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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32138/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra una società operante nel settore culturale e una lavoratrice che aveva prestato attività dal 01/07/2007 al 29/02/2009 in forza, prima, di due contratti qualificati come "collaborazione occasionale" e, poi, di due contratti di lavoro a progetto. La lavoratrice sosteneva che i contratti fossero nulli o comunque inidonei a regolare validamente il rapporto, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'inizio, il ripristino del rapporto, il corretto inquadramento contrattuale, le differenze retributive e le retribuzioni maturate dopo la messa in mora. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva invece accolto il gravame della lavoratrice, rilevando che i primi contratti, pur formalmente di collaborazione occasionale, avevano durata superiore a trenta giorni e quindi non potevano essere qualificati come tali; ne derivava la necessità del contratto a progetto, mancante per assenza di uno specifico progetto, con conseguente conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato ex art. 69 d.lgs. 276/2003. La Corte territoriale aveva inoltre riconosciuto un inquadramento nel livello C2 del CCNL di settore e condannato la società al pagamento delle differenze retributive e delle retribuzioni maturate fino alla sentenza. La società ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione: 1) inammissibilità dell'appello per errori nelle conclusioni e nella individuazione della sentenza impugnata; 2) violazione delle regole su prova e onere della prova, assumendo che la subordinazione fosse stata affermata solo sulle deduzioni della lavoratrice; 3) errata applicazione delle norme sulla prestazione occasionale, sostenendo che il limite dei 5.000 euro annui renderebbe comunque occasionale il rapporto e che il progetto fosse desumibile; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte accertato l'assenza di progetto senza domanda specifica; 5) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per aver attribuito un inquadramento C senza domanda e senza prova; 6) omessa applicazione dell'indennità forfettaria ex art. 32 L. 183/2010, come interpretato dalla L. 92/2012; 7) violazione del giudicato esterno, per un precedente giudizio tra la lavoratrice e un diverso datore di lavoro che aveva riconosciuto un rapporto subordinato. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi dal primo al quinto e il settimo, ma ha accolto il sesto motivo, affermando che l'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 si applica anche alla conversione di un rapporto autonomo o parasubordinato illegittimo in rapporto subordinato a tempo indeterminato. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente a tale punto, con rinvio alla Corte d'appello per la determinazione dell'indennità risarcitoria e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, dichiarandoli in parte infondati e in parte inammissibili; ha invece accolto il sesto motivo, ritenendo dovuta l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010 anche nelle ipotesi di conversione del rapporto derivante da illegittimità dei contratti di collaborazione/lavoro autonomo in rapporto subordinato a tempo indeterminato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, per la sola determinazione di tale indennità e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità dell'appello; la Corte ha escluso il vizio interpretando l'atto di appello in modo complessivo e conservativo.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    invocato in relazione ai limiti del giudizio di appello del lavoro; la Corte non ha ravvisato violazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sia sul tema dell'assenza di progetto sia sull'inquadramento del lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sia per contestare l'uso delle allegazioni della lavoratrice, sia per sostenere il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto corretto l'uso del principio di non contestazione sul livello C.

  • art. 125 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nella censura sull'appello; nessuna violazione accertata.

  • art. 1362 c.c.

    applicato in via analogica all'interpretazione degli atti processuali delle parti, valorizzando l'intenzione complessiva della parte.

  • art. 1363 c.c.

    usato come criterio sistematico per leggere l'appello nel suo insieme e non limitarsi alle sole conclusioni.

  • art. 1367 c.c.

    richiamato come espressione del principio di conservazione dell'atto processuale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova delle circostanze poste a fondamento della domanda e delle difese.

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    la Corte ha affermato che la collaborazione occasionale richiede una durata non superiore a trenta giorni; oltre tale soglia la fattispecie esce dall'area dell'occasionalità.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    la mancanza dell'indicazione di uno specifico progetto comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza accertamenti sulla reale autonomia o subordinazione.

  • art. 18 d.l. 112/2008

    ritenuto inapplicabile nel caso concreto perché sopravvenuto rispetto alla stipula del primo contratto.

  • L. 133/2008

    legge di conversione del d.l. 112/2008, richiamata per il divieto di conversione poi ritenuto non applicabile ratione temporis.

  • d.l. 79/2009

    richiamato insieme alla legge di conversione come normativa sopravvenuta e quindi non applicabile al primo contratto.

  • L. 102/2009

    legge di conversione del d.l. 79/2009, citata per il medesimo profilo temporale.

  • art. 32 L. 183/2010

    la Corte ha affermato che l'indennità forfettaria prevista dalla norma si applica anche in caso di conversione di rapporti di collaborazione/lavoro autonomo illegittimi in rapporti subordinati a tempo indeterminato.

  • art. 1, comma 13, L. 92/2012

    richiamato come norma di interpretazione dell'art. 32 L. 183/2010, estendendo l'indennità ai casi di conversione del rapporto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che il precedente giudizio producesse effetti preclusivi nel caso concreto.

  • art. 324 c.p.c.

    citato in relazione alla formazione del giudicato; la Corte ha escluso l'efficacia preclusiva invocata.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per osservare che non vi era prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza invocata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello del lavoro, l'atto va interpretato complessivamente secondo criteri sistematici e conservativi; errori materiali nelle conclusioni non determinano inammissibilità se il contenuto dell'impugnazione consente di identificare con certezza la sentenza gravata, i motivi e le domande riproposte.
  • Per qualificare una prestazione come collaborazione occasionale ex art. 61 d.lgs. 276/2003, il dato temporale della durata non superiore a trenta giorni è decisivo: se il singolo contratto supera tale soglia, la fattispecie non è occasionale e non opera il criterio del compenso annuo come correttivo.
  • Nell'ambito del lavoro a progetto, la mancanza dell'indicazione di uno specifico progetto, programma o fase comporta l'automatica conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione, senza necessità di un accertamento sulla effettiva natura autonoma o subordinata dell'attività svolta.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice attribuisce una tutela coerente con la causa petendi e con l'impostazione difensiva già chiaramente desumibile dagli atti, anche se non formulata con espressioni identiche a quelle utilizzate dal giudice.
  • In tema di inquadramento professionale, il giudice può riconoscere una qualifica intermedia rispetto a quella espressamente richiesta, purché la parte abbia allegato fatti idonei a supportarla; inoltre, se le mansioni dedotte non sono specificamente contestate, opera il principio di non contestazione.
  • L'indennità forfettaria prevista dall'art. 32 L. 183/2010, come interpretato dall'art. 1, comma 13, L. 92/2012, si applica anche quando il rapporto di collaborazione o autonomo venga convertito in rapporto subordinato a tempo indeterminato per illegittimità del contratto originario.
  • Il giudicato formatosi in un diverso giudizio tra una parte e un terzo non è di regola preclusivo in un processo tra soggetti diversi; l'eventuale incidenza di un rapporto già accertato con altro datore di lavoro può semmai rilevare in fatto, non come giudicato esterno tra le parti del nuovo processo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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