Cassazione Civile, Ordinanza n. 32138/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una società operante nel settore culturale e una lavoratrice che aveva prestato attività dal 01/07/2007 al 29/02/2009 in forza, prima, di due contratti qualificati come "collaborazione occasionale" e, poi, di due contratti di lavoro a progetto. La lavoratrice sosteneva che i contratti fossero nulli o comunque inidonei a regolare validamente il rapporto, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, il ripristino del rapporto, il corretto inquadramento contrattuale, le differenze retributive e le retribuzioni maturate dopo la messa in mora. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame della lavoratrice, rilevando che i primi contratti, pur formalmente di collaborazione occasionale, avevano durata superiore a trenta giorni e quindi non potevano essere qualificati come tali; ne derivava la necessità del contratto a progetto, mancante per assenza di uno specifico progetto, con conseguente conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 d.lgs. 276/2003. La Corte territoriale aveva inoltre riconosciuto un inquadramento nel livello C2 del CCNL di settore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate fino alla sentenza. La società ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione: 1) inammissibilità dell'appello per errori nelle conclusioni e nella individuazione della sentenza impugnata; 2) violazione delle regole su prova e onere della prova, assumendo che la subordinazione fosse stata affermata solo sulle deduzioni della lavoratrice; 3) errata applicazione delle norme sulla prestazione occasionale, sostenendo che il limite dei 5.000 euro annui renderebbe comunque occasionale il rapporto e che il progetto fosse desumibile; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte accertato l'assenza di progetto senza domanda specifica; 5) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per aver attribuito un inquadramento C senza domanda e senza prova; 6) omessa applicazione dell'indennità forfettaria ex art. 32 L. 183/2010, come interpretato dalla L. 92/2012; 7) violazione del giudicato esterno, per un precedente giudizio tra la lavoratrice e un diverso datore di lavoro che aveva riconosciuto un rapporto subordinato. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dal primo al quinto e il settimo, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che l'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 si applica anche alla conversione di un rapporto autonomo o parasubordinato illegittimo in rapporto subordinato a tempo indeterminato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte d'appello per la determinazione dell'indennità risarcitoria e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, dichiarandoli in parte infondati e in parte inammissibili; ha invece accolto il sesto motivo, ritenendo dovuta l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 anche nelle ipotesi di conversione del rapporto derivante da illegittimità dei contratti di collaborazione/lavoro autonomo in rapporto subordinato a tempo indeterminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, per la sola determinazione di tale indennità e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha escluso il vizio interpretando l'atto di appello in modo complessivo e conservativo.
invocato in relazione ai limiti del giudizio di appello del lavoro; la Corte non ha ravvisato violazioni.
la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia sul tema dell'assenza di progetto sia sull'inquadramento del lavoratore.
richiamato sia per contestare l'uso delle allegazioni della lavoratrice, sia per sostenere il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto corretto l'uso del principio di non contestazione sul livello C.
richiamato dalla ricorrente nella censura sull'appello; nessuna violazione accertata.
applicato in via analogica all'interpretazione degli atti processuali delle parti, valorizzando l'intenzione complessiva della parte.
usato come criterio sistematico per leggere l'appello nel suo insieme e non limitarsi alle sole conclusioni.
richiamato come espressione del principio di conservazione dell'atto processuale.
richiamato in tema di onere della prova delle circostanze poste a fondamento della domanda e delle difese.
la Corte ha affermato che la collaborazione occasionale richiede una durata non superiore a trenta giorni; oltre tale soglia la fattispecie esce dall'area dell'occasionalità.
la mancanza dell'indicazione di uno specifico progetto comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza accertamenti sulla reale autonomia o subordinazione.
ritenuto inapplicabile nel caso concreto perché sopravvenuto rispetto alla stipula del primo contratto.
legge di conversione del d.l. 112/2008, richiamata per il divieto di conversione poi ritenuto non applicabile ratione temporis.
d.l. 79/2009
richiamato insieme alla legge di conversione come normativa sopravvenuta e quindi non applicabile al primo contratto.
legge di conversione del d.l. 79/2009, citata per il medesimo profilo temporale.
la Corte ha affermato che l'indennità forfettaria prevista dalla norma si applica anche in caso di conversione di rapporti di collaborazione/lavoro autonomo illegittimi in rapporti subordinati a tempo indeterminato.
richiamato come norma di interpretazione dell'art. 32 L. 183/2010, estendendo l'indennità ai casi di conversione del rapporto.
richiamato dalla ricorrente per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che il precedente giudizio producesse effetti preclusivi nel caso concreto.
citato in relazione alla formazione del giudicato; la Corte ha escluso l'efficacia preclusiva invocata.
richiamato per osservare che non vi era prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza invocata.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello del lavoro, l'atto va interpretato complessivamente secondo criteri sistematici e conservativi; errori materiali nelle conclusioni non determinano inammissibilità se il contenuto dell'impugnazione consente di identificare con certezza la sentenza gravata, i motivi e le domande riproposte.
- Per qualificare una prestazione come collaborazione occasionale ex art. 61 d.lgs. 276/2003, il dato temporale della durata non superiore a trenta giorni è decisivo: se il singolo contratto supera tale soglia, la fattispecie non è occasionale e non opera il criterio del compenso annuo come correttivo.
- Nell'ambito del lavoro a progetto, la mancanza dell'indicazione di uno specifico progetto, programma o fase comporta l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza necessità di un accertamento sulla effettiva natura autonoma o subordinata dell'attività svolta.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice attribuisce una tutela coerente con la causa petendi e con l'impostazione difensiva già chiaramente desumibile dagli atti, anche se non formulata con espressioni identiche a quelle utilizzate dal giudice.
- In tema di inquadramento professionale, il giudice può riconoscere una qualifica intermedia rispetto a quella espressamente richiesta, purché la parte abbia allegato fatti idonei a supportarla; inoltre, se le mansioni dedotte non sono specificamente contestate, opera il principio di non contestazione.
- L'indennità forfettaria prevista dall'art. 32 L. 183/2010, come interpretato dall'art. 1, comma 13, L. 92/2012, si applica anche quando il rapporto di collaborazione o autonomo venga convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato per illegittimità del contratto originario.
- Il giudicato formatosi in un diverso giudizio tra una parte e un terzo non è di regola preclusivo in un processo tra soggetti diversi; l'eventuale incidenza di un rapporto già accertato con altro datore di lavoro può semmai rilevare in fatto, non come giudicato esterno tra le parti del nuovo processo.
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