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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6987 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una sanzione pecuniaria irrogata alla società per la violazione degli obblighi del sostituto d'imposta, in particolare per l'omessa effettuazione o il mancato versamento delle ritenute sui dividendi distribuiti ai soci nell'anno 1996, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973. La società aveva ottenuto l'annullamento della sanzione sostenendo che, in un distinto giudizio, era stato annullato l'accertamento tributario relativo alla pretesa fiscale sottostante. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, da un lato, l'erronea attribuzione di definitività all'annullamento dell'accertamento e, dall'altro, la violazione dell'art. 295 c.p.c., poiché il giudizio sulla sanzione avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione del giudizio relativo all'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il primo motivo. Ha ritenuto che il giudizio relativo alla debenza dell'imposta fosse pregiudiziale, non solo logicamente ma anche giuridicamente, rispetto a quello sulla sanzione: l'accertamento dell'esistenza della ritenuta e dell'obbligo tributario costituisce infatti presupposto della responsabilità sanzionatoria. Poiché il giudice di merito aveva scelto di non riunire le cause, avrebbe dovuto disporre la sospensione necessaria del giudizio sulla sanzione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, che dovrà sospendere il giudizio oppure procedere alla sua trattazione tenendo conto dell'esito della causa pregiudicante, decidendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27

    Obblighi del sostituto d'imposta in materia di ritenute sui dividendi

    La violazione degli obblighi di effettuazione o versamento delle ritenute sui dividendi costituisce l'elemento materiale dell'illecito sanzionato. L'accertamento dell'effettiva debenza delle ritenute è quindi pregiudiziale rispetto all'applicazione della sanzione.

  • Art. 295 c.p.c.

    Il processo deve essere sospeso quando la decisione dipende dall'esito di altra causa avente portata pregiudiziale e vincolante

    Nei rapporti tra processi tributari, la sospensione necessaria opera quando la decisione di una causa costituisce presupposto indispensabile dell'altra e occorre evitare il rischio di giudicati contrastanti. Se le cause non vengono riunite, la sospensione è un obbligo del giudice della causa pregiudicata.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti

    Il giudicato esterno può vincolare un diverso giudizio solo quando riguarda la medesima situazione giuridica o un elemento comune stabile e giuridicamente rilevante. Non si estende automaticamente a condotte materiali diverse o a distinti illeciti tributari.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3

    Principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie

    Le modifiche normative più favorevoli possono applicarsi retroattivamente ai rapporti non esauriti, ma solo se incidono concretamente sull'illecito contestato. Nel caso esaminato, la disciplina sopravvenuta sulla deducibilità dei costi da operazioni inesistenti era estranea alla distinta violazione riguardante le ritenute sui dividendi.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    La sospensione è prevista per la querela di falso o per questioni pregiudiziali relative allo stato o alla capacità delle persone

    La disposizione disciplina principalmente i rapporti tra processo tributario e processo non tributario. Nei rapporti tra diversi processi tributari trova applicazione, tramite l'art. 1 dello stesso decreto, la disciplina generale dell'art. 295 c.p.c.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 1, 2 e 3, convertito nella L. n. 44 del 2012

    Disciplina retroattiva sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente od oggettivamente inesistenti

    La disciplina consente, a determinate condizioni, la deduzione dei costi inerenti anche se riferiti a operazioni fiscalmente illecite, ma non elimina l'illecito consistente nell'infedele dichiarazione e non incide sulle sanzioni relative all'omessa effettuazione o al versamento delle ritenute sui dividendi.

Massime di principio

  • Quando un giudizio riguarda una sanzione e un altro giudizio riguarda l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione tributaria che ne costituisce il presupposto, il secondo è normalmente pregiudiziale rispetto al primo.
  • Se il giudice ritiene inopportuna la riunione delle cause, deve sospendere necessariamente il procedimento pregiudicato fino alla definizione di quello pregiudicante, per evitare decisioni incompatibili.
  • L'annullamento dell'accertamento fiscale non determina automaticamente l'annullamento della sanzione se la decisione sull'accertamento non è definitiva o se la sanzione riguarda una condotta diversa; tuttavia, l'esito definitivo dell'accertamento deve essere considerato nel giudizio sanzionatorio.
  • Il giudicato esterno si estende ad altri periodi d'imposta solo in presenza di elementi giuridici comuni, stabili e durevoli, che costituiscano una componente permanente della fattispecie. Non si estende, invece, a condotte materiali autonome riferite a operazioni o periodi diversi.
  • Una normativa sopravvenuta più favorevole si applica retroattivamente alle sanzioni solo quando modifica concretamente la fattispecie contestata; non è sufficiente che riguardi una materia fiscalmente connessa ma diversa.

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