Cassazione Penale, Sentenza n. 18070/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello sollevando motivi sovrapponibili: (1) nullità/violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per la mancata rinnovazione dell'esame del teste Martella (responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Salve), ritenuto necessario per chiarire lo stato dei luoghi e la natura del manufatto originario; (2) vizio nella negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., perché le opere abusive sarebbero state di limitata incidenza urbanistica e poi demolite, con conseguente cessazione della compressione del bene giuridico; (3) errore nel ritenere non applicabile la causa estintiva ex art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 (rimessione in pristino), invece invocata dai difensori in ragione della demolizione e del ripristino eseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. In sintesi: (i) non è stata ravvisata violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. perché la Corte territoriale ha riformato l'assoluzione di primo grado sulla base di una diversa qualificazione giuridica e valutazione complessiva della offensività del fatto, non su una diversa valutazione dell'attendibilità di una prova dichiarativa che rendesse indispensabile la rinnovazione dell'istruttoria; (ii) la negazione dell'art. 131-bis c.p. è stata ritenuta congruamente motivata alla luce del significativo grado di difformità dell'intervento rispetto al titolo edilizio e dell'intervento su manufatti antichi di rilevante valore storico; (iii) la causa estintiva per rimessione in pristino ai sensi dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 è stata negata perché la demolizione ha determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi e non è emersa una condotta idonea a restituire l'originario pregio estetico e storico. Conseguenze pratiche: restano ferme le statuizioni di merito (condanna in Corte d'appello: 2 mesi e 15 giorni di arresto e euro 13.000 di ammenda per ciascuno, con benefici di legge), i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.) e ciascuno deve versare, in via equitativa, euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Non obbliga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando la riforma della sentenza assolutoria si fonda su diversa qualificazione giuridica e valutazione complessiva dell'offensività del fatto, e non sulla diversa attendibilità di una specifica prova dichiarativa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva; per i reati urbanistici la consistenza dell'opera è uno dei parametri rilevanti ma non esclusivo, e la presenza di rilevanti difformità o il valore storico dell'opera può escluderne l'applicabilità.
Criteri di valutazione della gravità del fatto e della tenuità dell'offesa che il giudice del merito può richiamare; non è sempre necessaria l'analisi di tutti i fattori se uno risulta decisivo.
art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata in relazione alla qualificazione del reato edilizio contestato (esecuzione di opere in totale difformità dal permesso di costruire).
Disciplina il reato paesaggistico; la sua configurazione è stata ritenuta sussistente dalla Corte territoriale in ragione della difformità e dell'intervento in zona vincolata.
art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004
La causa estintiva per rimessione in pristino non si riduce alla mera demolizione: richiede, di norma, condotte idonee a ripristinare l'originario aspetto esteriore e il pregio estetico dell'area; la sua applicazione può essere esclusa se l'intervento ha determinato modifiche irreversibili.
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità manifesta dei ricorsi; applicata per condannare i ricorrenti alle spese.
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della buona fede o colpa nella presentazione del ricorso; rilevata l'assenza di colpa grave i ricorrenti non sono stati sanzionati ulteriormente oltre al versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte d'appello non è obbligata a rinnovare l'istruttoria dibattimentale se la riforma dell'assoluzione di primo grado si basa su diversa qualificazione giuridica o diversa valutazione complessiva dell'offensività, e non su un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una singola prova dichiarativa.
- Per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei reati urbanistici non basta la mera demolizione delle opere abusive; il giudice valuta molteplici parametri (tipo e dimensione dell'intervento, incidenza sul carico urbanistico, valore storico/paesaggistico, impossibilità di sanatoria, grado di difformità) e può negare la tenuità quando uno di questi elementi è decisivo.
- La rimessione in pristino prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004 richiede condotte che effettivamente restituiscano all'area il precedente aspetto e pregio estetico; la semplice demolizione non è automaticamente sufficiente se l'intervento ha causato modifiche irreversibili o perdita di valore storico.
- Le doglianze generiche e non specificamente ancorate a punti di diritto o di fatto rilevanti hanno scarse probabilità di successo in Cassazione; è necessario indicare con precisione il vizio giuridico o probatorio che si assume sussistente.
- In caso di assenza di appello incidentale da parte degli imputati, non è possibile utilizzare il grado successivo per introdurre elementi volti ad ottenere una pronuncia più favorevole che non sia stata prospettata in modo efficace nei gradi precedenti.
- Quando il giudice del merito fornisce una motivazione coerente e ancorata alle risultanze probatorie, la Cassazione valuta la congruità logica della decisione e tende a confermare la valutazione del merito, salvo errori di diritto o manifesta illogicità.
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