Cassazione Civile, Sentenza n. 24734/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato il diritto del lavoratore al versamento di contribuzione volontaria per il periodo 1.1.2016-30.6.2016, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente ammesso una domanda presentata in costanza di rapporto di lavoro (alla data di presentazione amministrativa, 1.7.2016 il lavoratore era occupato). L'INPS deduce violazione degli artt. 5 e 7 del d.P.R. n.1432/1971 e dell'art.6 del d.lgs. n.184/1997, ritenendo che la contribuzione volontaria non potesse essere riconosciuta per il periodo richiesto essendo la domanda stata presentata in costanza di occupazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondato il motivo: è pacifico che nel periodo 1.1.2016-30.6.2016 il lavoratore non aveva svolto alcuna attività né fosse iscritto a forme di assicurazione obbligatoria, e la contribuzione volontaria produce effetti dal momento della presentazione della domanda; inoltre l'art.6 d.lgs.184/1997 consente il versamento anche per i sei mesi precedenti la domanda, norma da interpretare in senso ampliativo della facoltà del contribuente. Pertanto la concessione dell'autorizzazione per il periodo richiesto è corretta. Condanna dell'INPS alle spese di lite (e liquidazione in euro 3.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori) e statuizione sulla sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo unificato secondo art.13 DPR n.115/02.
Norme richiamate
d.P.R. n.1432/1971
Art.7: la contribuzione volontaria è diritto potestativo dell'assicurato e i suoi effetti decorrono dal momento della presentazione della domanda; l'ente previdenziale ha potere meramente ricognitivo. Art.5 (come interpretata dalla corte): la prosecuzione volontaria è esclusa per periodi di contestuale iscrizione all'assicurazione obbligatoria, ma ciò non preclude il riconoscimento per periodi privi di copertura.
decreto legislativo n.184/1997
La norma consente che la contribuzione volontaria possa essere versata "anche per i sei mesi precedenti" la domanda; la Corte la interpreta come disposizione ampliativa della facoltà del contribuente, non come limitazione che escluda la possibilità che la contribuzione riguardi solo il semestre precedente la domanda.
Sentenza Cass. Sez. L n.11241/2019
Precedente interpretativo che afferma che la contribuzione volontaria produce effetti dal momento della presentazione della domanda e che l'ente ha potere ricognitivo, principio richiamato e applicato dalla Corte.
DPR n.115/2002
Norma richiamata per rilevare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sua applicabilità nelle conseguenze di rito.
Massime di principio
- La contribuzione volontaria decorre legalmente dal momento della presentazione della domanda: la data di decorrenza è quella dell'istanza e l'ente previdenziale esercita funzione ricognitiva.
- La presentazione della domanda in costanza di un successivo rapporto di lavoro non esclude di per sé il diritto al versamento di contributi volontari per periodi anteriori durante i quali non esisteva copertura obbligatoria.
- L'art.6 d.lgs.184/1997 consente il versamento anche per i sei mesi precedenti la domanda; questa previsione deve essere letta in senso ampliativo della facoltà del contribuente e non come limite che vincoli la contribuzione ai soli periodi successivi alla domanda.
- Condizione fondamentale per l'ammissione della contribuzione volontaria per periodi anteriori è l'assenza di iscrizione a forme di assicurazione obbligatoria per il periodo richiesto: l'onere probatorio della copertura grava sull'ente opposto.
- In caso di contesa sull'ammissibilità della contribuzione volontaria l'INPS può essere condannato alle spese se la richiesta del lavoratore risulta fondata; attenzione anche agli adempimenti processuali relativi al contributo unificato (art.13 DPR n.115/2002).
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