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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2009, fondato su un PVC da cui emergeva l'indebita deduzione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. I sei motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insufficienza della documentazione dell'Ufficio a dimostrare il potere sostitutivo del funzionario firmatario dell'avviso, ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) la violazione delle norme processuali tributarie sul deposito dell'atto di costituzione in giudizio della parte privata, che la CTR avrebbe ritenuto perentorio; 3) l'omesso esame dei motivi originari di ricorso riproposti in secondo grado; 4) l'omessa pronuncia sulle domande di merito di entrambe le parti; 5) la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per non aver partecipato al giudizio i soci della originaria società di persone poi trasformata in s.r.l.; 6) omessa motivazione su un punto decisivo. La Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo, ritenendolo fondato, perché il giudizio tributario, riguardando un accertamento unitario riferibile alla società di persone e ai soci, richiedeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari sin dal primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado territorialmente competente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della originaria società di persone, oltre che per l'esame nel merito della controversia. Il rilievo dirimente è stato la violazione del litisconsorzio necessario, che determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario avente a oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone, la controversia è inscindibile e deve vedere la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando emerge una questione pregiudiziale di litisconsorzio necessario, essa deve essere esaminata prima di ogni altro motivo di ricorso e, se fondata, assorbe le ulteriori censure.
  • L'unitarietà dell'accertamento tributario nelle società di persone comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci e, perciò, l'inscindibilità del giudizio relativo all'atto impositivo.
  • In presenza di trasformazione da società di persone in società di capitali, occorre verificare se il giudizio originario abbia coinvolto anche i soci della precedente compagine, poiché la loro mancata partecipazione può invalidare l'intero processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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