Cassazione Civile, Ordinanza n. 19844/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo e dalla conseguente dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione. La Corte d’appello aveva ritenuto che la debitrice avesse compiuto atti di frode ex art. 173 l.fall., consistiti nella duplicazione dell’attivo concordatario: gli stessi immobili di via della Pila 3/A risultavano indicati sia nel perimetro del ramo d’azienda oggetto di affitto e poi di offerta irrevocabile/ procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall., sia tra le immobilizzazioni materiali da vendere separatamente, con una sopravvalutazione di quasi un milione di euro. In via ulteriore, la Corte d’appello aveva anche negato l’omologa per difetto di fattibilità giuridica, valorizzando l’accantonamento richiesto dall’Erario ex art. 90 d.P.R. 602/1973 e l’assenza di transazione fiscale/relazione ex art. 182-ter l.fall. La ricorrente ha proposto sette motivi: i primi tre contro la qualificazione dei fatti come atti di frode, sostenendo che la procedura competitiva e il bando d’asta avrebbero assorbito e reso non configurabile l’asserito occultamento, che la condotta sarebbe stata al più omissiva o neutra e che il voto favorevole dei creditori avrebbe sanato ogni profilo; il quarto contro l’uso delle presunzioni nella prova della duplicazione dell’attivo; il quinto, sesto e settimo contro la ritenuta incidenza dell’accantonamento fiscale sulla omologa e contro il diniego di regressione della procedura per consentire l’applicazione delle novità sul cram down fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, confermando che l’atto di frode può consistere anche in informazioni incomplete, inadeguate o decettive rese nella proposta, nel piano e nell’attestazione, idonee a turbare il consenso informato dei creditori, senza che sia necessario un danno effettivo, la dolosa preordinazione o che il voto dei creditori sani il vizio. Ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su mere presunzioni, essendo emersa una prova documentale diretta della duplicazione delle poste. I motivi quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili perché investivano una ratio decidendi autonoma e ulteriore, relativa al difetto di fattibilità giuridica e all’accantonamento fiscale, che non poteva più condurre alla cassazione dopo la conferma della prima ratio, assorbente sul piano del risultato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La revoca dell’ammissione al concordato è giustificata da atti o fatti, anche non occultati del tutto ma esposti in modo incompleto o inadeguato, potenzialmente decettivi per i creditori; è sufficiente la loro idoneità a pregiudicare il consenso informato, senza necessità di un danno effettivo o della consumazione della frode.
La procedura competitiva non esclude la configurabilità dell’atto di frode quando la rappresentazione iniziale del compendio sia già viziata dalla duplicazione o dall’errata perimetrazione dell’attivo.
La relazione del commissario giudiziale rileva nel processo di emersione delle anomalie, ma il voto dei creditori successivo non elimina la rilevanza della frode accertata.
L’adunanza dei creditori non sana la condotta fraudolenta già rilevata ai fini della revoca dell’ammissione.
Richiamato in relazione al diniego di omologa e al difetto di fattibilità giuridica; le censure sul punto sono state dichiarate inammissibili per assorbimento.
L’assenza di una transazione fiscale e della relazione del professionista è stata valorizzata dalla Corte d’appello nella verifica della fattibilità giuridica; le relative doglianze non sono state esaminate nel merito in cassazione per inammissibilità.
L’accantonamento richiesto per i crediti tributari iscritti a ruolo è stato ritenuto incidente sulla possibilità di omologare il concordato, secondo la Corte territoriale; il motivo sul punto è stato poi assorbito.
Richiamato in relazione alla prova presuntiva; la cassazione ha escluso che la decisione di merito si fondasse su sole presunzioni.
La valutazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito; nel caso concreto è stata comunque ravvisata una prova documentale diretta.
Usato come norma processuale di ricorso per cassazione per i vizi dedotti, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
La Corte lo cita per affermare la continuità tra la disciplina dell’art. 173 l.fall. e il nuovo codice della crisi, che riproduce il meccanismo dell’arresto della procedura per atti di frode.
Massime di principio
- In tema di concordato preventivo, costituiscono atti di frode non solo i fatti del tutto occultati, ma anche quelli rappresentati in modo incompleto, ambiguo o inadeguato, se idonei a incidere sul consenso informato dei creditori.
- Ai fini della revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.fall. non occorre la prova di un danno effettivo né la dolosa preordinazione della frode: basta la consapevole volontarietà della condotta e la sua potenzialità decettiva.
- Il voto favorevole dei creditori non sana l’atto di frode già accertato, perché la revoca tutela la legalità della procedura e opera indipendentemente dagli esiti dell’adunanza.
- La procedura competitiva ex art. 163 bis l.fall. non esclude la frode se il debitore ha predisposto una proposta concordataria con una perimetrazione dell’attivo tale da duplicare cespiti o alterare la reale consistenza patrimoniale.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, l’inammissibilità o infondatezza delle censure contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze sulle altre.
- La valutazione dei requisiti delle presunzioni semplici è riservata al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo per radicale illogicità o omesso esame decisivo, mentre resta fermo che la decisione può fondarsi anche su prova documentale diretta.
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