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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27127/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato le sentenze di merito che avevano rigettato le loro domande tese a far dichiarare che il trasferimento del terreno sito in Cepagatti dalla Val di Turri (Valditurri) S.r.l. a Cinzia Santarelli era avvenuto in violazione del diritto di prelazione spettante loro ai sensi degli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392, chiedendo il riscatto del terreno al prezzo di €21.000,00. Sostenevano che l'area adibita a parcheggio fosse pertinenza del complesso adibito a ristorante (unità funzionale e locativa) e dunque soggetta ai diritti di prelazione e riscatto; inoltre invocavano, a sostegno, precedenti decisioni di merito che avrebbero accertato l'unicità del rapporto locatizio tra fabbricato e parcheggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della Santarelli. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che, come criterio dirimente, ha escluso che l'area-parcheggio svolgesse "un'attività implicante il diretto contatto con il pubblico" necessaria per estendere i diritti di prelazione/riscatto alle aree pertinenziali ex artt. 38 e 39 L. 392/1978. In via subordinata la Corte territoriale aveva altresì accertato l'esistenza di un contratto di locazione distinto per l'area-parcheggio e l'autonomia giuridica/catastale della stessa, nonché l'avvenuta separazione dei titoli di proprietà antecedente alla vendita a Santarelli. Le censure delle ricorrenti sono state ritenute, in gran parte, doglianze di merito inammissibili in sede di legittimità e non è stato riconosciuto effetto vincolante al presunto giudicato invocato dalle ricorrenti (e, quanto a eventuali conflitti, prevalente è risultata la successiva decisione della Corte d'appello n. 198/2013 che aveva escluso la pertinenzialità). Le ricorrenti sono state condannate alle spese di Cassazione e ad eventuali contributi unificati.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 1978 n. 392 (artt. 35, 38, 39)

    art. 38, art. 39, art. 35

    La Corte conferma che il diritto di prelazione e il diritto di riscatto previsti per immobili destinati ad attività commerciali possono estendersi alle pertinenze solo se in tali pertinenze si svolge un'attività che comporti il diretto contatto con il pubblico; l'accertamento di tale requisito è di fatto e rimane competenza del giudice del merito.

  • Codice civile (artt. 817, 818, 819, 1599, 1602, 2909)

    artt. 817-819 c.c.; artt. 1599, 1602, 2909 c.c.

    Richiamati dalle ricorrenti in relazione alla qualificazione di pertinenza e alla trascrizione/efficacia degli atti, ma la Corte sottolinea che l'accertamento della pertinenzialità e dell'unitarietà del rapporto è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito; la separazione delle titolarità e la trascrizione di atti possono incidere sull'autonomia giuridica del bene.

  • Codice di procedura civile (art. 295, art. 360, art. 366)

    art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5; art. 295 c.p.c.; art. 366 c.p.c.

    La Corte ricorda i limiti della censura in sede di legittimità: molte doglianze sono valutazioni di fatto (insindacabili in Cassazione) o riguardano la mancata produzione di documenti/giudicati. L'art. 360 c.p.c. è il parametro delle dedotte violazioni di legge, ma le censure devono colpire questioni di diritto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art. 13, comma 1-quater e 1-bis)

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    La Corte dà atto dell'obbligo, per le sole ricorrenti principali, del versamento integrativo del contributo unificato in misura pari a quello dovuto per il ricorso, quando ricorrono i presupposti normativi.

Massime di principio

  • Il diritto di prelazione e di riscatto previsto dalla L. 392/1978 può estendersi alle pertinenze solo se nelle pertinenze si svolge un'attività con "contatto diretto e indiscriminato" con il pubblico; l'accertamento di tale requisito è fattuale e rimane in capo al giudice di merito.
  • La qualificazione di un bene come pertinenza (accessorio) richiede l'accertamento di elementi oggettivi e soggettivi di destinazione permanente e volontaria: tale accertamento è giudizio di fatto e la Cassazione lo sindaca solo se viziato sotto il profilo logico o motivazionale.
  • La sussistenza di contratti distinti, la separazione delle titolarità e la trascrizione di atti che trasferiscono singoli cespiti possono determinare l'autonomia giuridica di un'area e far venir meno l'unitarietà del rapporto locativo, incidendo sull'applicabilità dei diritti di prelazione/riscatto.
  • Il giudicato formato da una decisione precedente è vincolante solo nei limiti in cui concerne gli stessi punti decisivi e finché non sia intervenuta successiva decisione definitiva in conflitto; prevale il giudicato successivo quando vi sia contrasto.
  • In sede di Cassazione è essenziale produrre e indicare chiaramente i documenti o le sentenze che si invocano come vincolanti; la mancata produzione o l'imprecisione può comportare l'inammissibilità o l'insuccesso della doglianza.

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