Cassazione Civile, Sentenza n. 10810/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (calciatore)
La controversia
Una società capogruppo convenne un calciatore tesserato per una società sportiva, chiedendo la restituzione della somma versata a suo favore quale premio scudetto. La capogruppo sosteneva che tra essa e il calciatore non esistesse alcun rapporto obbligatorio e che l’operazione di finanziamento indicata dalla società finanziaria che aveva impartito le istruzioni di pagamento fosse fittizia e mai effettivamente realizzata. Il Tribunale di Roma respinse la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 30 maggio 2016, rigettò l’appello, affermando che la società finanziaria aveva disposto il pagamento, tramite la capogruppo quale delegata, per estinguere il debito della società sportiva verso il calciatore e che, pertanto, la legittimazione alla ripetizione spettava alla società finanziaria, non alla capogruppo che aveva materialmente eseguito il versamento. La capogruppo propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò violazione degli artt. 1180 e 1269 c.c., sostenendo che non esisteva un debito della società sportiva verso il calciatore e che la delegazione di pagamento non poteva configurarsi; aggiunse che l’istruzione di pagamento si riferiva a un finanziamento inesistente e che la ricostruzione della Corte d’appello non chiariva il ruolo della società finanziaria. Con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. e dell’art. 81 c.p.c., contestando la qualificazione della domanda e sostenendo che la legittimazione alla ripetizione spettasse a chi aveva materialmente pagato. Il calciatore propose ricorso incidentale condizionato. In memoria eccepì inoltre l’efficacia riflessa di giudicati relativi a controversie analoghe e richiamò una sentenza penale di condanna dell’amministratore della società ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che il primo motivo, per una parte, non censurasse la ricostruzione fattuale accolta dalla Corte d’appello e, per il resto, fosse infondato: il pagamento era stato disposto dalla società finanziaria, quale terzo che adempiva il debito altrui, ed eseguito dalla società ricorrente per suo conto; l’adempimento del debito altrui può essere effettuato tramite un mandatario. Ha precisato che la domanda, avendo ad oggetto la restituzione di una somma di denaro, era correttamente qualificabile come ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., anziché come azione residuale di arricchimento senza causa. Anche in tale ipotesi, tuttavia, la legittimazione spetta a chi ha disposto il pagamento senza causa, cioè al mandante, non al mandatario che lo ha materialmente eseguito; il pagamento della ricorrente trovava causa nell’esecuzione del mandato. La dedotta fusione per incorporazione della società finanziaria non ha modificato l’esito: la ricorrente non aveva specificamente agito quale incorporante né aveva dedotto ed documentato nei modi richiesti la successione nei diritti dell’incorporata. Le questioni relative all’esistenza del debito verso il calciatore e all’operazione di finanziamento sono state ritenute irrilevanti, perché non incidevano sulla preliminare carenza di legittimazione attiva della ricorrente. L’eccezione di efficacia riflessa dei giudicati formatisi in controversie di altri calciatori è stata disattesa: l’accertamento dei fatti contenuto in sentenze inter alios non poteva essere utilizzato in questa sede e non risultava un diritto del controricorrente dipendente dalla situazione definita in quei giudizi. È stata dichiarata inammissibile per genericità la deduzione relativa alla sentenza penale, non essendo precisati, tra l’altro, il passaggio in giudicato, la natura dibattimentale del giudizio, l’invocazione degli effetti ex art. 654 c.p.p. e l’eventuale costituzione di parte civile. Il ricorso incidentale condizionato del calciatore è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge, ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
Invero, l’adempimento del debito altrui ex art. 1180 c.c. può avvenire sia direttamente, sia per il tramite d’un mandatario.
L’adempimento dell’obbligazione altrui può essere realizzato anche attraverso un mandatario; il pagamento può quindi essere materialmente eseguito da un soggetto diverso dal terzo che ha deciso di estinguere il debito.
Quindi, con la delegazione di pagamento è possibile adempiere sia l’obbligazione propria, sia l’obbligazione altrui.
La delegazione di pagamento può costituire lo strumento per eseguire non soltanto un’obbligazione del delegante, ma anche un’obbligazione altrui.
Infatti, l’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può essere compiuto personalmente, così come per il tramite di un terzo, quest’ultimo alternativamente nella veste di mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di mandatario (art. 1703 c.c.).
Il terzo che adempie un’obbligazione fungibile può servirsi di un altro soggetto, che operi come rappresentante o come mandatario.
Infatti, l’adempimento dell’obbligo del terzo, così come di qualsiasi altra obbligazione fungibile, può essere compiuto personalmente, così come per il tramite di un terzo, quest’ultimo alternativamente nella veste di mero rappresentante (art. 1387 c.c.) o di mandatario (art. 1703 c.c.).
Il terzo che intende adempiere un’obbligazione fungibile può incaricare un mandatario di eseguire materialmente la prestazione.
Infatti, la legittimazione ad esperire l’azione volta alla reintegrazione patrimoniale, anche nell’ipotesi di cui all’art. 2033 c.c., spetta a colui che ha disposto il pagamento senza causa e non a chi, da questi e per suo conto, sia stato delegato ad effettuare materialmente la prestazione.
