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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27087/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni contro il lodo arbitrale, aveva annullato il lodo limitatamente alla pronuncia sulle domande risarcitorie proposte da Iper Aquila ritenute sopravvenutamente inammissibili e aveva confermato la condanna di Iper Aquila al pagamento di una somma richiesta dalle imprese appaltatrici. Le censure del ricorrente vertevano, in sintesi, su (i) illegittima 'vis attractiva' della procedura fallimentare sulle eccezioni di compensazione sollevate dalla committente; (ii) qualificazione come mere riduzioni contabili di partite che invece sarebbero state vere compensazioni o crediti; (iii) plurime doglianze di diritto e di motivazione relative all'interpretazione contrattuale, alla qualificazione delle varianti, alla quantificazione dei danni e all'adeguatezza della motivazione del lodo arbitrare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la maggior parte dei motivi (quelli diretti a un riesame del merito, alla valutazione delle riserve e alla presunta carenza motivazionale del lodo) inammissibili o infondati, perché configuravano una rivalutazione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità su lodo arbitrale. Tuttavia ha accolto i primi e l'ultimo motivo, riguardanti la questione della 'vis attractiva' della procedura fallimentare sulla compensazione: la Corte ha precisato che l'eccezione di compensazione opposta dal soggetto in bonis al fallimento, se proposta come eccezione, non richiede la preventiva verificazione del credito in sede fallimentare e che l'eventuale eccedenza dovrà essere insinuata nel passivo. Per questo motivo la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto che aveva attratto la compensazione alla competenza fallimentare, ha eliminato il punto 2 del dispositivo impugnato e ha disposto che rivivano le statuizioni contenute nel lodo arbitrare; ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c. e ha compensato le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L.F.) artt. 92, 209

    La Corte territoriale aveva invocato la vis attractiva della procedura fallimentare; la Cassazione riconferma la funzione generale della vis attractiva ma precisa i suoi limiti rispetto all'eccezione di compensazione proposta come tale dal terzo.

  • Legge fallimentare artt. 52 co.2, 56, 96 n.3

    Articoli richiamati nella doglianza relativa alla declaratoria di incompetenza/attrazione; la Corte sottolinea che l'applicazione di tali norme non può automaticamente escludere la compensazione opposta come eccezione dal terzo.

  • Codice Civile art.1246 (compensazione)

    Distinzione tra vera compensazione (eccezione suscettibile di neutralizzare la domanda) e semplici riduzioni/operazioni contabili; la Corte ha valutato che la compensazione opposta come eccezione opera senza preventiva verifica in sede fallimentare salvo l'eventuale eccedenza.

  • Codice di Procedura Civile art.829 n.5 in relazione all'art.823 n.5

    Norme sul vizio di motivazione del lodo arbitrale. La Cassazione conferma il parametro rigoroso: la nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è talmente insufficiente da non consentire di identificarne la ratio decisoria.

  • Codice Civile art.1659 e art.1659 co.3

    Norme relative alle varianti nei contratti d'appalto a corpo/forfait; la Corte territoriale aveva esaminato molte questioni riguardanti la qualificazione delle varianti, ma la Cassazione ha ritenuto che quelle doglianze implicassero un riesame fattuale non consentito in cassazione.

  • Codice Civile artt.1322, 1655, 1660, 1661, 1362, 1363 e altri richiamati

    Richiami utilizzati dalle parti per sostenere interpretazioni contrattuali e richieste di compenso; la Suprema Corte ha ricordato che questioni interpretative che portano a rivalutazioni fattuali non sono sindacabili in Cassazione nel ricorso per lodo arbitrale.

  • Legge fallimentare artt.93 e ss. (procedura di insinuazione al passivo)

    La Corte ha richiamato che l'eventuale eccedenza di un credito opposto in compensazione, se emergente, deve essere fatta valere con insinuazione al passivo fallimentare e non con sentenza di condanna nel giudizio ordinario contro il fallimento.

  • Codice di Procedura Civile art.384 co.2

    Norma che ha consentito alla Corte di decidere la controversia nel merito senza rinvio, essendo inutili ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando sopravviene il fallimento di una delle parti durante un giudizio, distinguere sempre tra eccezioni di compensazione (opposte come eccezione) e domande ricognitive o reconvenzionali: la compensazione come eccezione può neutralizzare la domanda senza previa verificazione nel procedimento fallimentare; l'eventuale eccedenza va insinuata nel passivo.
  • Nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla legge e, ove ammessa, alla congruità della motivazione della decisione di merito: non è ammessa la rivalutazione dei fatti o delle prove.
  • La nullità del lodo per difetto di motivazione è eccezionale: va dichiarata solo se la motivazione manca del tutto o è talmente carente da non permettere di comprendere la ratio decidendi.
  • Per contestare qualificazioni tecniche del contratto (varianti, lacune progettuali, oneri non previsti) occorre formulare censure che espongano chiari profili di diritto; le questioni meramente fattuali o valutative rischiano l'inammissibilità in sede di cassazione.
  • Se si oppone una compensazione, formularla chiaramente come eccezione e quantificare separatamente l'eventuale eccedenza affinché, in caso di fallimento, si possa procedere correttamente all'insinuazione al passivo.
  • Se si teme pregiudizio da giudicato in caso di sopravvenuto fallimento, valutare tempestivamente la riassunzione o la proposta dell'eccezione di compensazione e le azioni nel procedimento fallimentare per tutelare eventuali crediti eccedenti.

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