Sentenza n. 1531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6988/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di manufatti edilizi abusivi, nonché la sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha censurato la sentenza del TAR sostenendo che l’ordinanza di demolizione fosse illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 29, 31 e 33 del d.P.R. 380/2001, eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea o insufficiente motivazione, inesistenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha dedotto che l’ordinanza non descrivesse in modo sufficientemente preciso le opere da demolire, non contenesse i riferimenti catastali e richiamasse relazioni tecniche non idonee a consentire di individuare concretamente i manufatti e di eseguire l’ordine di riduzione in pristino. Ha inoltre riproposto la questione della mancata comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione sia un atto dovuto, vincolato e privo di margini di discrezionalità quando ricorrono i presupposti di legge. La motivazione è sufficiente quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività. Nel caso concreto, l’ordinanza riportava analiticamente l’ubicazione, la consistenza, le caratteristiche costruttive e le dimensioni dei manufatti: un vano in ampliamento di circa 22,50 mq, il suo successivo completamento, un ulteriore corpo di fabbrica di circa 38,40 mq e 98,30 mc, nonché un terrazzino coperto di circa 28 mq. Tali indicazioni consentivano al destinatario di comprendere l’iter logico-giuridico dell’amministrazione e di individuare senza incertezze le opere da demolire. La mancata indicazione dei dati catastali non è stata ritenuta decisiva, poiché l’ordinanza individuava sufficientemente i manufatti attraverso l’indirizzo e la descrizione delle opere eseguite in assenza di titolo edilizio. È stata inoltre ribadita la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione di un’ordinanza di demolizione, trattandosi di esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo edilizio. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
La domanda di sanatoria era stata presentata ai sensi della disciplina del condono edilizio, ma era stata respinta dal Comune.
art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003
Il diniego di sanatoria era stato motivato con riferimento all’esecuzione delle opere in area paesaggisticamente vincolata e alla loro non conformità urbanistica.
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordinanza di demolizione, in ragione della natura vincolata e doverosa del potere esercitato.
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il potere repressivo edilizio esercitato dall’amministrazione.
Richiamato dall’appellante tra le norme asseritamente violate.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato dall’appellante con riferimento alla disciplina della demolizione delle opere abusive.
Costituisce la base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione impugnata; l’ordine è stato ritenuto legittimo perché fondato su una descrizione analitica delle opere abusive e delle ragioni della loro abusività.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80
Richiamato per la camera di consiglio tenuta da remoto.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo costituisce un atto dovuto e rigorosamente vincolato quando ricorrono i presupposti stabiliti dalla legge; pertanto, l’amministrazione non deve effettuare una ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico né acquisire uno specifico apporto partecipativo del destinatario.
- La motivazione dell’ordinanza di demolizione è sufficiente quando individua in modo analitico le opere abusive e specifica le ragioni della loro abusività, consentendo al destinatario di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione e di individuare i manufatti da rimuovere.
- La mancata indicazione dei dati catastali non determina di per sé l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione se l’ubicazione e la descrizione delle opere consentono al destinatario di identificare con certezza i manufatti oggetto dell’ordine.
- Per l’adozione di un’ordinanza di demolizione, in ragione della natura vincolata e doverosa del potere repressivo edilizio, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.
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