Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37603/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato un rimborso IVA già riconosciuto e negato la detraibilità dell'IVA pagata per l'acquisto di un terreno nel 2007. Secondo l'Agenzia, il terreno era edificabile secondo gli strumenti urbanistici e, pertanto, non poteva essere qualificato come bene ammortizzabile né come bene strumentale all'attività agricola svolta dalla contribuente; ne conseguiva l'insussistenza del diritto alla detrazione ex art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e la legittimità del recupero del rimborso. La contribuente ha resistito eccependo anzitutto la tardività del ricorso per cassazione, perché notificato oltre il termine breve di 60 giorni, sostenendo che la notifica del ricorso per revocazione della sentenza di appello avesse fatto decorrere tale termine. In via subordinata, ha insistito per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso e ha chiesto anche rinvio pregiudiziale alla CGUE sul diritto alla detrazione IVA per l'acquisto di un terreno edificabile destinato all'attività agricola.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della questione IVA, perché ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso. Ha rilevato che la notificazione del ricorso per revocazione parziale della sentenza di appello, avvenuta il 5 aprile 2013, era idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione, salvo sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c., non risultata disposta. Poiché il ricorso per cassazione dell'Agenzia era stato notificato solo il 18 novembre 2013, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza di appello è così passata in giudicato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Agenzia come norma che disciplina il diritto alla detrazione IVA, negato nel caso concreto per asserita carenza di inerenza del bene acquistato.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per sostenere che il terreno edificabile non potesse qualificarsi come bene ammortizzabile.

  • art. 2235 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non risulta dalla decisione una specifica elaborazione sul suo contenuto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Indicato come base del ricorso per revocazione parziale proposto contro la sentenza di appello.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama la norma per affermare che solo una sospensione del termine per ricorrere in cassazione, disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte, avrebbe impedito la decorrenza del termine breve.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dalla contribuente nella richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

  • art. 11, comma 10, terzo periodo, d.l. 50/2017

    Evocato dalla contribuente per chiedere l'estinzione del giudizio; la Corte rileva però che la domanda di definizione della lite era stata respinta e non impugnata.

Massime di principio

  • La notificazione dell'atto di revocazione di una sentenza di appello equivale, per entrambe le parti, alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • In presenza di ricorso per revocazione, la tempestività del successivo ricorso per cassazione deve essere verificata con riferimento sia al termine annuale sia al termine breve decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione, salvo che il giudice della revocazione abbia disposto la sospensione ex art. 398, comma 4, c.p.c.
  • In mancanza di sospensione del termine e in presenza di notifica del ricorso per cassazione oltre sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di revocazione, il ricorso è tardivo e va dichiarato inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, la sentenza impugnata passa in giudicato e le spese seguono la soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.