Nell’azione di ripetizione dell’indebito è legittimato chi ha disposto il pagamento senza causa. Il mandatario che ha eseguito materialmente la prestazione per conto del mandante non acquista, per questo solo fatto, la legittimazione a chiederne la restituzione.
Ove la prestazione sia invece irripetibile residua, ricorrendone i presupposti, l’azione generale di arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell’equilibrio economico.
L’azione generale di arricchimento senza causa ha carattere residuale e può operare, ricorrendone i presupposti, quando la prestazione non sia ripetibile secondo le regole dell’indebito.
La questione della legittimazione attiva non potrebbe neppure costituire oggetto di un accertamento ex officio, poichè il perimetro del potere officioso della Corte di cassazione è comunque circoscritto alle sole circostanze che siano state dedotte nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
La Corte di cassazione non può rilevare d’ufficio una questione di legittimazione sulla base di circostanze o documenti che non siano stati dedotti e indicati nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La questione della legittimazione attiva non potrebbe neppure costituire oggetto di un accertamento ex officio, poichè il perimetro del potere officioso della Corte di cassazione è comunque circoscritto alle sole circostanze che siano state dedotte nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
La rilevazione officiosa in cassazione è circoscritta alle circostanze ritualmente dedotte e specificamente indicate nel ricorso secondo i requisiti previsti dalla norma.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La questione della legittimazione attiva non potrebbe neppure costituire oggetto di un accertamento ex officio, poichè il perimetro del potere officioso della Corte di cassazione è comunque circoscritto alle sole circostanze che siano state dedotte nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
La Corte di cassazione può considerare ai fini della rilevazione officiosa soltanto circostanze documentali introdotte nel rispetto degli specifici oneri di deposito e indicazione prescritti.
Il controricorrente, infatti, non indica nè se la sentenza penale di cui si discorre sia passata in giudicato; nè se sia stata pronunciata all’esito del dibattimento; nè se intenda invocare gli effetti di cui all’art. 654 c.p.p.; nè se egli si sia costituito parte civile in quel giudizio.
La sentenza penale non è stata utilizzata per fondare una regola di diritto nel caso concreto; la Corte ha rilevato la genericità della deduzione, anche per la mancata indicazione se fossero invocati gli effetti previsti dall’art. 654 c.p.p.
Il principio secondo cui nel giudizio di cassazione l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c., non può trovare applicazione laddove la sentenza passata in giudicato venga invocata al fine di dimostrare l’effettiva sussistenza, o meno, dei fatti, poichè, in tal caso, il giudicato ha valenza non già di regola di diritto cui conformarsi, bensì solo in relazione a valutazioni di stretto merito.
Il divieto di produrre nuovi documenti in cassazione non impedisce la rilevazione del giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata quando esso sia invocato come regola giuridica; non consente invece di usare il giudicato per dimostrare la sussistenza o insussistenza di fatti.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
In conseguenza della soccombenza, le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della ricorrente principale.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono, altresì, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante principale soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
Quando ricorrono i presupposti di legge e il ricorso principale è respinto, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- L’adempimento di un debito altrui può essere disposto da un terzo e realizzato materialmente, mediante delegazione di pagamento o mandato, da un soggetto distinto; la delegazione di pagamento può riguardare tanto un’obbligazione propria quanto un’obbligazione altrui.
- Nell’azione di ripetizione dell’indebito, la legittimazione spetta al soggetto che ha disposto il pagamento senza causa. Chi esegue materialmente la prestazione per conto del mandante non è legittimato a chiederne la restituzione per il solo fatto di aver effettuato il versamento, salvo che gli sia stata attribuita anche la facoltà di agire giudizialmente in tale qualità.
- La domanda volta a restituire una somma di denaro priva di causa è qualificabile come ripetizione di indebito oggettivo; l’azione generale di arricchimento senza causa è residuale e rileva, ricorrendone i presupposti, quando la prestazione sia irripetibile.
- La riqualificazione della domanda è possibile quando i fatti dedotti siano rimasti pacificamente accertati e non modificati; la diversa qualificazione giuridica non comporta però il riconoscimento della legittimazione a un soggetto diverso da quello che ha disposto il pagamento.
- La successione universale conseguente a fusione può consentire all’incorporante di far valere i diritti dell’incorporata, ma chi invoca tale titolo deve aver dedotto di agire nella qualità di successore e deve indicare e documentare la circostanza nei modi richiesti per il giudizio di cassazione.
- Il giudicato formatosi in un giudizio inter alios produce effetti riflessi verso un soggetto estraneo solo se questi è titolare di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita in quel giudizio; non può essere invocato in cassazione come prova dell’effettiva sussistenza o insussistenza dei fatti.
- La rilevazione d’ufficio in cassazione di questioni basate su circostanze o documenti resta subordinata al rispetto degli oneri di specifica deduzione, indicazione e deposito previsti per il ricorso.
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