Cassazione Civile, Ordinanza n. 32093/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da una bracciante agricola per ottenere l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, con correlata cancellazione da un elenco anagrafico/previdenziale, rapporto che l'ente previdenziale aveva disconosciuto. In primo grado le spese erano state compensate per un terzo, nonostante la soccombenza virtuale dell'ente, che in corso di causa aveva riaccreditato i contributi inizialmente annullati. La lavoratrice ha quindi proposto appello limitatamente alla liquidazione delle spese. La corte territoriale ha accolto l'appello quanto alla regolazione delle spese del primo grado, ma ha liquidato i compensi applicando i parametri del D.M. n. 140/2012 invece di quelli del D.M. n. 55/2014, pur essendo la sentenza di primo grado stata pubblicata quando il secondo decreto era già in vigore; inoltre ha compensato le spese del giudizio di appello. In cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 28 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e dell'art. 360 n. 3 c.p.c. per l'applicazione dei parametri tariffari errati; (2) violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione delle spese di appello nonostante l'accoglimento dell'impugnazione e la soccombenza dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha affermato che, per la liquidazione giudiziale delle spese, si applicano i parametri del D.M. n. 55/2014 quando la liquidazione interviene dopo la sua entrata in vigore e il professionista non abbia ancora completato la propria opera, a prescindere dall'epoca di introduzione del giudizio. Ha inoltre ribadito che le spese seguono il principio di soccombenza e causalità: la parte vittoriosa non può essere gravata delle spese sostenute per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, sicché la compensazione delle spese di appello era illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese dei tre gradi di giudizio con applicazione del D.M. n. 55/2014 e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 28 D.M. 10 marzo 2014 n. 55
i nuovi parametri si applicano alle liquidazioni giudiziali delle spese effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto, quando l'attività professionale non sia ancora stata completata
è il vizio processuale dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.
le spese devono seguire la soccombenza; la compensazione è ammessa solo nei casi consentiti dalla legge e non può gravare la parte vittoriosa
art. 24 Cost.
la parte vittoriosa non deve sopportare i costi del processo necessario per ottenere tutela del proprio diritto
secondo comma, ult. parte
la decisione è stata assunta in camera di consiglio con motivazione riservata
non era applicabile alla liquidazione delle spese nel caso concreto, perché sostituito dal D.M. n. 55/2014 per la sentenza di primo grado ormai successiva
costituisce il parametro corretto per la liquidazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità nel caso esaminato
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione giudiziale delle spese, si applicano i parametri vigenti al momento in cui la liquidazione viene effettuata, se l'attività professionale cui essa si riferisce non è ancora stata integralmente completata.
- Nel regolare le spese del processo, il giudice deve attenersi al principio di soccombenza e al principio di causalità: la parte vittoriosa non può essere posta, neppure in parte, a carico delle spese necessarie per ottenere la tutela giudiziale del proprio diritto.
- La compensazione delle spese richiede una specifica base normativa e non può essere giustificata dal solo fatto che il processo sia stato provocato da un errore del giudice di primo grado nella liquidazione delle spese.
- Quando la causa può essere decisa nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e provvedere direttamente alla regolazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.
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