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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29327/2024 del 13/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno 2013 con cui l'Ufficio, sulla base di processi verbali della Guardia di Finanza e di indagini finanziarie, aveva imputato come ricavi versamenti e prelievi bancari, determinando un reddito imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto in parte l'appello del contribuente, ritenendo illegittimo il calcolo dei costi nella misura del 42% dei ricavi anziché del 6% e affermando che, in mancanza di specifica contestazione dell'Ufficio, dovesse ritenersi provata l'allegazione del contribuente sul margine di guadagno del settore edilizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo l'incomprensibilità del percorso logico-giuridico seguito dalla CTR, che avrebbe contemporaneamente usato una ricostruzione analitica dei ricavi/costi e un criterio forfettario basato sul margine di guadagno; il secondo per violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., contestando la deducibilità di costi non provati in relazione a un accertamento fondato su indagini bancarie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente per un insanabile contrasto logico tra due diverse ricostruzioni del reddito imponibile: da un lato una determinazione analitica di ricavi e costi, dall'altro un criterio forfettario fondato sul margine di guadagno. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve essere intelligibile e non solo apparente; un contrasto insanabile tra passaggi decisivi integra nullità della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente è deducibile come vizio di nullità della sentenza.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel ricorso è richiamato quale norma sulle indagini bancarie; la Corte non ne esamina il merito perché il secondo motivo è assorbito.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel ricorso è richiamato quale base dell'accertamento del reddito; la Corte non ne affronta la violazione per assorbimento.

  • art. 2697 c.c.

    Nel ricorso è invocato in relazione al riparto dell'onere della prova sui costi dedotti; la questione resta assorbita.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il ragionamento del giudice di merito contiene passaggi reciprocamente incompatibili e non consente di ricostruire con chiarezza la regola concreta applicata al caso.
  • In materia di accertamento tributario, il giudice non può fondare la decisione su un duplice e inconciliabile metodo di determinazione del reddito (analitico e forfettario) senza spiegare quale sia il criterio effettivamente seguito e come questo incida sulla quantificazione dell'imponibile.
  • Se il vizio di motivazione assorbente impedisce la comprensione della ratio decidendi, le ulteriori censure di violazione di legge restano assorbite e non devono essere esaminate.
  • L'onere di rendere coerente e verificabile la ricostruzione del reddito accertato grava sul giudice di merito, il quale deve evitare di sovrapporre criteri di calcolo eterogenei nella stessa decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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