Cassazione Civile, Sentenza n. 24950/2024 del 17/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato il tribunale di Pistoia nel riconoscere a Ponziani il diritto all'APE sociale nonostante la mancata percezione dell'indennità di disoccupazione. L'INPS deduceva violazione dell'art. 1, comma 179, legge n. 232/2016 sostenendo che la norma richiederebbe anche la fruizione dell'indennità di disoccupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso INPS. Ha affermato che l'art. 1, comma 179, legge n. 232/2016 richiede lo stato di disoccupazione tra i requisiti per l'APE sociale, ma non impone che il soggetto abbia effettivamente fruito dell'indennità di disoccupazione; prevede invece che, se l'indennità è stata fruita, questa debba essere cessata (assenza di continuità tra fruizione dell'indennità e accesso all'APE). Spese compensate. Disposta l'applicazione delle norme sul contributo unificato eventualmente raddoppiato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 179, legge n. 232/2016
dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che "si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni".
La Corte interpreta la norma nel senso che richiede lo stato di disoccupazione tra i requisiti per l'accesso all'APE sociale, ma non la fruizione obbligatoria dell'indennità di disoccupazione; la norma impone solo che, se l'indennità è stata fruita, essa sia cessata prima dell'accesso all'APE (divieto di continuità fra prestazioni).
commi 185 e 186, art. 1, legge n. 232/2016
Richiamati dalla norma come condizioni e modalità di erogazione dell'indennità APE (durata e altre condizioni tecniche), senza incidere sull'obbligatorietà della fruizione dell'indennità di disoccupazione.
art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335
Indicato per delimitare le categorie assicurative (Gestione separata) cui si rivolge il beneficio.
Richiamato quale parametro per il calcolo del termine massimo di erogazione dell'indennità in relazione all'età richiesta per la pensione di vecchiaia.
art. 7, legge 15 luglio 1966, n. 604
Richiamato nel testo normativo in relazione alla risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure disciplinate da tale articolo (per i casi che determinano lo stato di disoccupazione).
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Norma procedurale citata in relazione alla gestione del contributo unificato e all'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- L'APE sociale richiede lo stato di disoccupazione tra i requisiti soggettivi ma non la fruizione obbligatoria dell'indennità di disoccupazione (NASpI): chi è disoccupato può accedere anche se non ha percepito l'indennità.
- Se l'interessato ha invece fruito dell'indennità di disoccupazione, questa deve essere cessata prima dell'accesso all'APE sociale (vietata la continuità tra le due prestazioni).
- L'interpretazione letterale della norma prevale: il legislatore ha voluto tutelare anche soggetti che non hanno percepito indennità ma si trovano in stato di bisogno derivante dalla disoccupazione.
- Nella valutazione della domanda APE occorre verificare: a) lo stato di disoccupazione alla data richiesta; b) l'anzianità contributiva minima (es. 30 anni per la lettera a)); c) l'eventuale fruizione e cessazione dell'indennità di disoccupazione; d) il rispetto delle condizioni previste dai commi 185 e 186.
- Le amministrazioni non possono negare l'APE esclusivamente per la mancata percezione dell'indennità di disoccupazione se sono altrimenti sussistenti gli altri requisiti normativi.
- In caso di dubbio interpretativo rileva la tutela dello stato di bisogno che è alla base dell'intervento previdenziale: incertezza favorevole al beneficiario ove l'interpretazione della norma non imponga chiaramente la fruizione obbligatoria dell'indennità.
- Verificare i termini temporali della disciplina (es. operatività 1/5/2017 - 31/12/2023) e le eventuali successive modifiche normative quando si esamina una domanda.
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