Cassazione Civile, Ordinanza n. 36108/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità previsti dalla contrattazione collettiva del settore ferroviario. La Corte d'appello aveva confermato la nullità, per contrasto con la disciplina legale, delle clausole del CCNL e dell'accordo sindacale che escludevano tale periodo dal calcolo dell'anzianità di servizio, riconoscendo ai lavoratori il diritto all'integrale valorizzazione dell'anzianità maturata durante l'apprendistato e condannando la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti, con rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: ha poi rinunciato ai primi quattro, relativi al merito, chiedendo la declaratoria di estinzione per essi; con il quinto motivo ha denunciato violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato disposto con l'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970, come modificato dalla L. n. 92/2012, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il rapporto privo di stabilità e quindi sospesa la prescrizione dei crediti durante il rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse i primi quattro motivi, a seguito della rinuncia parziale agli atti limitatamente a tali censure, precisando che non si trattava di estinzione ex art. 391 c.p.c. del giudizio. Ha quindi respinto il quinto motivo, ritenendo infondata la doglianza sulla prescrizione dei crediti retributivi: ha richiamato l'orientamento recente secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato modulati dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, in mancanza di un regime di stabilità idoneo, la prescrizione dei diritti non già maturamente prescritti al 18 luglio 2012 decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato complessivamente rigettato; la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinuncia parziale agli atti ex art. 390 c.p.c.
La rinuncia a singoli motivi di ricorso non equivale alla rinuncia al ricorso e non segue il regime dell'art. 390 c.p.c.; rende invece superflua la decisione sulle censure rinunciate e determina sopravvenuto difetto di interesse.
richiesta di dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.
L'estinzione del giudizio non è stata ritenuta la conseguenza della rinuncia ai soli motivi, perché la rinuncia parziale ai motivi non comporta la disposizione del diritto in contesa.
inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
La rinuncia ad alcuni motivi determina il venir meno dell'interesse a coltivarli, con conseguente inammissibilità sopravvenuta.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c.
Per i crediti retributivi periodici, il decorso della prescrizione è stato collegato, nel nuovo assetto del lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità, alla cessazione del rapporto.
combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro non stabilizzato ciò coincide, per i diritti non già prescritti, con la cessazione del rapporto.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
come modificato dalla legge n. 92 del 2012
La riforma del 2012 ha inciso sul regime di stabilità del rapporto, escludendo che il lavoratore a tempo indeterminato sia assistito da una tutela forte generalizzata tale da neutralizzare il metus nel corso del rapporto.
È richiamata come riforma che ha modificato il regime di tutela contro i licenziamenti, incidendo sulla decorrenza della prescrizione nel rapporto di lavoro.
È menzionato insieme alla L. n. 92/2012 per descrivere il nuovo assetto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato privo di stabilità.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ricorrono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia a singoli motivi di ricorso per cassazione non comporta l'estinzione del giudizio, ma determina l'inammissibilità sopravvenuta di quelle censure per difetto di interesse.
- Nel lavoro a tempo indeterminato, dopo la riforma del 2012 e il d.lgs. n. 23/2015, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti decorre, in linea generale, dalla cessazione del rapporto, perché il rapporto non è assistito da un regime di stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione in corso di rapporto.
- Il controllo di legittimità deve attenersi all'orientamento nomofilattico recente, che assume vocazione di stabilità e può essere superato solo in presenza di gravi ragioni.
- Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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