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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32099/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia originava dalla domanda di una lavoratrice che chiedeva differenze retributive assumendo di aver svolto attività di estetista in regime di subordinazione alle dipendenze di una società poi subentrata da altra società. La domanda era stata rigettata in primo grado. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di procura alle liti del difensore, ritenendo che la procura su foglio separato, pur dichiarata, non fosse stata prodotta e che l'irregolarità non fosse stata sanata nonostante l'invito al deposito. In cassazione la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 163 e 83 c.p.c., sostenendo che la procura per il secondo grado era stata in realtà allegata fin dall'origine al ricorso e risultava dalla documentazione prodotta. La Corte, tuttavia, rilevava preliminarmente il difetto di prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione alla parte intimata: mancava l'avviso di ricevimento del plico raccomandato spedito ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e mancava anche la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; in assenza di difese dell'intimata non poteva dirsi instaurato regolarmente il contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non provata la regolare instaurazione del contraddittorio per mancata dimostrazione del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione. Ha escluso sia la possibilità di concedere un termine per il deposito della prova di notifica sia la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., richiamando un precedente della Corte. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 83 c.p.c. per sostenere la validità della procura allegata all'atto introduttivo.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la declaratoria di difetto di procura; la Corte non entra nel merito della censura per la preliminare inammissibilità del ricorso.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di notificazione a mezzo posta, occorre la produzione dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato per provare il perfezionamento della notifica.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che, quando la notifica segue tale modalità, è necessaria la produzione della raccomandata informativa inviata al destinatario.

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude la possibilità di rinnovazione della notificazione nel caso concreto, richiamando il principio per cui non ricorrevano i presupposti per disporla.

  • art. 380bis1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come base per la decisione in camera di consiglio con motivazione riservata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la parte ricorrente deve fornire prova del perfezionamento della notificazione del ricorso; in difetto dell'avviso di ricevimento o della documentazione equipollente prevista per la specifica modalità notificatoria, il contraddittorio non può ritenersi validamente instaurato.
  • Se la notifica del ricorso per cassazione non risulta provata e la parte intimata non svolge difese, il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata regolare instaurazione del contraddittorio.
  • La mera deduzione di errori relativi alla procura o alla validità dell'impugnazione non consente di superare un preliminare vizio di notificazione non sanato nel giudizio di legittimità.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è disposta quando non ne ricorrano i presupposti processuali, e non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova del perfezionamento della notifica già eseguita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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