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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02306/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Ufficio le contestava maggiori IRES e IRAP, ritenendo emersa una sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88 TUIR in relazione all’acquisto di terreni con capannone. Il corrispettivo era stato in parte estinto mediante compensazione con un credito della società verso la venditrice e, per la parte residua, mediante accollo del debito da parte dei soci, poi compensato con un credito dei medesimi soci per finanziamenti infruttiferi verso la venditrice. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR aveva dichiarato il gravame inammissibile ex art. 53 d.lgs. 546/1992, ritenendo che si trattasse di una mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado, senza specifiche censure alla sentenza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che nell’atto di appello erano state formulate critiche sufficientemente specifiche alla decisione di primo grado, in particolare sulla ritenuta inesistenza del debito verso i soci e sulla configurabilità della sopravvenienza attiva; l’Agenzia replicava che l’appello si era limitato a trascrivere il ricorso introduttivo senza attaccare davvero la motivazione della CTP.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. 546/1992 è soddisfatto anche quando l’appellante riproponga le ragioni di opposizione all’atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni del primo giudice, poiché l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame del merito, non al solo controllo di vizi specifici. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che i passaggi dell’atto di appello riportati nel ricorso mostravano una critica chiara alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, centrata sulla ritenuta inesistenza del debito della società verso i soci nonostante l’accollo del debito verso la venditrice. Di conseguenza, la declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata cassata e il procedimento è stato rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’onere di impugnazione specifica è soddisfatto anche dalla riproposizione, nell’atto di appello, delle ragioni di impugnazione dell’atto impositivo in contrapposizione alle argomentazioni della sentenza di primo grado, poiché l’appello tributario ha pieno effetto devolutivo.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per censurare in cassazione sia la violazione di legge sia il vizio processuale derivante dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 88 TUIR

    È la disposizione invocata dall’Ufficio per qualificare come sopravvenienza attiva la vicenda economico-contabile connessa all’acquisto degli immobili.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    La parte contribuente aveva eccepito la nullità dell’avviso per violazione del termine di sessanta giorni, ma tale profilo non è stato esaminato nel merito dalla Corte di cassazione nella presente ordinanza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’appello non richiede una critica meramente formale o tecnicamente demolitoria della sentenza di primo grado: è sufficiente che l’appellante riproponga le ragioni di opposizione all’atto impositivo in modo da rendere chiaro quali capi della decisione siano contestati.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è illegittima quando dall’atto di gravame, considerato nel suo complesso, risulti comprensibile la censura rivolta alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L’appello tributario ha carattere pienamente devolutivo e tende al riesame della causa nel merito; di conseguenza, il giudice del gravame deve verificare se l’atto consenta di individuare con chiarezza le questioni devolute, non potendo arrestarsi a un formalismo eccessivo.
  • Ai fini della specificità dell’impugnazione, è decisivo che le deduzioni dell’appellante si confrontino con il nucleo argomentativo della sentenza di primo grado, anche mediante richiamo alla documentazione già prodotta e alle ragioni sostanziali della contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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