Cassazione Civile, Ordinanza n. 16408/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di respingimento adottato dal Questore, sostenendo: (i) la nullità/illegittimità della notificazione del decreto perché comunicato in copia libera e non in originale o in copia attestata conforme; (ii) la violazione del diritto a essere tempestivamente e compiutamente informato della possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché nel foglio notizie risultavano solo i dati anagrafici e non un’informativa effettiva ex art. 10-ter T.U. immigrazione; (iii) la mancata considerazione del concreto rischio in caso di rientro nel Paese d’origine e del divieto di respingimento/espulsione. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, tutti articolati come violazione di legge e vizio motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che l’obbligo di informazione sulla procedura di protezione internazionale deve essere completo ed effettivo e sussiste anche se lo straniero non abbia spontaneamente manifestato la volontà di chiedere asilo; il semplice fatto che non abbia chiesto protezione o abbia dichiarato di essere venuto in Italia per lavoro non sana il difetto originario di informazione. Ne è derivata la nullità del decreto di respingimento. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato senza rinvio e, decidendo nel merito, ha dichiarato la nullità del decreto di respingimento. Quanto alle spese, non ha operato una regolazione tra le parti, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la necessità di liquidazione da parte del giudice del procedimento.
Norme richiamate
art. 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
invocato dal ricorrente per contestare la forma della comunicazione del decreto; la Corte non fonda la decisione su tale norma
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione processuale
art. 10 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di asilo e dell'informazione sulla protezione internazionale
art. 13 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla libertà personale e sui limiti al trattenimento/respingimento
art. 32 Cost.
richiamato dal ricorrente nella medesima prospettiva di tutela dei diritti fondamentali
art. 3 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie informative nella procedura di protezione internazionale
art. 6 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie informative nella procedura di protezione internazionale
art. 20 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie informative nella procedura di protezione internazionale
art. 26 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie informative nella procedura di protezione internazionale
la Corte afferma che impone un'informazione completa ed effettiva sulla protezione internazionale, sul ricollocamento e sul rimpatrio volontario assistito; il difetto di tale informazione determina la nullità del respingimento
richiamato dal ricorrente quale divieto di espulsione e respingimento verso Paesi a rischio; il motivo resta assorbito
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente in relazione al divieto di respingimento/espulsione; il motivo resta assorbito
art. 3 CEDU
richiamato dal ricorrente per il rischio di trattamenti vietati in caso di rientro; il motivo resta assorbito
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente; motivo assorbito
art. 9 CEDU
richiamato dal ricorrente; motivo assorbito
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per individuare il giudice competente alla liquidazione nel giudizio di cassazione senza rinvio
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude che possa applicarsi alla soccombenza di un'Amministrazione statale quando la controparte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- L'obbligo informativo previsto dall'art. 10-ter d.lgs. 286/1998 è sostanziale e non meramente formale: deve essere completo, effettivo e comprensibile, e non può ritenersi adempiuto con la sola registrazione dei dati anagrafici.
- La mancata manifestazione spontanea della volontà di chiedere protezione internazionale, o una dichiarazione incompatibile resa dallo straniero, non escludono l'invalidità del procedimento se non risulta che egli sia stato preventivamente informato in modo completo.
- Il difetto di adeguata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale determina la nullità del decreto di respingimento.
- Quando la nullità del provvedimento impugnato è già evidente e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito dichiarando la nullità dell'atto.
- Nel giudizio in cui la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16379/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16381/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16384/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16385/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16392/2025 del 18/06/2025
- ordinanza_civile · 18 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16393/2025 del 18/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →