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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32100/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente svolto dal luglio 2009 al giugno 2015 in favore di due persone fisiche, in contesto domestico e con attività prestata in due Comuni diversi. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo il ricorso introduttivo troppo generico: non sarebbe stato chiarito in modo sufficiente chi fosse il soggetto passivo del rapporto, quale fosse l’orario giornaliero, né come si articolasse concretamente la prestazione alle dipendenze di entrambe le convenute. In appello la lavoratrice aveva contestato che, se il ricorso fosse stato ritenuto nullo per genericità, la Corte avrebbe dovuto dichiararne la nullità e consentirne la regolarizzazione; inoltre aveva censurato il mancato ingresso della prova testimoniale, sostenendo che i capitoli di prova non erano generici e che, in ogni caso, la mancata ammissione della prova non poteva tradursi in un rigetto nel merito. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazioni degli artt. 24 Cost., 112, 115, 164, 414 e 244 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., lamentando: (i) che, a fronte della pretesa nullità del ricorso introduttivo, non potesse essere pronunciato un rigetto di merito; (ii) che il mancato accoglimento dell’istanza di integrazione del ricorso fosse erroneo; (iii) che la prova testimoniale fosse stata illegittimamente ritenuta inammissibile; (iv) che fosse stata decisa nel merito una domanda che, per salvaguardare il diritto di azione, avrebbe richiesto solo una declaratoria di nullità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d’appello si fosse correttamente conformata ai principi sul rito del lavoro: il ricorso introduttivo non era nullo in senso tecnico, perché dall’esame complessivo dell’atto era comunque possibile individuare petitum e causa petendi; la genericità riscontrata riguardava invece la prova e la concreta dimostrazione del rapporto, non l’inesistenza assoluta dell’oggetto della domanda. Di conseguenza era legittimo il rigetto nel merito per mancato assolvimento dell’onere probatorio e per irrilevanza/inidoneità dei capitoli di prova testimoniale, ritenuti troppo scarni e non specifici. La Corte ha inoltre escluso i vizi di omessa pronuncia e di violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., osservando che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove, non sindacabile in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione delle intimate.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di azione e difesa, ma la Corte non ravvisa violazioni nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello; nel caso di specie tale omissione non sussiste.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti; non è il caso della controversia, in cui la doglianza attiene alla valutazione delle prove.

  • art. 164 c.p.c.

    comma quarto e comma quinto

    La nullità dell’atto introduttivo ricorre solo quando petitum o causa petendi siano assolutamente incerti o mancanti; se l’atto è solo insufficiente ma consente di individuare la domanda, non vi è nullità. La sanatoria del ricorso nullo non rimette in termini rispetto a mezzi di prova non specificati.

  • art. 414 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti e dell’oggetto della domanda in modo da consentire la difesa del convenuto e la conoscenza del thema decidendum.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta genericità della prova testimoniale, ma la Corte nega che vi sia stata una violazione processuale rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è censurabile solo se l’onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione o l’ammissibilità delle prove offerte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge; la Corte rileva che le doglianze, in parte, miravano in realtà a contestare il merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Rilevante per il dedotto vizio di omessa pronuncia, ma nella fattispecie non ricorre.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo motivazionale in cassazione, dopo la riforma, è limitato al minimo costituzionale; nella specie non emergono vizi denunciabili.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doppia conforme, che limita ulteriormente il sindacato sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per l’attestazione dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di modifica richiamata in relazione al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, il ricorso introduttivo è nullo solo se, considerato nel suo complesso, non consente di individuare petitum o causa petendi; una mera insufficienza o genericità delle allegazioni non equivale automaticamente a nullità.
  • Se la domanda è comprensibile ma le allegazioni di fatto sono troppo generiche o le prove offerte sono inidonee, il giudice può respingere la domanda nel merito per mancato assolvimento dell’onere della prova, senza che ciò implichi necessariamente una pronuncia di nullità dell’atto introduttivo.
  • La sanatoria del ricorso nullo ex art. 164 c.p.c. non consente di recuperare mezzi di prova non specificamente dedotti nell’atto introduttivo; la specificità delle richieste istruttorie dipende dalla specificità dei fatti allegati.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice altera la regola di riparto dell’onere probatorio, non quando valuta negativamente la prova offerta o ne esclude l’ammissibilità.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre soltanto in caso di totale omissione di decisione su un capo di domanda o su uno specifico motivo di appello; non basta che il giudice non accolga la prospettazione della parte.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in contestazioni della valutazione di merito delle prove, salvo i limitati vizi motivazionali ancora deducibili nel perimetro del minimo costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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