Cassazione Civile, Sentenza n. 16684/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiedeva il rimborso di maggiori imposte (Irpeg/Irap) per l'anno 2000, derivanti dall'erroneo trattamento fiscale dell'ammortamento finanziario correlato al maggior costo dell'opera riconosciuto con lodi arbitrali e con la nuova convenzione con ANAS. In primo grado la CTP aveva riconosciuto il rimborso; in appello la CTRA lo aveva negato ritenendo insufficiente l'onere probatorio e non riconoscendo efficacia espansiva dei giudicati favorevoli al contribuente per annualità diverse. La questione principale davanti alla Cassazione riguardava l'efficacia estensiva del giudicato formato in precedenti sentenze tra le stesse parti su fatti di carattere pluriennale (in particolare l'ammortamento finanziario di beni gratuitamente devolvibili) e se tale giudicato potesse riprodursi anche per l'annualità 2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso l'efficacia espansiva del giudicato esterno. La Corte ha ritenuto che si trattasse di fatti di natura pluriennale (ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili disciplinato dall'art. 69 TUIR ratione temporis) e che i giudicati favorevoli intervenuti per annualità precedenti tra le stesse parti estendono i loro effetti anche ad altre annualità quando riguardino qualificazioni giuridiche o elementi durevoli nel tempo. Decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., la Cassazione ha accolto il ricorso della Tangenziale (assorbendo gli altri motivi). Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Rilevato in relazione alla disciplina del giudicato esterno e alla possibilità di efficacia espansiva delle statuizioni tra le stesse parti
Richiamato in tema di giudicato e suoi limiti nel processo
Norma procedurale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione (numeri e tipologie dei motivi impugnatori)
Richiamato con riferimento al requisito della motivazione del provvedimento impugnato e alla possibile motivazione meramente apparente
art. 69 TUIR (ratione temporis)
"1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la devoluzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione considerando tali anche le frazioni. ... 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, ... la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione."
La Corte ha ritenuto che l'ammortamento finanziario previsto dall'art. 69 costituisca un fatto di natura pluriennale e durevole, idoneo a determinare efficacia estensiva del giudicato tra le stesse parti per più annualità
art. 163 TUIR e art. 67 d.P.R. n. 600/1973 (vigenti ratione temporis)
Richiamati dalla ricorrente in rapporto al divieto di doppia imposizione e alla normativa fiscale pertinente alla qualificazione reddituale
Richiamato in relazione all'onere della prova; discusso il tema se l'onere probatorio fosse stato assolto dalla contribuente mediante produzione delle sentenze e degli atti
art. 23, 32 e 57 D.Lgs. n. 546/1992
Norme del processo tributario richiamate in relazione ai limiti del thema decidendum, alla contestazione e alla fase di merito
Articolo utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, perché non necessari ulteriori accertamenti di fatto
Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916 (giurisprudenza)
Principale precedente interpretativo sul giudicato esterno nel processo tributario: stabilisce che il giudicato formato tra le stesse parti su un rapporto unitario può avere efficacia anche in giudizi successivi riguardanti altre annualità, quando si tratti di elementi durevoli che formano il nucleo della qualificazione giuridica del rapporto
Massime di principio
- Il giudicato tributario intervenuto tra le stesse parti su questioni che riguardano elementi di natura durevole (es. qualificazione giuridica, ammortamento finanziario di beni devolvibili) può estendere i suoi effetti anche ad altre annualità; non opera un divieto assoluto di efficacia estensiva a causa dell'autonomia dei periodi d'imposta.
- Perché il giudicato esterno produca effetti su annualità diverse è necessario che la statuizione riguardi elementi preliminari e durevoli del rapporto (non fatti variabili di periodo in periodo). Va valutata la natura permanente o transitoria del fatto dedotto.
- Il contribuente, per avvalersi dell'efficacia estensiva, deve produrre e documentare i precedenti giudicati favorevoli tra le stesse parti e dimostrare la connessione logico-giuridica tra le questioni già decise e quelle oggetto del giudizio successivo.
- Il giudice d'appello non può escludere l'efficacia del giudicato esterno senza motivazione fondata: se le sentenze pregresse hanno affrontato e risolto il medesimo punto fondamentale, il riesame è precluso.
- Quando il giudicato espansivo opera su istanze di rimborso, occorre comunque vigilare su eventuali limiti quali decadenza o prescrizione, che costituiscono eccezioni autonome al diritto al rimborso.
- Prassi per i contribuenti: raccogliere e depositare nei successivi giudizi tutte le sentenze favorevoli già passate in giudicato, evidenziando la natura pluriennale degli elementi (es. norme sull'ammortamento) e la loro incidenza sull'annualità controversa; per l'Amministrazione: contestare solo se emergono fatti nuovi o specifiche anomalie di periodo.
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