Cassazione Civile, Ordinanza n. 27282/2025 del 13/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente sanitario pubblico)
La controversia
La controversia riguardava il pagamento del residuo corrispettivo per prestazioni diagnostiche di laboratorio rese in più annualità da una struttura privata convenzionata con il servizio sanitario regionale. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda della struttura, ritenendo applicabile lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria 2007 solo per il triennio 2007-2009. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la corte territoriale aveva accertato che i contratti stipulati tra le parti prevedevano un tetto di spesa annuale assegnato alla singola struttura e un meccanismo di regressione tariffaria in caso di superamento; aveva inoltre rilevato che la struttura aveva oltrepassato tali limiti e che l’azienda sanitaria aveva già corrisposto il massimale disponibile per ciascun anno, detraendo quanto fatturato oltre budget. Nel ricorso per cassazione la struttura ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sul tetto di spesa sanitario e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che il limite insuperabile fosse quello regionale per macroarea e che essa avesse rispettato il volume massimo di prestazioni assegnato; con il secondo motivo ha censurato il rigetto delle domande subordinate di inadempimento contrattuale e di illecito aquiliano, lamentando motivazione apparente o mancante e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che l’imposizione dello sconto fosse illegittima e avesse causato un danno corrispondente alle prestazioni non remunerate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva fondato la decisione non sul solo tetto regionale, ma sul limite monetario assegnato alla singola struttura dal contratto, e la ricorrente non aveva adeguatamente censurato l’accertamento del superamento di tale tetto né aveva assolto l’onere di indicare compiutamente il contenuto dei contratti. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui l’onere di provare la disponibilità di risorse per remunerare prestazioni extra budget grava sulla struttura accreditata. È stato poi dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo: il rigetto delle domande subordinate derivava logicamente dall’insussistenza sia dell’inadempimento sia dell’illecito extracontrattuale, poiché l’ente sanitario aveva corrisposto le somme contrattualmente disponibili e la maggiore pretesa dipendeva dall’eliminazione dello sconto normativo dal conteggio dei corrispettivi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente come fonte del tetto di spesa regionale per macroarea; la Corte non accoglie questa lettura come decisiva, valorizzando invece il limite contrattuale assegnato alla singola struttura
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli accordi con gli erogatori accreditati e al riparto dei budget
invocato per sostenere che le clausole contrattuali collegassero la mancata remunerazione al solo superamento del tetto globale regionale; la censura è stata ritenuta non persuasiva anche per difetto di autosufficienza
richiamati complessivamente come canoni ermeneutici del contratto, ma il ricorso è stato ritenuto non idoneo a scalfire l’interpretazione data dal giudice di merito
la Corte richiama il principio secondo cui l’onere di provare la disponibilità di risorse per le prestazioni extra budget grava sulla struttura accreditata
invocato per sostenere l’inadempimento dell’ente sanitario; la Corte esclude che vi fosse un inadempimento, poiché le somme contrattualmente disponibili erano state erogate
invocato per la domanda subordinata di responsabilità aquiliana; la Corte esclude la sussistenza di un illecito risarcibile
richiamato per lamentare la mancata pronuncia o insufficiente motivazione sulle domande subordinate; la Corte ritiene che la decisione di rigetto fosse comunque intellegibile
invocato dalla ricorrente per assumere la pacificità dei fatti allegati; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione involgeva valutazioni di merito
richiamato nel ricostruire la fase processuale di primo grado e la contestata contumacia dell’ente sanitario
norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per formulare entrambi i motivi
menzionato nel secondo motivo, ma non assume rilievo decisivo rispetto alla declaratoria di inammissibilità e infondatezza
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto
richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite
richiamato quale modifica del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese
richiamato per le modalità di comunicazione alle parti costituite
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla remunerazione di prestazioni sanitarie convenzionate, il superamento del tetto di spesa rilevante va accertato sulla base del limite contrattualmente assegnato alla singola struttura, quando il contratto preveda un budget specifico e un meccanismo di regressione tariffaria in caso di sforamento.
- La parte che contesta il riparto dei budget o la corretta applicazione delle clausole contrattuali deve censurare in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata e riportare compiutamente il contenuto delle clausole rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile o infondato per difetto di specificità/autosufficienza.
- In tema di prestazioni sanitarie extra budget, l’onere di provare la disponibilità di risorse idonee a remunerare le prestazioni eccedenti grava sulla struttura accreditata che pretenda il compenso integrale.
- Se l’ente sanitario ha corrisposto le somme contrattualmente dovute nei limiti del budget assegnato, la maggiore pretesa economica della struttura non può essere qualificata automaticamente come inadempimento o come illecito aquiliano, quando dipenda soltanto dalla rimozione di uno sconto tariffario previsto dalla disciplina applicabile e/o dal contratto.
- La censura per omessa o apparente motivazione sulle domande subordinate è infondata quando la decisione di rigetto, pur sintetica, consenta di comprendere che il giudice ha escluso alla radice sia l’inadempimento sia l’illecito risarcibile.
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