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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24916/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva rigettato la domanda di pensione anticipata ex legge n.214/2011, contestando (1) la violazione degli articoli 24, commi 10 e 11, della legge n.214/2011 in relazione al computo della contribuzione richiesta e all'ammissibilità degli accrediti figurativi per malattia o disoccupazione; (2) l'omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il vecchio parametro dei 35 anni e aveva escluso gli accrediti figurativi; la ricorrente chiedeva invece che tali periodi figurativi concorrano al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista dal nuovo regime.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata della Corte d'appello di Lecce n.39/2022 e rinvia la causa alla Corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. Sul piano sostanziale la Corte di Cassazione afferma che il vecchio requisito dei 35 anni non è più applicabile nel nuovo sistema introdotto dalla legge n.214/2011 e stabilisce un principio di diritto: ai fini dell'accesso alla pensione anticipata previsto dall'art.24, comma 10, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare l'anzianità contributiva richiesta (42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne), mentre il comma 11, rivolto ai soggetti con primo accredito contributivo successivo al 1/1/1996, richiede espressamente contribuzione effettiva (almeno 20 anni) in collegamento con il requisito anagrafico di 63 anni e con la soglia minima di importo mensile.

Norme richiamate

  • legge n.214 del 2011 (art. 24, commi 10 e 11)

    comma 10: accesso alla pensione anticipata se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne; comma 11: per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 diritto alla pensione anticipata anche al compimento del requisito anagrafico di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a una soglia

    La Corte distingue i due commi: il comma 10 richiede un'anzianità contributiva elevata ma non prescrive espressamente che la contribuzione sia 'effettiva', perciò la contribuzione figurativa può concorrere al raggiungimento del requisito; il comma 11, rivolto ai soggetti con primo accredito dopo il 1/1/1996, richiede invece contribuzione effettiva per i 20 anni e integra il requisito anagrafico di 63 anni e la soglia minima di pensione.

  • legge n.335 del 1995

    riforma che istituì il regime contributivo e fissò, per i soggetti con primo accredito successivo al 1° gennaio 1996, il calcolo contributivo

    La Corte utilizza la distinzione introdotta dalla legge n.335/1995 per identificare i destinatari del comma 11 dell'art.24 L.214/2011: chi ha primo accredito dopo il 1/1/1996 è pienamente sottoposto al regime contributivo e quindi soggetto alla prescrizione di contribuzione effettiva del comma 11.

  • art. 360 c.p.c., n.5

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il ricorso denunciava omissione di fatto decisivo; la Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e la questione di fatto è stata affrontata nell'ambito dell'interpretazione normativa, ma la decisione di cassare la sentenza è stata presa principalmente per errore di diritto nella corretta interpretazione dei commi 10 e 11 dell'art.24 L.214/2011.

Massime di principio

  • Per l'accesso alla pensione anticipata ex art.24 co.10 L.214/2011, quando la norma parla di 'anzianità contributiva' o 'contribuzione utile' gli accrediti figurativi (es. malattia, disoccupazione) possono concorrere al raggiungimento del requisito quantitativo elevato (42+ anni uomini, 41+ anni donne).
  • Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 1/1/1996 (regime contributivo pieno) opera il comma 11: l'accesso basato sull'età (63 anni) richiede almeno 20 anni di contribuzione effettiva e il rispetto della soglia minima di importo pensionistico, perciò gli accrediti figurativi non sono utilizzabili per quei 20 anni.
  • Il precedente parametro dei 35 anni non è più applicabile per le prestazioni disciplinate dalla legge n.214/2011 con decorrenza dal 1° gennaio 2012; non va quindi automaticamente richiamato dai giudici territoriali.
  • In interpretazioni normative pensionistiche è fondamentale verificare se la norma richiede 'contribuzione effettiva' (esclusione degli accrediti figurativi) o indica semplicemente 'anzianità contributiva' o 'contribuzione utile' (possibile inclusione degli accrediti figurativi).
  • Se il giudice di merito sbaglia nella qualificazione giuridica dei periodi contributivi è possibile ottenere la cassazione e il rinvio per nuovo esame; in sede di ricorso è utile documentare puntualmente la natura degli accrediti (effettivi vs figurativi) e indicare la norma esatta posta a fondamento della domanda.

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