Sentenza n. 12441/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a., - della Deliberazione del Direttore ad interim dell’U.O.C. Provveditorato di ASL Roma 2 del 17 marzo 2026, n. 298 recante “Aggiudicazione dei Lotti nn. 9-10-12-15-22-37 della procedura di gara aperta per la fornitura di dispositivi medici per Neurochirurgia occorrenti alle Strutture Ospedaliere della A.S.L. Roma 2, per un importo complessivo triennale pari ad € 383.531,40 = (iva inclusa)”, nella parte in cui dispone, con riferimento al lotto n. 22 (CIG B6B5C1FEE0) l’aggiudicazione in favore della Integra Lifesciences Italy S.r.l., in luogo della precedente aggiudicazione in favore della ricorrente; - del verbale n. 5, allegato alla suddetta delibera, relativo alla seduta del 26 gennaio 2026 della Commissione giudicatrice, nella parte in cui dispone la riammissione della Integra Lifesciences Italy S.r.l. e la conseguente aggiudicazione del lotto n. 22 in suo favore, previa riparametrazione delle offerte; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a detti provvedimenti; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato tra le controparti, nonché e per il subentro della ricorrente nello stesso, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 122 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 22 in favore dell’impresa concorrente precedentemente esclusa, nonché verbale di riammissione e rivalutazione delle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava la riammissione dell’originaria concorrente esclusa e la conseguente aggiudicazione del lotto n. 22, avente a oggetto dispositivi medici per neurochirurgia. Con il primo motivo deduceva la violazione della lex specialis, che prevedeva l’invio della campionatura entro il termine di presentazione dell’offerta a pena di esclusione, nonché la violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di par condicio, trasparenza, completezza e immodificabilità dell’offerta, dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta e sviamento. Sosteneva che la campionatura costituisse elemento essenziale e costitutivo dell’offerta tecnica e che la sua mancata presentazione imponesse l’esclusione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, par condicio e segretezza delle offerte, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, disparità di trattamento e sviamento, assumendo che la Commissione non potesse rivalutare le offerte nella medesima composizione dopo avere già conosciuto e valutato le offerte. La stazione appaltante eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo dei motivi aggiunti nel precedente giudizio relativo all’esclusione dell’aggiudicataria; l’eccezione era contestata dal Collegio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 in favore della ASL Roma 2 e in ulteriori € 1.000,00 in favore dell’aggiudicataria, oltre accessori se dovuti. L’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 120, comma 7, c.p.a. è stata respinta: l’onere di proporre motivi aggiunti riguarda chi abbia già assunto la qualità di ricorrente, mentre un soggetto che non aveva proposto ricorso incidentale nel precedente giudizio poteva introdurre autonomamente un nuovo giudizio contro gli atti successivi della medesima gara. Il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il TAR ha ribadito che, di regola, la campionatura ha funzione dimostrativa e non costituisce elemento costitutivo dell’offerta tecnica, salvo che la lex specialis le attribuisca concretamente tale funzione. Nel caso esaminato, pur prevedendo il disciplinare l’esclusione per mancata, incompleta o tardiva presentazione della campionatura, l’Allegato relativo all’attribuzione dei punteggi qualitativi indicava come strumenti di valutazione soltanto le schede tecniche e la documentazione, senza menzionare la campionatura. La campionatura, costituita da dispositivi per neurochirurgia, non poteva essere ricondotta alla documentazione. Ne derivava che la clausola escludente non era legittima e che la riammissione dell’impresa era conforme alla precedente pronuncia cautelare e alla sentenza intervenuta nel giudizio sull’esclusione. Il secondo motivo è stato anch’esso respinto. In caso di regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito a un annullamento giurisdizionale, la Commissione può rivalutare le offerte anche a buste aperte e dopo avere conosciuto le offerte economiche, purché la rivalutazione sia limitata all’offerta illegittimamente pretermessa. Il principio di segretezza deve essere bilanciato con l’effettività della tutela giurisdizionale, la conservazione degli atti, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa. Non era quindi illegittimo che la rivalutazione fosse stata svolta dalla medesima Commissione.
Norme richiamate
Il testo della sentenza non riporta una citazione testuale della disposizione.
L’onere di impugnare gli atti successivi della medesima procedura mediante motivi aggiunti grava sul soggetto che abbia già assunto la qualità di parte ricorrente, principale o incidentale; non grava su chi non abbia ancora proposto un’impugnazione nel precedente giudizio.
Il testo della sentenza non riporta una citazione testuale della disposizione.
Il ricorso per motivi aggiunti è utilizzabile dal ricorrente principale o incidentale per estendere il thema decidendum mediante nuove ragioni o domande.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta essenzialità della campionatura e all’immodificabilità dell’offerta, ma il Collegio non fonda su tale disposizione una specifica statuizione autonoma.
art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023
È richiamato nel contesto del principio di segretezza delle offerte; il Collegio interpreta tale principio in modo non assoluto, ammettendo la rivalutazione delle offerte da parte della medesima Commissione dopo la conoscenza delle offerte economiche quando ciò sia necessario per dare effettività alla tutela giurisdizionale.
Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio sia integro, l’istruttoria completa e non emergano esigenze difensive ostative.
“in ogni […] caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1 dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti”
Nel rito appalti il giudizio può essere definito all’udienza cautelare mediante sentenza semplificata quando siano integri il contraddittorio e l’istruttoria e non sussistano specifiche esigenze difensive.
Unitamente all’art. 337, comma 2, c.p.c., consente la sospensione facoltativa del processo in attesa della definizione di altro giudizio pregiudiziale, ma il TAR ha ritenuto di non disporla.
Richiamato quale base della sospensione facoltativa del processo in pendenza dell’impugnazione della sentenza resa nel giudizio relativo all’esclusione.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, domande non accolte per il rigetto del ricorso.
Richiamato nel bilanciamento tra il principio di segretezza e i principi di conservazione degli atti, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Richiamato quale fondamento generale dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- L’impugnazione mediante motivi aggiunti degli atti successivi di una procedura di gara, prevista dall’art. 120, comma 7, c.p.a., presuppone che il soggetto abbia già assunto la qualità di ricorrente principale o incidentale nel medesimo giudizio; chi non abbia ancora proposto un’impugnazione può introdurre autonomamente un nuovo ricorso contro gli atti successivi della gara.
- La campionatura, nelle procedure di gara, ha normalmente funzione dimostrativa dell’offerta tecnica e non costituisce una sua componente essenziale, salvo che la lex specialis le attribuisca concretamente una funzione costitutiva e la renda funzionale alla determinazione o alla valutazione dell’offerta secondo criteri chiaramente previsti.
- La previsione della campionatura a pena di esclusione non è sufficiente, da sola, a renderla elemento costitutivo dell’offerta quando la disciplina di gara, ai fini dell’attribuzione dei punteggi qualitativi, richiami soltanto schede tecniche e documentazione e non la campionatura.
- Quando una procedura di gara regredisce alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale, la Commissione può rivalutare l’offerta illegittimamente pretermessa anche dopo la conoscenza delle offerte economiche e nella medesima composizione, purché la rivalutazione sia limitata a quanto necessario per dare esecuzione alla pronuncia.
- Il principio di segretezza delle offerte non ha carattere assoluto e deve essere bilanciato con l’effettività della tutela giurisdizionale, la conservazione degli atti validi, nonché i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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