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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19145/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanze di rimborso IRPEF per gli anni 2008-2012, assumendo di poter riportare negli anni successivi una perdita derivante da un esborso transattivo di euro 2.300.000 effettuato nel 2007 nell'ambito della propria attività professionale associata. Dopo un precedente giudizio definito favorevolmente per il rimborso relativo al 2007, il silenzio-rifiuto dell'Ufficio sulle nuove istanze era stato impugnato davanti alla CTP, che aveva accolto il ricorso. In appello l'Agenzia aveva ottenuto una riforma parziale, con negazione del rimborso per il 2008 e 2009 per asserita decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per avere deciso su una questione di decadenza non proposta dall'Ufficio; 2) nullità per decisione su questione 'a sorpresa' senza contraddittorio; 3) violazione di legge per avere ritenuto irrilevante la data di definizione della causa pregiudiziale ai fini del termine di decadenza; 4) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973 per errata individuazione delle norme applicabili e del dies a quo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la decadenza dal diritto al rimborso, in materia tributaria, sia rilevabile d'ufficio anche in appello quando emerga dagli atti, poiché attiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo nullo il giudizio di appello per violazione del diritto di difesa: la CTR aveva deciso su una questione rilevata d'ufficio solo in sentenza, senza sottoporla previamente al contraddittorio delle parti, configurando la c.d. decisione a sorpresa o terza via. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, gli altri due motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio nel rispetto del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio processuale e violazione del contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale fondamento del principio del giusto processo e del contraddittorio

  • artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992

    richiamati dal ricorrente per sostenere i limiti del thema decidendum in appello nel processo tributario

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    disciplina il termine di decadenza per chiedere il rimborso delle imposte indebitamente versate

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998

    invocato dal ricorrente come norma rilevante per il riporto/recupero delle eccedenze e la disciplina applicabile alla fattispecie

  • art. 2969 c.c.

    richiamato per affermare che la decadenza in materia tributaria, essendo sottratta alla disponibilità delle parti, è rilevabile d'ufficio

  • art. 394, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per giustificare il rinvio al giudice di merito al fine di consentire alle parti le attività processuali precluse dalla decisione a sorpresa

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario la decadenza del contribuente dal termine per chiedere il rimborso di imposte indebitamente versate, essendo posta a tutela di un interesse indisponibile dell'amministrazione, è rilevabile d'ufficio anche in grado d'appello, purché la relativa circostanza risulti dagli atti di causa.
  • La rilevabilità d'ufficio di una questione non elimina il dovere del giudice di assicurare il contraddittorio quando la questione sia introdotta per la prima volta in decisione e comporti nuovi sviluppi difensivi o istruttori: in tal caso la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa.
  • La c.d. decisione a sorpresa o 'terza via' in appello, quando la questione rilevata d'ufficio non sia stata previamente segnalata alle parti, comporta cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito rinnovato consenta lo svolgimento delle difese che le parti non hanno potuto esercitare.
  • In materia di rimborso tributario, il problema della decadenza può essere sollevato anche in assenza di specifica eccezione dell'Ufficio; tuttavia, se la questione viene posta solo in sentenza senza contraddittorio, il vizio processuale assorbe le ulteriori censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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