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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12453/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario di un'imbarcazione aveva concesso il bene in godimento a una società di noleggio per un tempo determinato, dietro canone, con previsione di un'opzione finale di acquisto o subentro nel leasing e di rimborsi in favore del proprietario se l'opzione non fosse stata esercitata. Alla scadenza la società restituiva l'imbarcazione senza esercitare l'opzione. Il proprietario agiva allora per ottenere: il rimborso delle spese di riparazione dei danni subiti dalla barca; il pagamento di somme dovute per i canoni relativi al periodo di prova/uso; il rimborso di una spesa sostenuta per riprendersi il bene; il pagamento dell'acconto ancora dovuto; e contestava anche la mancata restituzione di un tender, chiedendo il valore equivalente. La società convenuta proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per rendere utilizzabile l'imbarcazione, sostenendo che fosse stata consegnata in condizioni inidonee. In Cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: 1) vizio di motivazione e violazione delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. sulla ritenuta prova del mancato pagamento di alcuni canoni, sostenendo che la Corte d'appello avesse presunto l'inadempimento senza adeguata motivazione e che vi fossero elementi per ritenere il pagamento in contanti; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1766, 2735 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello valorizzato dichiarazioni testimoniali asseritamente inattendibili e provenienti da soggetti di fatto interessati alla lite, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione della clausola contrattuale che subordinava il rimborso di alcune spese alla loro documentazione, poiché la Corte d'appello avrebbe ritenuto sufficiente la fattura e avrebbe interpretato la pattuizione in modo contrario a buona fede e alla soluzione meno gravosa; 4) violazione degli artt. 2056, 1223 e 2043 c.c. in tema di danno da mancata restituzione del tender, sostenendo che il proprietario avrebbe dovuto limitarsi a richiedere il costo di recupero del bene e non il valore di un tender nuovo, potendo recuperare quello lasciato altrove.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato nella parte in cui denunciava un difetto di motivazione, perché la Corte di merito aveva spiegato gli elementi noti e il passaggio inferenziale che aveva condotto ad escludere il pagamento di alcuni canoni; lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui tendeva a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura delle prove presuntive. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva accertamenti di fatto sulla asserita incompatibilità e attendibilità dei testimoni, riservati al giudice di merito, e perché il dedotto omesso esame si risolveva in realtà in una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva per la prima volta una vera e propria questione di interpretazione della clausola contrattuale non affrontata nei gradi di merito e, comunque, perché la doglianza finiva per contestare solo la valutazione dell'avvenuta documentazione delle spese, non l'interpretazione della clausola. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione del preteso concorso del danneggiato non risultava devoluta in appello e, in ogni caso, infondata: se il contratto prevedeva la restituzione del bene e questa non era avvenuta, il creditore aveva diritto all'equivalente monetario senza essere onerato di dimostrare che il bene potesse essere recuperato da lui, salvo patto espresso contrario. La ricorrente è stata condannata anche alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è infondata se mira solo a proporre una diversa ricostruzione del fatto anziché contestare l'insussistenza dei requisiti logici della presunzione.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti privi di gravità, precisione e concordanza; non quando la critica attenga alla diversa plausibilità dell'inferenza fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente in cassazione di rimettere in discussione la valutazione di attendibilità e la ponderazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1766 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma senza che la Corte ne ravvisi una violazione autonoma rispetto alla censura di valutazione delle prove.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ha ribadito che il ricorso non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato insieme ai criteri ermeneutici contrattuali; la censura è stata reputata inammissibile perché introduceva una questione nuova e perché, in concreto, contestava la prova della spesa più che l'interpretazione della clausola.

  • art. 1363 c.c.

    Menionato nel richiamo ai canoni interpretativi, senza specifica autonoma applicazione decisiva nella ratio della decisione.

  • art. 1366 c.c.

    Evocato dalla ricorrente come canone di interpretazione secondo buona fede, ma la Corte non ha ravvisato una reale violazione del criterio ermeneutico.

  • art. 1371 c.c.

    Evocato dalla ricorrente quale criterio della soluzione meno gravosa, ma non ritenuto decisivo perché la doglianza era in realtà fattuale.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato per la quantificazione del danno da mancata restituzione del tender; la Corte afferma che, se il bene non è restituito, il creditore ha diritto all'equivalente monetario secondo il contratto e la disciplina del risarcimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come norma sulla risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante; applicato nel senso che il danno per mancata restituzione si traduce nell'equivalente del bene non restituito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità e danno; la Corte esclude che il creditore debba provare la possibilità di recuperare il bene non restituito, salvo patto espresso.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, il vizio denunciabile in cassazione riguarda l'erronea applicazione dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è ammissibile invece una doglianza che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto o una differente inferenza probabilistica.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della rilevanza del loro interesse di fatto alla lite è un apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile quando la censura, pur formalmente formulata come interpretativa, mira in realtà a contestare il giudizio di fatto sulla prova dell'adempimento o della documentazione delle spese.
  • Se un contratto prevede la restituzione di un bene e la restituzione non avviene, il creditore ha diritto all'equivalente monetario del bene o della prestazione pattuita, senza dover dimostrare di poter recuperare autonomamente il bene, salvo specifica pattuizione contraria.
  • Le questioni non devolute ai giudici di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, neppure se prospettate come conseguenza di una diversa ricostruzione giuridica dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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