Cassazione Civile, Ordinanza n. 32085/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal tentativo della lavoratrice di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo per il personale del gruppo ferroviario, accesso subordinato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo gli accordi sindacali richiamati nel testo. La lavoratrice sosteneva di avere manifestato il proprio interesse alla cessazione del rapporto e che la società avrebbe dovuto prendere atto dell'accordo già raggiunto; lamentava invece che l'azienda avesse illegittimamente condizionato la stipula del verbale conciliativo alla rinuncia al precedente contenzioso risarcitorio per asserito mobbing. In primo grado e in appello le domande risarcitorie sono state respinte. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente o illogica ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto ancora libero il consenso delle parti, quando invece la sua domanda del 7 agosto 2013 costituirebbe accettazione dell'offerta aziendale; 2) violazione dell'art. 2077 c.c., perché la clausola di rinuncia al contenzioso sarebbe peggiorativa rispetto alla disciplina collettiva e quindi non opponibile individualmente; 3) violazione dell'art. 1418 c.c. per nullità della clausola di rinuncia, ritenuta discriminatoria e contrastante con gli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata era comprensibile e coerente: la Corte d'appello aveva accertato che l'accesso al Fondo richiedeva un autonomo negozio di risoluzione consensuale e che non era stato dimostrato che tale accordo si fosse perfezionato per effetto della sola domanda della lavoratrice. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novum, poiché la censura sulla violazione della disciplina collettiva non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era priva della necessaria specificità quanto alla deduzione nei gradi di merito e all'indicazione dei documenti rilevanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, perché non si confrontava con l'accertamento di fatto della Corte territoriale, la quale aveva escluso un intento discriminatorio qualificando la condotta datoriale come scelta negoziale a monte della procedura. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare una motivazione illogica, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficiente.
art. 2077 c.c.
Invocato per sostenere l'inderogabilità in peius della disciplina collettiva; il motivo è inammissibile perché nuovo e non specificamente dedotto nei gradi di merito.
art. 1418 c.c.
Richiamato per prospettare la nullità della clausola di rinuncia al contenzioso; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e non confrontata con gli accertamenti di merito.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa discriminazione della clausola di rinuncia, ma senza specifico confronto con la motivazione di merito.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola di rinuncia al contenzioso; la Corte non accoglie la censura.
art. 115 c.p.c.
La Corte valorizza, ai fini della decisione, la condotta processuale e documentale della lavoratrice come elemento significativo della sua consapevolezza della vicenda negoziale.
art. 1353 c.c.
Richiamato in relazione alla liceità della condizione apposta dalla datrice di lavoro alla risoluzione consensuale; la mancata specifica censura di tale profilo è valorizzata dalla Corte.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte richiama il difetto di specificità del ricorso per cassazione, rilevando la mancata trascrizione o localizzazione degli atti e documenti posti a base delle censure.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non sussiste motivazione apparente quando la sentenza di merito consente di ricostruire, in modo chiaro e non congetturale, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare in censura di legittimità una diversa lettura degli atti o dei fatti che non sia stata accertata dal giudice di merito; la critica deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione è inammissibile se il tema non risulta trattato nella sentenza impugnata e il ricorrente non dimostra di averlo tempestivamente prospettato nei gradi di merito con specifica indicazione degli atti rilevanti.
- Lamentare la nullità o discriminatorietà di una clausola negoziale richiede un confronto puntuale con gli accertamenti di fatto e con le ragioni giuridiche poste a base della decisione impugnata; censure meramente assertive sono inammissibili.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto e la collocazione degli atti e dei documenti su cui fonda la censura, per consentire il controllo ex actis.
- La semplice adesione a una procedura di cessazione del rapporto non equivale automaticamente al perfezionamento dell'accordo risolutivo, quando la procedura richieda un autonomo negozio consensuale tra le parti.
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