Sentenza del 15/03/2022 n. 8361 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2006-2010 relativi ad alloggi e autorimesse destinati ad edilizia residenziale pubblica e locati a residenti in condizioni di emergenza abitativa; questione centrale se tali immobili possano beneficiare dell'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a (esenzione per immobili posseduti dai Comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali). Il Comune di Genova sosteneva che la destinazione a edilizia residenziale pubblica e la finalità di interesse sociale giustificassero l'esenzione; l'ente impositore e i giudici di merito hanno ritenuto invece che mancasse la prova della destinazione diretta ed esclusiva degli immobili all'adempimento dei compiti istituzionali del Comune possessore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune di Genova, confermando le decisioni dei giudici di merito che avevano escluso l'esenzione ICI per mancata prova della destinazione esclusiva e diretta degli immobili ai compiti istituzionali del Comune possessore. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi proposti (tra cui l'allegata integrazione postuma della motivazione dell'atto impositivo, la censura per omesso esame di documenti e la questione costituzionale). Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'eventuale maggior contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a
esenzione per "gli immobili posseduti ... dai comuni ... destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"
L'esenzione richiede destinazione esclusiva, diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune; la semplice concessione in locazione a terzi (anche per finalità di pubblico interesse) configura utilizzo indiretto ed esclude l'esenzione di norma.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 19, art. 24, art. 36)
Norme del processo tributario richiamate nelle censure relative oneri probatori, motivazione e limiti dell'oggetto del giudizio; la Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e i limiti alla produzione/integrazione della motivazione dell'atto impositivo in sede giudiziale.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Articoli richiamati per i motivi di cassazione: vizio per falsa applicazione di norme, nullità per violazione del contraddittorio/omissione di pronuncia, e omesso esame di fatti decisivi; la Corte valuta tali profili alla luce dei requisiti di autosufficienza e della necessità di indicazione puntuale dei fatti omessi.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte chiarisce che l'ufficio deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, ma il contribuente deve provare gli elementi su cui fonda le proprie eccezioni; nel caso specifico la prova della destinazione esclusiva non è stata fornita dal contribuente appellante.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamate nelle censure sulla motivazione e sul diritto di difesa; la Corte osserva che il ricorso non dimostra l'asserita integrazione postuma della motivazione da parte dell'ente impositore e che l'eventuale integrazione non è provata.
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 5 (conv. L. 24 luglio 2008, n. 126)
Norma che prevede speciali esenzioni/criteri per immobili assegnati da IACP/ATER a partire dal 2008; la Corte osserva che tale disciplina non costituisce parametro comparativo idoneo a censurare la normativa richiamata dal ricorrente e non integra disparità di trattamento rilevante per gli anni considerati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'eventuale ulteriore importo del contributo unificato da parte del ricorrente.
Costituzione (artt. 2, 3, 38, 119)
Richiamati nelle doglianze costituzionali del ricorrente; la Corte ritiene le censure generiche e conferma che i profili costituzionali devono essere sollevati mediante la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
Massime di principio
- L'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. a si applica solo se l'immobile è destinato esclusivamente e direttamente ai compiti istituzionali dell'ente proprietario; la mera proprietà o l'uso per edilizia residenziale pubblica non è sufficiente.
- La concessione in locazione a terzi di alloggi ERP configura, di norma, un'utilizzazione indiretta che esclude l'esenzione prevista per l'uso istituzionale diretto, anche se la locazione persegua un fine di interesse pubblico.
- L'amministrazione finanziaria non può sopperire con integrazioni in sede processuale a carenze di motivazione dell'atto impositivo; tuttavia, l'esplicitazione in giudizio delle ragioni già sottese all'atto non sempre integra una illegittima integrazione: il punto concreto dipende dalla natura e dalla prova delle 'nuove' ragioni.
- In sede di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi lamenta integrazioni o omissioni probatorie deve indicare e riprodurre esattamente gli atti o i passi processuali rilevanti; altrimenti la censura è inammissibile.
- L'omesso esame di documenti o deduzioni rileva in cassazione solo se il fatto storico omesso è individuato con precisione, risultato dagli atti e decisivo ai fini del diverso esito del giudizio.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate attraverso l'eccezione di illegittimità della norma applicata; deduzioni dirette di violazione costituzionale nel ricorso per cassazione sono inammissibili.
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