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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24791/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva ritenuto subordinato il rapporto di lavoro tra le parti e aveva riconosciuto a favore di Bellucci somme a titolo di TFR (€ 10.630,55) nonché la condanna degli appellati in solido alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per l'intera durata del rapporto. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto più motivi: 1) violazione di norme processuali e del contraddittorio per aver condannato alla regolarizzazione contributiva senza che l'INPS fosse stato chiamato in causa (litisconsorzio necessario); 2) presunta motivazione apparente e contraddittoria circa continuità della prestazione e diritto a ferie/ROL; 3) censura della valutazione testimoniale (testimoni ritenuti non presenti nel periodo); 4) contestazione del calcolo del TFR e violazione dell'art. 2120 c.c.; 5) errata qualificazione delle mansioni (riconoscimento di operaio specializzato) e violazione di norme collettive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto illegittima la condanna alla regolarizzazione contributiva pronunciata in assenza dell'INPS, dal momento che la domanda volta alla condanna del datore al versamento ai fini della regolarizzazione richiede il contraddittorio trilaterale; la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c. Nel resto i motivi sono stati rigettati: la Corte ha ritenuto non contraddittoria la valutazione sulla continuità e sulle ferie/ROL, ha confermato la valutazione di merito sulle testimonianze e ha dichiarato inammissibili o infondati i rilievi sul calcolo del TFR e sulla qualificazione delle mansioni. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate; la cassazione è parziale (solo per il primo motivo).

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    Costituisce principio richiamato per individuare l'ipotesi di litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro e ente previdenziale quando la domanda è diretta alla condanna del datore al versamento dei contributi e alla regolarizzazione.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale che consente di integrare il contraddittorio e chiamare in giudizio terzi, in particolare l'INPS, quando necessario; la Corte ha disposto il rinvio ai fini dell'integrazione del contraddittorio secondo tale disposizione (nella formulazione antecedente alla riforma indicata).

  • art. 383 c.p.c.

    Usato per disporre il rinvio della causa al giudice di merito dopo la cassazione parziale, per le necessarie ulteriori attività giudiziarie (integrazione del contraddittorio).

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato nel quadro delle modalità con cui l'ente convenuto può chiamare in causa il datore di lavoro per ottenere la condanna al pagamento dei contributi.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato quale strumento che il giudice può utilizzare per chiamare in causa altri soggetti (es. datore) quando necessario per la tutela del diritto invocato.

  • art. 111 Cost.

    Evocato nelle censure processuali in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha valutato la violazione del contraddittorio con riferimento alla mancata partecipazione dell'INPS.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nelle censure sulla motivazione apparente e sui vizi di coerenza della sentenza; la Corte ha ritenuto che non sussista contraddizione tra accertamento della subordinazione e mancata prova della continuità per ferie/ROL.

  • art. 115 c.p.c.

    Fornisce principio sul divieto di riesame in Cassazione della valutazione di merito delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione testimoniale e la scelta delle risultanze probatorie sono riservate al giudice di merito.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato nella censura concernente l'onere della prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione svolta in sede di merito.

  • art. 2120 c.c.

    Riferito rispetto alla contestazione del criterio di calcolo del TFR; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché attiene a valutazioni di merito e non a questioni di diritto sindacabili in Cassazione senza specifica violazione.

  • art. 360 c.p.c. (n. 4 e co.1 n.3)

    Richiamato per spiegare i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e sulla corretta applicazione delle norme processuali; la Corte ha precisato che certe contestazioni riguardanti la valutazione delle prove non sono ammissibili in Cassazione.

  • art. 13 comma quater d.p.r. n. 115/2002

    Richiamato per attestare l'assenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Se il lavoratore chiede in giudizio la condanna del datore al versamento dei contributi previdenziali (regolarizzazione della posizione), l'INPS deve essere parte del processo o il giudice non può condannare il datore a favore dell'ente: il contraddittorio trilaterale è necessario.
  • Quando il lavoratore agisce soltanto per il riconoscimento della posizione assicurativa, può chiedere la regolarizzazione ma, se l'INPS non è convenuta, il giudice deve evitare di pronunciare condanne a favore dell'ente senza integrare il contraddittorio; in alternativa l'INPS può essere chiamata in causa dal convenuto o dal giudice.
  • La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: contestazioni generiche sulla attendibilità dei testi o sul calcolo del TFR, se afferenti a valutazioni di fatto, sono in genere inammissibili salvo specifiche e rilevanti violazioni di diritto.
  • Non costituisce necessariamente contraddizione il riconoscimento della natura subordinata del rapporto e, al tempo stesso, la mancata liquidazione di ferie/ROL per carenza di prova sulla continuità: la qualificazione della prestazione e la quantificazione della continuità possono essere valutate separatamente.
  • In presenza di una cassazione parziale relativa al mancato contraddittorio con un terzo, il rimedio corretto è la cassazione limitata e il rinvio al giudice di merito per integrare il contraddittorio e svolgere le necessarie conseguenze istruttorie.
  • Le contestazioni sui conteggi retributivi o del TFR devono essere denunciate con precisione e, se basate su questioni di fatto discusse in istruttoria, difficilmente saranno accolte in sede di legittimità se non viene dimostrata una specifica violazione di legge o vizi motivazionali evidenti.

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