Cassazione Civile, Ordinanza n. 37525/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito contributivo emesso dall'INPS nei confronti di una società, in relazione a emolumenti corrisposti ai dipendenti dell'unità produttiva di Siracusa a titolo di diarie per trasferte. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione della società, ritenendo che la mancanza di prova della natura non retributiva delle somme dovesse ricadere sulla datrice di lavoro, valorizzando anche la frequenza delle missioni risultante dalle buste paga e una clausola di accordo sindacale che sembrava ricomprendere nell'indennità ogni emolumento aggiuntivo erogato in trasferta o meno. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 51, quinto comma, d.P.R. 917/1986, 3 e 6 d.lgs. 314/1997, 2727 e 2728 c.c., sostenendo che le diarie per missioni effettivamente svolte, entro la quota esente, non dovevano essere incluse nella base imponibile contributiva. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., assumendo di aver provato la correttezza dell'esenzione applicata e che le trasferte erano state effettivamente effettuate e non contestate dall'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato, perché il giudice di merito non aveva applicato il principio secondo cui l'art. 51, sesto comma, d.P.R. 917/1986, come interpretato autenticamente, si applica solo quando ricorrono congiuntamente la mancata indicazione della sede di lavoro, la continua mobilità dell'attività e la corresponsione di un'indennità fissa per attività svolte in luoghi sempre variabili e diversi. La Corte ha precisato che, ai fini dell'applicabilità della disciplina, non rilevano le modalità di erogazione dell'indennità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51, quinto comma, d.P.R. 917/1986
"Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare ..."
La società invocava questa disposizione per escludere le diarie dalla base contributiva entro la quota esente; la Corte richiama però il principio interpretativo relativo all'applicabilità della norma solo in presenza dei requisiti previsti dall'interpretazione autentica.
art. 7-quinquies d.l. 193/2016, conv. in L. 225/2016
È richiamato come norma di interpretazione autentica dell'art. 51 d.P.R. 917/1986, nel senso che la disciplina delle indennità di trasferta in misura forfettaria si applica solo al ricorrere congiunto dei requisiti indicati dalla giurisprudenza.
È richiamato dalla ricorrente quale parametro della quota esente ai fini contributivi.
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro sulla base imponibile contributiva.
Norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro sulla base imponibile contributiva.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle presunzioni e al giudizio sulla prova della natura delle somme erogate.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla ripartizione degli effetti delle presunzioni legali.
Richiamato nel secondo motivo per contestare il riparto dell'onere della prova operato dal giudice di merito.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la valutazione della prova e delle contestazioni svolte nel giudizio di merito.
Cita il procedimento camerale e la facoltà di deposito di memoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In materia di indennità di trasferta, la disciplina agevolativa prevista dall'art. 51 d.P.R. 917/1986 si applica solo quando ricorrano congiuntamente i presupposti fissati dall'interpretazione autentica: assenza di indicazione della sede di lavoro, attività che richiede continua mobilità e corresponsione di un'indennità fissa riferita a luoghi sempre variabili e diversi.
- Ai fini dell'applicabilità della disciplina fiscale-contributiva delle trasferte non rilevano le concrete modalità di erogazione dell'indennità, ma la sua natura e la ricorrenza dei requisiti sostanziali previsti dalla norma.
- Se il giudice di merito omette di verificare la sussistenza dei requisiti normativi per l'applicazione del regime delle trasferte, la decisione è cassabile per violazione di legge e occorre un nuovo accertamento di merito.
- Quando il primo motivo di ricorso impone un nuovo esame della corretta qualificazione giuridica delle somme, le ulteriori censure sulla prova possono restare assorbite.
- rami
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