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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41429/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un proprietario di un fondo coltivato ha convenuto in giudizio un ente provinciale chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva causati dall'invasione del fondo da parte di branchi di cinghiali. L'ente provinciale ha chiamato in causa la Regione, indicata come soggetto effettivamente legittimato passivo. In primo grado la domanda è stata accolta e i due enti pubblici sono stati condannati in solido; in appello, invece, il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato integralmente la domanda, ritenendo non provata l'effettiva invasione del fondo e i conseguenti danni. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il Tribunale non avrebbe valorizzato una circolare prefettizia da cui emergerebbe la conoscenza della presenza eccessiva di cinghiali nella zona; 2) violazione di varie norme, tra cui art. 2043 c.c., art. 9 L. 157/1992 e norme regionali e del TUEL, in tema di responsabilità e legittimazione passiva per i danni da fauna selvatica; 3) violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 c.c., sempre in relazione all'asserita errata valutazione delle prove circa l'invasione del fondo e i danni subiti. La Corte osserva tuttavia che il giudice di merito ha deciso la causa sulla base del principio, non specificamente censurato, secondo cui la responsabilità doveva essere valutata ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2052 c.c.; su tale impostazione si è formato giudicato interno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo e il terzo motivo si risolvessero nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che comunque il Tribunale avesse esaminato i fatti storici rilevanti motivando in modo congruo sull'insufficienza e inattendibilità delle prove testimoniali e della consulenza tecnica. Il secondo motivo è stato considerato assorbito, perché la questione della legittimazione passiva e della responsabilità degli enti pubblici non poteva più incidere sulla decisione una volta confermata la mancata prova del fatto illecito e del danno. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun ente controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2052 c.c.

    "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c."

    La Corte richiama il principio per cui il danno da fauna selvatica può essere imputato alla pubblica amministrazione sulla base della responsabilità da custodia/proprietà o utilizzazione dell'animale, con applicazione della disciplina speciale dell'art. 2052 c.c.; nel caso concreto, però, tale principio non è stato applicato perché la questione non era più deducibile per giudicato interno.

  • art. 2043 c.c.

    "ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c."

    La decisione impugnata aveva qualificato la responsabilità dedotta come responsabilità aquiliana ordinaria; la Corte prende atto che tale impostazione non è stata specificamente censurata e risulta coperta da giudicato interno nel giudizio di legittimità.

  • art. 9, L. n. 157 del 1992

    Richiamata nei motivi di ricorso e nel principio di diritto sulla fauna selvatica, quale norma che colloca le specie selvatiche protette nel patrimonio indisponibile dello Stato e ne affida cura e gestione ai soggetti pubblici.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riferimento all'onere di provare il fatto costitutivo della domanda e, nel diverso schema dell'art. 2052 c.c., il nesso eziologico e la prova liberatoria del caso fortuito; nel caso concreto la Corte ribadisce che le censure non erano specifiche e miravano a rivalutare il merito.

  • art. 2727 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte rileva che la doglianza non era formulata con la necessaria specificità e si traduceva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte ritiene la censura generica e inidonea a scalfire il giudizio di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come contestazione dell'apprezzamento delle prove; l'omesso esame di elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamati per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Sono citati nella parte processuale per la trattazione camerale e per la proposta di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente una revisione del prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • L'omesso o insufficiente esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • Le censure in tema di violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. devono essere formulate con specificità, indicando puntualmente il criterio di riparto dell'onere della prova o il ragionamento presuntivo asseritamente errato; altrimenti la doglianza si risolve in una critica di merito inammissibile.
  • Quando una questione giuridica non viene specificamente impugnata in cassazione, o la parte ricorrente mostra di condividerla, su di essa si forma giudicato interno e la Corte non può riesaminarla.
  • Nel contenzioso per danni da fauna selvatica, la Corte richiama il principio per cui l'azione risarcitoria può essere ricondotta all'art. 2052 c.c. e la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione; tuttavia tale regola opera solo se la questione sia ritualmente devoluta al giudizio.
  • La parte che agisce per il risarcimento dei danni deve provare il fatto costitutivo della domanda e il nesso causale tra evento e danno; se tale prova non è ritenuta sufficiente dal giudice di merito con motivazione congrua, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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