Cassazione Civile, Ordinanza n. 30347/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Pakistan-Punjab aveva domandato in via gradata la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria, dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della Corte d'appello di Torino. Secondo la ricostruzione della sentenza di merito, il richiedente aveva riferito di essere fuggito dal Paese per problemi economici. In cassazione ha proposto tre motivi: (1) per il diniego della protezione sussidiaria ha censurato l'omesso esame della sua effettiva provenienza dal Nord Punjab e l'utilizzo, da parte della Corte territoriale, di fonti COI (rapporto EASO ottobre 2018) richiamate in modo asseritamente generico, senza verificare se riguardassero proprio l'area di origine; ha invocato l'obbligo di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8, comma 2, d.lgs. 25/2008; (2) ha dedotto la violazione degli artt. 183, comma 8, e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato gli elementi probatori da lui addotti né gli avesse consentito di contraddire sulle fonti acquisite d'ufficio, riferite secondo il ricorrente al Pakistan in generale e non al Nord Punjab; (3) per la protezione umanitaria ha lamentato il mancato riconoscimento nonostante un rapporto lavorativo a tempo determinato e un asserito ottimo livello di integrazione in Italia, sostenendo che la Corte avesse trascurato la sua vulnerabilità in caso di rimpatrio per la situazione di violenza generalizzata nel Nord Punjab e, ancora una volta, l'obbligo di cooperazione istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione tardiva del Ministero dell'Interno, effettuata con un atto non qualificabile come controricorso perché privo dell'esposizione dei motivi di diritto. Ha poi dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi del ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti privi di specificità: il ricorrente non ha indicato in che modo l'asserita mancata conoscenza delle COI avrebbe inciso sul giudizio finale e non ha allegato fonti alternative e diverse, più aggiornate o comunque tali da contrastare quelle utilizzate dal giudice di merito; inoltre le fonti richiamate nel ricorso risultavano, per quanto riportato, più risalenti del rapporto EASO 2018 utilizzato dalla Corte d'appello. Il terzo motivo è stato considerato inammissibile perché la domanda di protezione umanitaria, proposta prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2018, va valutata secondo la normativa previgente, ma il ricorrente si era limitato a deduzioni generiche sulla vulnerabilità e sulla situazione del Paese, sollecitando una rivalutazione del merito circa l'inserimento in Italia, già escluso in modo motivato dal giudice di merito; la Corte ha ribadito che una situazione del Paese di origine prospettata in termini generali e astratti non basta per riconoscere la protezione umanitaria. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, e stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il controricorso deve essere tempestivo e contenere i motivi di diritto; un mero atto di costituzione per partecipare all'udienza non vale come controricorso.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'atto del resistente deve esporre i motivi di diritto su cui si fonda, a pena di inammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati formalmente incardinati come violazione di legge e nullità, ma giudicati inammissibili per difetto di specificità e per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 25/2008
Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice deve essere esercitato con riferimento a informazioni pertinenti e aggiornate sull'area effettiva di provenienza del richiedente; la censura è inammissibile se non specifica e non supportata da fonti alternative.
Richiamato dal ricorrente per lamentare il mancato contraddittorio sulle prove acquisite d'ufficio.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e l'utilizzo di fonti d'ufficio.
La nuova disciplina non si applica alle domande di protezione umanitaria proposte prima della sua entrata in vigore.
Ha convertito il d.l. n. 113 del 2018; la domanda va scrutinata secondo il regime previgente se anteriore al 5 ottobre 2018.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo ulteriore è pari a quello dovuto per il ricorso per cassazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego di protezione internazionale, la censura sull'omesso contraddittorio sulle COI acquisite d'ufficio è inammissibile se non indica in modo specifico come tale omissione abbia inciso sulla decisione e se non propone fonti alternative, diverse e idonee a contrastare quelle poste a base del giudizio di merito.
- Il dovere di cooperazione istruttoria del giudice deve essere riferito all'area di effettiva provenienza del richiedente e a fonti aggiornate; tuttavia il ricorrente deve articolare una critica specifica e non meramente assertiva, non essendo sufficiente lamentare genericamente che le fonti riguardino un territorio più ampio.
- La doglianza che mira a contestare l'apprezzamento delle fonti internazionali e la valutazione della situazione del Paese è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, chiede in realtà una nuova valutazione del merito.
- La protezione umanitaria, per le domande proposte prima dell'entrata in vigore della riforma del 2018, va valutata secondo la disciplina previgente; ma una allegazione solo generica della situazione del Paese di origine e della vulnerabilità, senza un concreto nesso con una condizione individuale specifica, non è sufficiente al riconoscimento della tutela.
- L'inserimento lavorativo o sociale in Italia rileva solo se dimostrato in modo concreto e idoneo a fondare il giudizio comparativo di vulnerabilità; la sua esclusione motivata dal giudice di merito non può essere riconsiderata in cassazione se la censura si risolve in una richiesta di riesame del fatto.
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