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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14092/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato la litispendenza, ha dichiarato la competenza del Tribunale di Palermo sulla seconda domanda e ha rimesso al giudice di rinvio ogni valutazione sull'eventuale sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c.; ha inoltre condannato l'assessorato resistente al pagamento delle spese di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

Una società aveva locato un immobile a una pubblica amministrazione regionale e, nello stesso giorno della locazione, aveva ceduto pro solvendo a una banca il credito relativo ai canoni, a garanzia di un finanziamento. L'amministrazione aveva ridotto unilateralmente i canoni dapprima in applicazione di una legge regionale del 2013 e poi, dopo una prima causa promossa dalla sola locatrice per ottenere la differenza canoni relativa al primo periodo, aveva applicato una ulteriore riduzione in base a una legge regionale del 2021. In conseguenza di quest'ultima riduzione, locatrice e cessionaria convenivano nuovamente in giudizio l'assessorato chiedendo di accertare l'inapplicabilità delle leggi regionali del 2013 e del 2021 al contratto di locazione e, per l'effetto, l'obbligo di pagare tutte le differenze contrattuali. Il Tribunale dichiarava la litispendenza rispetto alla precedente causa, ritenendo che entrambe vertessero sul medesimo fondamento logico-giuridico dell'applicabilità o meno della legge regionale del 2013. Con il regolamento di competenza, le ricorrenti deducevano: 1) l'illegittimità della declaratoria di litispendenza perché i soggetti dei due giudizi non coincidevano, essendo il primo promosso solo dalla locatrice e il secondo anche dalla cessionaria del credito; 2) la violazione dell'art. 39 c.p.c. perché i due processi avevano oggetto diverso, riguardando canoni di periodi diversi e, nel secondo, anche una legge regionale sopravvenuta e diversa. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha osservato che anche il secondo sarebbe stato fondato, poiché i due giudizi non erano né soggettivamente né oggettivamente identici.

Norme richiamate

  • art. 27 L.R. Sicilia 15 maggio 2013, n. 9

    "i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento"

    la norma era richiamata come base della riduzione unilaterale del canone, ma la Corte non ne affronta nel merito la legittimità sostanziale; si limita a rilevare che la prima causa verteva sulla sua applicabilità al rapporto.

  • d.l. 6 luglio 2012, n. 95

    richiamato dalle ricorrenti come fonte della disciplina statale di riduzione dei canoni di locazione passiva delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto la questione era evocata solo per sostenere l'illegittimità temporale della riduzione operata dall'amministrazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 135

    norma di conversione del d.l. n. 95/2012 richiamata come parte del quadro normativo sulla riduzione dei canoni.

  • Corte cost. n. 64/2016

    richiamata per affermare che la riduzione del canone non poteva protrarsi oltre il 31 dicembre 2016; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale profilo perché risolve la causa sul piano processuale.

  • art. 3 L.R. Sicilia 15 aprile 2021, n. 9

    "al fine di dare attuazione all'Accordo concluso con lo Stato in data 14 gennaio 2021 sono introdotte le seguenti disposizioni per la riduzione delle spese e l'incremento delle entrate regionali: a) i canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'articolo 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9 (…) sono ridotti, dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5 per cento annuo anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito secondo il predetto metodo di calcolo anche in corso di occupazione; è fatta salva la possibilità per i locatori di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione, in ossequio alla presente legge, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso (...)"

    richiamata come fonte della seconda riduzione unilaterale del canone; la Corte la considera solo quale oggetto del secondo giudizio, distinto dal primo.

  • art. 39 c.p.c.

    la litispendenza richiede identità delle cause; la Corte afferma che nel caso concreto mancava sia l'identità soggettiva sia quella oggettiva tra i due giudizi.

  • art. 105 c.p.c.

    richiamato per evidenziare che la cessionaria non era intervenuta nel primo giudizio; ciò conferma la diversità soggettiva dei processi.

  • art. 111 c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità nel caso di specie, poiché il giudizio preteso come pregiudiziale era iniziato dopo la cessione del credito e il cessionario non era parte di quel processo.

  • art. 404, secondo comma, c.p.c.

    citato solo per rilevare che il cessionario non aveva proposto opposizione contro la sentenza del primo giudizio.

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla resistente nel procedimento per regolamento di competenza.

  • art. 49, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per rimettere al giudice di rinvio ogni valutazione sull'eventuale sospensione del giudizio.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina l'eventuale sospensione del processo in presenza di altra causa pendente.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini della litispendenza, è necessario che i due giudizi presentino identità soggettiva oltre che oggettiva; la presenza in uno dei giudizi di un terzo titolare di un diritto dipendente non rende coincidenti le parti.
  • La cessione del credito, se intervenuta prima dell'introduzione del primo giudizio e in assenza di intervento o opposizione del cessionario, esclude la sovrapponibilità soggettiva tra il processo del cedente e quello promosso anche dal cessionario.
  • La litispendenza non può essere dichiarata quando le domande, pur ruotando intorno a un medesimo rapporto di base, abbiano ad oggetto periodi temporali diversi o si fondino su fonti normative diverse, sicché tra esse esista soltanto una connessione logica o fattuale parziale.
  • Nel regolamento di competenza, l'accoglimento del motivo che esclude la litispendenza comporta la cassazione dell'ordinanza declinatoria e la dichiarazione della competenza del giudice adito, con eventuale rinvio per le valutazioni ulteriori previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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