Cassazione Civile, Ordinanza n. 22557/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2009, fondato su un PVC da cui emergeva l'indebita deduzione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti. I sei motivi dedotti riguardavano: 1) la pretesa insufficienza della documentazione dell'Ufficio a dimostrare il potere sostitutivo del funzionario firmatario dell'avviso, ex art. 42 d.P.R. 600/1973; 2) la violazione delle norme processuali tributarie sul deposito dell'atto di costituzione in giudizio della parte privata, che la CTR avrebbe ritenuto perentorio; 3) l'omesso esame dei motivi originari di ricorso riproposti in secondo grado; 4) l'omessa pronuncia sulle domande di merito di entrambe le parti; 5) la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per non aver partecipato al giudizio i soci della originaria società di persone poi trasformata in s.r.l.; 6) omessa motivazione su un punto decisivo. La Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo, ritenendolo fondato, perché il giudizio tributario, riguardando un accertamento unitario riferibile alla società di persone e ai soci, richiedeva la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari sin dal primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado territorialmente competente per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della originaria società di persone, oltre che per l'esame nel merito della controversia. Il rilievo dirimente è stato la violazione del litisconsorzio necessario, che determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro di legittimità richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato per i motivi di nullità processuale e omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato richiamato per il vizio di omesso esame/motivazione su punto decisivo
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973
invocato per contestare la validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento e la prova del potere sostitutivo del funzionario firmatario
richiamato dalla ricorrente in tema di costituzione in giudizio e deposito degli atti nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente in tema di appello e regole processuali tributarie
richiamato dalla ricorrente in tema di termini di deposito e produzione documentale
richiamato dalla ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla ritualità delle difese
richiamato per lamentare omessa pronuncia sulle domande e sui motivi di merito
richiamato per il contenuto della sentenza tributaria e l'obbligo di motivazione
art. 14, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per il litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 53, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato per la disciplina dell'appello tributario e della costituzione delle parti
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla Corte per il principio di unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci
Massime di principio
- Nel processo tributario avente a oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone, la controversia è inscindibile e deve vedere la partecipazione della società e di tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando emerge una questione pregiudiziale di litisconsorzio necessario, essa deve essere esaminata prima di ogni altro motivo di ricorso e, se fondata, assorbe le ulteriori censure.
- L'unitarietà dell'accertamento tributario nelle società di persone comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci e, perciò, l'inscindibilità del giudizio relativo all'atto impositivo.
- In presenza di trasformazione da società di persone in società di capitali, occorre verificare se il giudizio originario abbia coinvolto anche i soci della precedente compagine, poiché la loro mancata partecipazione può invalidare l'intero processo.
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