Cassazione Penale, Ordinanza n. 07222/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur riducendo la pena rispetto al primo grado, ha confermato la responsabilità per l'esercizio senza autorizzazione dell'attività di parcheggiatore. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena: secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe ridotto la pena applicando il rito abbreviato, ma avrebbe motivato in modo errato valorizzando soltanto la condotta e i precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse un "non motivo", perché non articolava realmente una censura riconducibile ai vizi dedotti, ma si limitava a contestare la valutazione di merito sulla pena. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva motivato la quantificazione della pena sulla base delle modalità della condotta e della personalità del reo, in modo coerente e non manifestamente illogico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della contravvenzione di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore, confermata in appello
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per l'enunciazione del motivo di ricorso
utilizzato per affermare che la doglianza non integrava un motivo di ricorso riconducibile alle censure previste
criteri di commisurazione della pena, fondati su modalità della condotta e personalità del reo
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella mera contestazione della valutazione discrezionale del giudice di merito sulla pena senza indicare un effettivo errore giuridico o un vizio argomentativo.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di misurarsi con la specifica giustificazione posta a fondamento della decisione, è inammissibile perché viene meno la funzione propria dell'impugnazione.
- La commisurazione giudiziale della pena è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; se il giudice ha applicato i criteri dell'art. 133 c.p. valorizzando modalità del fatto e personalità dell'imputato, la valutazione è insindacabile nel merito.
- La circostanza che la pena detentiva sia stata fissata al di sotto della media edittale e quella pecuniaria solo di poco sopra può essere considerata congrua ove motivata con riferimento agli indici legali di gravità del reato e alla personalità del reo.
Come è indicizzato
Testo integrale
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