Cassazione Civile, Sentenza n. 24953/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore chiedeva l'accertamento del diritto, ai sensi dell'art. 2116 c.c., alla copertura contributiva e alla regolarizzazione (pagamento) dei contributi per il periodo di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine ritenuto illegittimo. La questione verteva sull'applicazione del principio di "automaticità" delle prestazioni previdenziali e se da questo derivasse anche il diritto alla contribuzione a carico dell'INPS.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato i periodi per cui chiede l'accertamento né il tipo di azione promossa nei confronti dell'INPS; ha osservato che il debito contributivo è del datore di lavoro (non evocato in giudizio) e che per i periodi richiesti i contributi risultano comunque prescritti. Ha richiamato precedenti che escludono, in linea generale, il riconoscimento della copertura contributiva direttamente nei confronti dell'INPS. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite (compensi euro 3.000, esborsi euro 200, oltre spese generali al 15% e accessori) e dà atto dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 2116 c.c.
Invocato dal ricorrente come fondamento del diritto alla contribuzione assicurativa per il periodo di prosecuzione del rapporto; la Corte ha comunque ritenuto che l'automaticità delle prestazioni non implichi automaticamente il diritto alla regolarizzazione dei contributi nei confronti dell'INPS.
art. 2114 c.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso insieme all'art. 2116; la questione è collegata alla tutela dei diritti del lavoratore ma la Corte ha ritenuto il motivo carente e non provato.
R.D. 27/5/1939 n. 636 (o richiamo simile nel testo: "27 r.d. 636 del 39")
Richiamato nel secondo e terzo motivo in relazione all'inopponibilità della sentenza che dichiara nullo il termine al rapporto di lavoro nei confronti dell'INPS; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente dimostrato la fondatezza di tale tesi.
art. 23 d.l. 267/1972 (richiamato come "23 d.l. 267 del 72")
Richiamato dalle parti in relazione alle norme sulla materia concorsuale/procedurale; la Corte ha valutato che il ricorrente non ha sviluppato adeguatamente il nesso con la tutela della contribuzione.
DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater
Norme procedurali sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio), se dovuto.
Giurisprudenza citata (Sez. L - Sent. n. 701/09/01/2024, Sez. L - Sent. n. 6722/10/03/2021, Sez. L - Sent. n. 23116/10/12/2004)
Richiamate come precedenti che, in linea generale, hanno escluso la possibilità di ottenere direttamente dall'INPS la copertura contributiva richiesta dal lavoratore e hanno ricordato i limiti legati alla prescrizione dei contributi.
Massime di principio
- Il principio di "automaticità" delle prestazioni previdenziali non implica automaticamente il diritto al pagamento o alla regolarizzazione dei contributi da parte dell'INPS: la correlazione tra prestazioni e contribuzione deve essere dimostrata e spesso il debito contributivo resta in capo al datore di lavoro.
- Prima di proporre ricorso contro l'INPS per omissione contributiva è necessario specificare chiaramente i periodi contestati, la natura dell'azione (accertamento, esecuzione, risarcimento) e fornire prove che i contributi non siano prescritti.
- Se il datore di lavoro è unico debitore dei contributi, il lavoratore dovrebbe valutare l'azione diretta o l'azione risarcitoria nei confronti del datore o esperire vie esecutive, non limitandosi a domande generiche contro l'INPS.
- La giurisprudenza tende a richiedere una precisa impostazione fattuale e giuridica: ricorsi vaghi o carenti di elementi probatori possono essere dichiarati inammissibili.
- In sede processuale attenzione agli aspetti procedurali (oneri probatori, termini di prescrizione, regole sul contributo unificato) perché l'insuccesso può comportare condanna alle spese e aggravio del contributo unificato.
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