato dal ricorrente in relazione alla riscossione frazionata o provvisoria delle somme oggetto di giudizio tributario.
è richiamato dal ricorrente a censura dell'assunto della CTR sulla correttezza della quantificazione della pretesa, in relazione all'onere probatorio sull'esistenza e misura del credito tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'impugnazione in appello riguarda anche atti e profili già trattati in primo grado con la partecipazione dell'agente della riscossione, la mancata evocazione di quest'ultimo nel giudizio di secondo grado determina nullità dell'intero procedimento per difetto di contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., anche se non sussiste litisconsorzio sostanziale.
- La notificazione dell'appello eseguita a mezzo messo speciale abilitato non è inesistente; al più può essere nulla e la nullità è sanabile se l'atto ha raggiunto il suo scopo per effetto della costituzione della parte destinataria.
- La denuncia di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni meramente processuali, ma solo con riferimento a domande ed eccezioni di merito.
- Quando la controversia riguarda la quantificazione della pretesa fiscale e la regolarità della cartella prodromica, l'agente della riscossione deve partecipare anche al giudizio di impugnazione dell'atto successivo, perché la lite coinvolge una sequenza procedimentale inscindibile.
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