Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27086/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, nella divisione ereditaria tra i fratelli, ha attribuito l'immobile indivisibile a Coppolino Giuseppe anziché a Coppolino Tania, dichiarando inammissibili alcuni capitoli di prova testimoniali della ricorrente e ritenendo che Tania avesse accumulato, per godimento esclusivo dell'immobile, un debito superiore al valore della sua quota. La ricorrente deduceva violazioni delle norme sulla divisione (in particolare art. 720 c.c.) e dogliva la mancata ammissione di prove testimoniali e la gestione della collazione/imputazione di somme e frutti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto, nei limiti esposti nella motivazione, il primo ed il secondo motivo di ricorso (principi sul regolamento dei debiti derivanti dalla comunione, ammissibilità di talune prove), rigettando il terzo motivo. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui i debiti o i prelevamenti dipendenti dalla comunione possono, se non è possibile il prelevamento materiale, determinare un incremento della quota di un coerede (conseguente anche all'attribuzione preferenziale ex art. 720 c.c.). Ha inoltre censurato la Corte d'appello per il mancato esame di specifici capitoli di prova (es. capitolo n. 8 e quelli relativi a consegne di denaro) che risultavano rilevanti. In conclusione la sentenza di appello è stata cassata nei profili indicati e la causa è stata rinviata per nuovo esame (o rinnovata decisione) alla Corte d'appello di Napoli per tener conto delle osservazioni e delle prove ammesse dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 720 c.c.

    Stabilisce il criterio preferenziale di attribuzione dell'immobile indivisibile al titolare della quota maggiore; la Corte interpreta la norma come non inderogabile ma preferenziale, e riconosce che l'individuazione del titolare della quota maggiore va effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia divisionale, tenendo conto anche di prelevamenti o imputazioni che abbiano alterato le quote.

  • art. 1115 c.c.

    La Corte richiama il terzo comma dell'art. 1115 c.c. come principio logico: chi paga un debito solidale ha diritto di regresso e, al momento dello scioglimento, può vedersi riconosciuta una porzione maggiore; la giurisprudenza della Corte ritiene applicabile la logica dell'art. 1115 anche nella divisione ereditaria quando i prelevamenti non siano praticabili.

  • art. 724 c.c.

    Regola l'imputazione dei debiti nella quota dei coeredi e l'ordine delle operazioni divisionali; la Corte sottolinea che la resa dei conti (imputazione) deve precedere la formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità e la divisione, essendo essenziale per determinare le effettive quote conciliabili.

  • art. 725 c.c.

    Disciplina i prelevamenti dai coeredi e la loro omogeneità 'per quanto possibile'; la Corte lo usa per spiegare il funzionamento dei prelevamenti e l'eventuale necessità di ricorrere all'incremento delle quote quando i prelevamenti materiali non sono possibili.

  • art. 723 c.c.

    Indica l'ordine delle operazioni divisionali; la Corte ne ricava che la resa dei conti fra condividenti deve precedere la formazione dello stato attivo e passivo e le operazioni di riparto.

  • art. 746 c.c.

    "la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione"

    La norma è richiamata per affermare che, nel caso di imputazione (anche di donazioni o conferimenti), il valore dei beni va considerato al momento dell'apertura della successione; la Corte estende il principio anche al trattamento dei debiti imputati.

  • art. 751 c.c.

    Richiamato per il principio che, quando il denaro in eredità non è sufficiente per i prelevamenti, si prelevano altri beni valutati monetariamente; usato per collegare collazione e imputazione di somme.

  • art. 742 c.c.

    Esenta le spese 'ordinarie' per abbigliamento o nozze dalla collazione; la Corte osserva che le spese di matrimonio non sono automaticamente escluse dalla collazione e vanno valutate nella loro rilevanza concreta.

  • art. 1113 c.c.

    Riguarda l'inopponibilità dei prelevamenti nei confronti di terzi e la tutela di acquirenti/creditori; la Corte lo cita per spiegare le conseguenze reali del prelevamento sulla portata dei diritti dei condividenti debitore.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme processuali): la Corte valuta i motivi ex art. 360 c.p.c. e accoglie parte del ricorso per vizi di merito nella valutazione delle prove.

  • art. 115, 116, 183, 184 c.p.c.

    Norme processuali citate in rapporto alla disciplina dell'istruzione e dell'ammissione delle prove; la Corte ribadisce che il giudizio di ammissibilità dei mezzi istruttori è rimesso al giudice di merito ma la mancata ammissione di prove decisive può integrare vizio rilevabile in cassazione.

  • art. 737 e 2697 c.c. (probabilmente 2697 c.p.c.)

    Richiamati rispetto all'onere della prova; la Corte chiarisce che l'onere probatorio grava su chi deduce l'esistenza di donazioni o fatti impeditivi della collazione, e che la collazione opera automaticamente ove la donazione risulti provata.

Massime di principio

  • Nella divisione ereditaria l'accertamento e la liquidazione dei debiti e crediti fra coeredi (resa dei conti/imputazione) devono essere eseguiti prima della formazione delle porzioni e possono modificare le quote risultanti dal titolo ereditaria: se il prelevamento materiale è impraticabile, il regolamento del credito/del debito si realizza mediante incremento o decremento delle quote.
  • Ai fini dell'attribuzione preferenziale di un immobile indivisibile ex art. 720 c.c. il giudice deve considerare la situazione patrimoniale e giuridica al momento della pronuncia divisionale, comprensiva di eventuali imputazioni o prelevamenti che abbiano alterato le quote.
  • Il coerede che vuole ottenere l'attribuzione del bene indivisibile deve manifestare disponibilità incondizionata a pagare i conguagli: una richiesta condizionata a revisione del valore può essere interpretata come rifiuto e precludere l'assegnazione.
  • L'onere della prova circa l'esistenza di donazioni ricade su chi le deduce; la collazione opera automaticamente se la donazione risulta provata, ma non si presume l'esistenza della donazione solo per la richiesta di collazione.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nell'ammissione dei mezzi istruttori, ma la mancata ammissione di prove chiaramente rilevanti per la determinazione di poste attive o passive della comunione può costituire motivo di cassazione.
  • Il coerede debitore può evitare gli effetti negativi dell'imputazione/prelevamento estinguendo il debito in denaro prima delle operazioni divisionali; il pagamento posteriore non cancella gli effetti di operazioni compiute legittimamente.
  • Nella valutazione di domande di collazione o di prelevamento, il giudice deve valutare la rilevanza sostanziale delle prove proposte (es. consegne di denaro anche se qualificate come 'prestiti' devono essere esaminate nella sostanza), evitando formalismi che ne precludano l'efficacia probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.