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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17946/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le risultanze del SICID non bastassero a provarla; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che non potesse gravare sul P.M. l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che mancasse la sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e, comunque, che la decisione del Tribunale fosse conforme all’orientamento di legittimità. La Corte ha affermato che l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e, se il provvedimento non è comunicato o notificato, opera il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Poiché il decreto era stato depositato il 25 ottobre 2018 e l’opposizione era stata proposta il 19 dicembre 2019, la stessa era comunque tardiva anche facendo decorrere il termine dalla pubblicazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore nel patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore e alle parti, incluso il pubblico ministero, ed è opponibile ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Il decreto di liquidazione è assimilato, quanto al regime impugnatorio, all’ordinanza appellabile nel rito sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, per l’opposizione decorre il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione già consolidata della Corte.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla comunicazione, ma la censura è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’esito, perché comunque maturato il termine lungo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’onere probatorio sulla comunicazione; la Corte ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione per decorso del termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato al ricorso proposto dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario; il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, ma in mancanza di esse opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria una sommaria esposizione dei fatti di causa: la sua mancanza integra causa autonoma di inammissibilità.
  • Quando il ricorso si confronta con una decisione conforme all’interpretazione consolidata della Corte, esso non supera il vaglio di cui all’art. 360-bis n. 1 c.p.c., anche se la motivazione del giudice di merito presenti profili da correggere.
  • Se il provvedimento impugnato è un decreto decisorio e definitivo e non risulta tempestivamente opposto entro il termine lungo, l’opposizione è inammissibile per tardività indipendentemente dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero non comporta condanna alle spese né il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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