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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27084/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruno Moscatelli ha chiesto l'accertamento dell'estinzione della servitù di passaggio costituita nel 1977 per cessazione dell'interclusione del fondo dominante, sostenendo che l'interposto terreno che dava accesso alla pubblica via era stato acquistato da Luigi Moscatelli nel 1982; Luigi ha invece opposto che l'acquisto era avvenuto in regime di comunione legale con la moglie e che pertanto l'interclusione non era venuta meno. Il Tribunale di primo grado accolse la domanda di Bruno; la Corte d'appello di Milano riformò la decisione e rigettò la domanda, ritenendo che la comproprietà (anche se in comunione legale) del fondo interposto non determina l'estinzione della servitù. Bruno ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Bruno Moscatelli e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di Luigi. La Corte ha confermato il principio secondo cui l'acquisto del fondo interposto in regime di comunione legale non determina di per sé la cessazione dell'interclusione e quindi non estingue la servitù di passaggio; l'onere della prova della cessazione dell'interclusione rimane a carico di chi domanda l'estinzione della servitù. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi Euro 3.000,00, spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge) e agli eventuali contributi unificati come indicato nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    Regola i presupposti della servitù di passaggio coattiva; la Corte ha applicato tale articolo per verificare la sussistenza dell'interclusione originaria e la possibilità di estinzione della servitù al venir meno dei presupposti fattuali

  • art. 1054 c.c.

    Stabilisce il diritto del proprietario rimasto intercluso di ottenere il passaggio coattivo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la servitù preordinata a superare l'interclusione è da qualificare come coattiva

  • art. 1055 c.c.

    Prevede la causa estintiva della servitù in caso di cessazione dell'interclusione; la Corte ha affermato che tale causa opera anche per servitù costituite contrattualmente se vengono a mancare i presupposti che giustificarono la servitù coattiva

  • art. 184 c.c.

    Richiamato nei profili relativi alla comunione legale: disciplina gli effetti del regime di comunione nei rapporti con i terzi e la possibilità che ciascun coniuge disponga del bene nei limiti indicati dalla norma

  • art. 191 c.c.

    Riferito alla causa di scioglimento della comunione legale; la Corte ha ricordato che dopo lo scioglimento la contitolarità persiste sino alla divisione e la disciplina di comunione ordinaria si applica ai relitti

  • art. 192 c.c.

    Richiamato nel quadro delle conseguenze dell'alienazione senza consenso in regime di comunione legale: il corrispettivo può divenire oggetto di comproprietà e successiva divisione

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato rispetto all'utilizzo della cosa comune; la Corte ha richiamato la distinzione tra uso derivante dalla comunione e diritto di servitù distinto

  • art. 2967 c.c.

    Citato nel motivo di ricorso (riguarda la prova dei diritti reali), ma non è stato decisivo nella motivazione della Corte; in generale attiene agli adempimenti probatori relativi ai diritti reali

Massime di principio

  • La servitù di passaggio costituita per superare un'interclusione (servitù coattiva) si estingue se viene meno l'interclusione stessa, ma questo avviene solo quando il fondo interposto divenga effettivamente di proprietà esclusiva del proprietario del fondo dominante (identità di titolarità, non mera comproprietà).
  • L'acquisto del fondo interposto in regime di comunione legale non comporta automaticamente la cessazione dell'interclusione: la comunione (anche legale) è una situazione di contitolarità che mantiene l'alterità del fondo e quindi la servitù può permanere.
  • L'onere della prova della cessazione dell'interclusione grava su chi chiede l'estinzione della servitù: è necessario dimostrare non solo un'intestazione formale ma anche l'effettiva possibilità di accesso alla pubblica via senza necessità del passaggio gravante sul fondo altrui.
  • Se il titolo che ha costituito la servitù mostra in modo inequivoco l'intento delle parti di creare una servitù volontaria (e non coattiva), la causa estintiva prevista dall'art.1055 c.c. può non trovare applicazione; occorre quindi valutare il contenuto dell'atto costitutivo.
  • In caso di dubbi pratici sulla percorribilità o indispensabilità del passaggio va fornita prova concreta dell'esistenza di un accesso alternativo idoneo e comodo; la valutazione è fattuale e richiede accertamenti (CTU, sopralluoghi).
  • Quando il proprietario del fondo dominante diventa proprietario assoluto del fondo interposto (cioè non più contitolare), allora opera il principio "nemini res sua servit" e la servitù si estingue.

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