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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32097/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda giudiziale definita in appello con condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di euro 16.000 per il ritiro del libretto di navigazione, oltre accessori. La corte territoriale aveva poi compensato le spese tra lavoratore e assicurazione, ma aveva condannato il lavoratore a rifondere le spese di appello al fondo assistenziale marittimi. Il ricorrente principale ha censurato soltanto la disciplina delle spese: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 1362 c.c., sostenendo che l'assenza di precedenti sull'accordo collettivo del 2002 non integrasse un motivo idoneo a giustificare la compensazione; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte condannato il lavoratore alle spese nei confronti del fondo, pur in assenza di soccombenza reciproca e di una reale domanda proposta contro di esso. La compagnia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a sua volta un'erronea interpretazione dell'accordo collettivo del 2002 in rapporto all'art. 14 del r.d.l. n. 1773/1933, sostenendo che la norma pattizia avrebbe dovuto prevalere sulla disciplina legale; il fondo ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo legittima la compensazione delle spese tra lavoratore e compagnia sulla base del regime applicabile ratione temporis, che consentiva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima la condanna del lavoratore alle spese in favore del fondo, poiché quest'ultimo era stato evocato in appello come litisconsorte meramente processuale e non era stato destinatario di una domanda soccombente nei suoi confronti. La Corte ha quindi cassato la sentenza sul punto e ha deciso nel merito dichiarando che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali di appello nei confronti del fondo. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le parti; inoltre è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza solo nei confronti della parte effettivamente soccombente nel rapporto processuale considerato; non è giustificata la condanna alle spese verso un soggetto che non sia stato reale contraddittore o non abbia ricevuto una domanda nei propri confronti.

  • art. 92 c.p.c.

    Per il regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese era consentita in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la novità della questione poteva integrare tale ragione nel previgente testo più ampio.

  • art. 1362 c.c.

    Il motivo incidentale che censura l'interpretazione di un accordo collettivo mira al sindacato sull'interpretazione del testo negoziale, attività riservata al giudice di merito se sorretta da una lettura plausibile.

  • art. 331 c.p.c.

    Il litisconsorzio processuale comporta l'integrazione del contraddittorio quando la sentenza impugnata riguarda più parti in causa inscindibile o dipendente; la notifica al litisconsorte può avere funzione di mera litis denuntiatio senza trasformarlo in contraddittore soccombente.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale.

  • art. 45, comma 11, L. 18 giugno 2009, n. 69

    È la disciplina delle spese applicabile ratione temporis al giudizio di primo grado, che consentiva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162

    La modifica dell'art. 92 c.p.c. non era applicabile al processo di primo grado, iniziato prima del termine previsto dalla disciplina transitoria.

  • art. 14 r.d.l. n. 1773/1933

    La ricorrente incidentale sosteneva che tale norma non fosse di ordine pubblico e fosse derogabile da una clausola collettiva; la Corte però non accoglie il motivo, dichiarandolo inammissibile per difetto di specificità e perché volto a sollecitare una rivalutazione dell'interpretazione del contratto collettivo.

Massime di principio

  • Nel regime previgente dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese può essere sorretta da specifiche ragioni di novità o eccezionalità della controversia, purché chiaramente esplicitate in motivazione e logicamente coerenti con la vicenda concreta.
  • La condanna alle spese presuppone una reale soccombenza nel rapporto processuale tra le parti considerate; un soggetto evocato per ragioni di litisconsorzio processuale o di mera denuntiatio non può essere trattato come contraddittore soccombente se non vi è stata domanda nei suoi confronti.
  • L'interpretazione di clausole contrattuali o collettive è sindacabile in cassazione solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per non plausibilità della lettura adottata; non è consentito sostituire una diversa interpretazione astrattamente possibile a quella scelta dal giudice di merito.
  • Quando una sentenza non impugna una statuizione sul difetto di legittimazione passiva, su quel punto si forma il giudicato interno e la questione non può essere riaperta in sede successiva.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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