Cassazione Civile, Ordinanza n. 15099/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA per l’anno 2008 con cui veniva contestata a una società la indebita detrazione d’imposta, ritenendosi che alcune fatture fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti: formalmente emesse da una ditta individuale, ma riferite in realtà a prestazioni rese da un diverso soggetto, indicato come il figlio della titolare apparente. In primo grado l’avviso era stato annullato perché non ritenuta provata la consapevolezza della società circa la frode. In appello, invece, la CTR accoglieva il gravame dell’Ufficio valorizzando una serie di indici sintomatici della fittizietà dell’interposizione e della mala fede dell’acquirente, nonché escludendo vizi di contraddittorio e di motivazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i fatti posti a base della decisione d’appello fossero nuovi e introdotti solo in secondo grado, e che vi fosse una motivazione postuma dell’atto; 2) omesso esame di fatti decisivi sulla propria buona fede e sulla ripartizione dell’onere della prova, lamentando che la CTR avesse trascurato elementi documentali che avrebbero escluso la consapevolezza della frode; 3) violazione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; 4) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, per mancata allegazione/notifica del PVC redatto nei confronti dei cedenti richiamato nell’avviso. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, osservando che gli elementi valorizzati dalla CTR erano già presenti nel PVC depositato in primo grado; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e non rispettava i rigorosi requisiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.; il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché non vi era stato accesso presso la sede della contribuente e, comunque, non erano stati dedotti in concreto gli elementi che avrebbero potuto essere spesi nel contraddittorio; il quarto motivo è stato respinto poiché l’avviso riportava il contenuto essenziale del PVC e, in ogni caso, la mancata allegazione del documento non incideva sulla validità della motivazione se questa era sufficiente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, la legittimità dell’avviso di accertamento IVA fondato su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata esclusa la dedotta introduzione di fatti nuovi in appello, poiché gli elementi posti a base della decisione erano già contenuti nel PVC depositato in primo grado e richiamato nell’atto impositivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, ma tendeva a ottenere una diversa valutazione delle prove.
La violazione è stata esclusa perché non vi era stato accesso presso la sede della contribuente; inoltre, nel regime applicabile ai tributi armonizzati, il contribuente avrebbe comunque dovuto indicare in concreto quali elementi avrebbe potuto dedurre in contraddittorio.
Non è necessaria l’allegazione materiale del PVC richiamato nell’avviso quando il suo contenuto essenziale sia riportato nella motivazione dell’atto e la motivazione risulti sufficiente.
È stato richiamato come indice dell’inidoneità operativa della ditta formalmente emittente le fatture, in quanto mancavano le scritture contabili previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendone i presupposti, la Corte ha dato atto dell’obbligo per la ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. 115/2002.
La memoria della ricorrente è stata depositata ai sensi di tale disposizione nel procedimento camerale.
Massime di principio
- In tema di IVA e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può fondare la pretesa su elementi indiziari che evidenzino l’inesistenza soggettiva dell’operazione e la consapevolezza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario, purché tali elementi risultino dagli atti e siano specificamente valorizzati dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio o una contestazione generica dell’apprezzamento del merito; il ricorrente deve indicare puntualmente il fatto, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività.
- La censura di novità della motivazione o di introduzione di fatti nuovi in appello è infondata quando gli elementi fattuali richiamati dalla decisione di secondo grado erano già contenuti nel PVC o negli atti depositati nel primo grado e richiamati nell’avviso.
- Il contraddittorio preventivo, nella disciplina applicabile ratione temporis, non è automaticamente violato in assenza di accesso presso la sede del contribuente; per i tributi armonizzati, la parte che eccepisce la lesione del contraddittorio deve anche indicare quali concreti elementi difensivi avrebbe potuto far valere e come essi avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento.
- La validità dell’avviso di accertamento non richiede l’allegazione materiale del documento richiamato se la motivazione per relationem ne riporta il contenuto essenziale e consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi; il piano della motivazione va distinto da quello della prova della pretesa impositiva.
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