Cassazione Civile, Ordinanza n. 32087/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore che aveva prestato attività come operatore ecologico presso un cantiere comunale, in virtù di quattro contratti a termine stipulati per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 con il consorzio originario e poi con la società successivamente subentrata, agiva per far dichiarare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti e ottenere la prosecuzione/ripresa del rapporto con decorrenza dalle varie assunzioni, oltre al risarcimento del danno. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001, sostenendo che le causali dei contratti con la società subentrata non fossero specifiche né riconducibili al rapporto di lavoro, perché fondate su atti amministrativi del Comune estranei al datore e comunque su esigenze stagionali non adeguatamente indicate o provate; 2) violazione dell'art. 2112 c.c. e della giurisprudenza eurounitaria, per avere negato l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda nel subentro nell'appalto; 3) violazione dell'art. 6 del CCNL 30 aprile 2003, per non avere riconosciuto ai lavoratori trasferiti il diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante e il mantenimento di anzianità, scatti e livello; 4) violazione dell'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, interpretato in modo da escludere l'obbligo della società subentrante di assumere i lavoratori interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio per cui la causale del termine deve essere specificata in modo circostanziato e verificabile, anche per relationem mediante atti pubblici o accordi collettivi accessibili alle parti. Ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui le ragioni organizzative dei contratti erano collegate all'incremento estivo dell'attività a Gallipoli e alla necessità di consentire le ferie del personale stabile, tramite richiami a delibere comunali. Ha ritenuto non adeguatamente censurato dal ricorrente il contenuto degli atti richiamati. I restanti motivi sono stati considerati ultronei/inammissibili perché diretti contro argomentazioni svolte dalla sentenza d'appello solo ad abundantiam o comunque non decisive, essendo la decisione già sorretta dalla prima ratio decidendi sulla specificità delle causali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo; specificazione a pena di inefficacia
la causale del termine deve essere indicata in modo circostanziato e puntuale, così da rendere trasparente e verificabile la concreta connessione tra durata temporanea della prestazione ed esigenze aziendali; la specificazione può anche risultare per relationem da atti accessibili alle parti, inclusi accordi collettivi o atti pubblici richiamati nel contratto
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda nel subentro nell'appalto; la Corte però non affronta il tema nel merito perché assorbito dalla ritenuta validità dei termini
art. 6 del CCNL 30 aprile 2003
richiamato dal ricorrente quale fonte del diritto dei lavoratori trasferiti all'assunzione da parte dell'impresa subentrante e al mantenimento del trattamento economico e normativo
art. 4 del CCNL 3 agosto 1995
richiamato come precedente disciplina poi rinnovata dall'art. 6 del CCNL 30 aprile 2003
accordo sindacale del 14 gennaio 2013
richiamato dal ricorrente come fonte dell'obbligo della società subentrante di assumere i lavoratori interessati
richiamato per il procedimento camerale in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamata quale norma che ha inciso sul testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro eurounitario di interpretazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001 in tema di contratti a termine
Massime di principio
- Nel contratto a tempo determinato la causale deve essere specificata in modo concreto, circostanziato e verificabile, così da rendere trasparente il collegamento tra l'apposizione del termine e le esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive dell'impresa.
- La specificazione della causale può risultare anche indirettamente dal contratto, per relationem, mediante rinvio ad atti esterni accessibili alle parti, compresi atti pubblici o accordi collettivi, purché il richiamo consenta la verificabilità della ragione addotta.
- Il giudizio sulla sufficienza della causale e sulla sua concreta riferibilità alle esigenze aziendali è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori di diritto.
- In sede di legittimità è inammissibile censurare argomentazioni della sentenza impugnata che abbiano natura meramente ad abundantiam, perché non costituiscono ratio decidendi e la loro impugnazione difetta di interesse.
- Quando la decisione di merito si fonda autonomamente sulla validità di un motivo decisivo, le ulteriori questioni su trasferimento d'azienda, disciplina collettiva o accordi sindacali restano assorbite e non incidono sull'esito del giudizio.
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