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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24952/2024 del 17/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del rigetto della domanda di pensione anticipata ex art.24, commi 10 e 11, legge n.214/2011. La Corte d'appello di Lecce aveva escluso la possibilità di utilizzare contribuzione figurativa (malattia/disoccupazione) per raggiungere i requisiti richiesti per la pensione anticipata, richiamando il precedente requisito dei 35 anni e ritenendo necessari requisiti contributivi effettivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la disapplicazione del nuovo regime introdotto dalla legge n.214/2011 e cassando la sentenza impugnata. La Corte ha chiarito la distinzione tra il comma 10 e il comma 11 dell'art.24: il comma 10 (requisiti di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne) non richiede espressamente la "contribuzione effettiva" e dunque la contribuzione figurativa può concorrere a integrare il requisito contributivo; il comma 11 (accesso a 63 anni per chi ha primo accredito dopo il 1/1/1996) richiede invece almeno 20 anni di contribuzione effettiva e quindi non ammette contribuzioni figurative per soddisfare quel requisito. La causa è rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di grado.

Norme richiamate

  • legge n.214 del 2011 (d.l. n.201/2011 conv. in legge)

    Comma 10: accesso alla pensione anticipata con anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese (uomini) e 41 anni e 1 mese (donne) senza richiamare espressamente l'"effettività" della contribuzione, pertanto la contribuzione figurativa può concorrere al raggiungimento del requisito. Comma 11: per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 1° gennaio 1996, è prevista la possibilità di accesso a 63 anni a condizione di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e di una soglia minima dell'importo della pensione mensile; qui l'effettività è richiesta.

  • legge n.335 del 1995

    Riforma del 1995 introdusse il sistema contributivo progressivo; la Corte usa la data del primo accredito post-1/1/1996 per distinguere i soggetti assoggettati al calcolo contributivo pieno ai fini dell'applicazione del comma 11.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato dal ricorso per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha valutato congiuntamente i motivi e ha ritenuto necessario riesaminare la questione in base alla corretta interpretazione normativa.

Massime di principio

  • Per le richieste di pensione anticipata invocate ai sensi dell'art.24, comma 10, della legge n.214/2011, la contribuzione figurativa (es. per malattia o disoccupazione) può essere computata per integrare il requisito contributivo richiesto (42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne).
  • Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dopo il 1° gennaio 1996 (calcolo contributivo integrale), la disciplina del comma 11 permette l'accesso a 63 anni solo se sono versati almeno 20 anni di contribuzione effettiva: in tale ipotesi le contribuzioni figurative non possono sostituire la contribuzione effettiva richiesta.
  • Sempre verificare la data del primo accredito contributivo del richiedente per determinare se si applica il comma 10 (ambito più favorevole all'inclusione di figurativi) o il comma 11 (richiesta di contribuzione effettiva).
  • In caso di dubbio interpretativo tra lettura letterale e finalistica delle norme, i giudici devono considerare la diversa finalità dei commi: il comma 10 mira a un requisito contributivo alto (ma non vincolato all'effettività), il comma 11 lega età e contribuzione effettiva per i soggetti in regime contributivo pieno.
  • Nei procedimenti simili è opportuno chiedere al giudice il computo dettagliato della posizione contributiva comprensiva delle contribuzioni figurative e la verifica del rispetto delle soglie/condizioni previste (età, anzianità effettiva, soglia dell'importo pensionistico) prima di rigettare la domanda.

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