Cassazione Civile, Sentenza n. 27088/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza n.149/2018 della Corte d'appello di Lecce che aveva respinto l'appello di Ciraci contro la decisione del Tribunale di Brindisi. Oggetto del contendere: effetti della risoluzione per inadempimento del contratto di permuta del 1994 (Ciraci aveva trasferito terreno e fabbricato alla società Gioia che avrebbe dovuto trasferire altre unità immobiliari), determinazione del risarcimento e dell'indennizzo per le opere edificate, applicabilità dell'istituto dell'accessione (art. 936 c.c.) vs. effetti restitutori della risoluzione (art. 1458 c.c.), decorrenza di interessi e rivalutazione, ammissibilità di nuove domande in appello, legittimazione dell'assuntore del concordato, considerazione delle unità vendute a terzi e valutazione tecnico-economica delle opere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Ciraci in tutte le sue 14 censure e ha confermato la decisione della Corte d'appello. Motivazioni principali: 1) l'accessione ex art. 936 c.c. non si applica quando le opere sono state realizzate in forza di un rapporto contrattuale tra proprietario e costruttore; in tali casi prevalgono gli effetti della risoluzione e gli obblighi restitutori di cui all'art. 1458 c.c.; 2) il giudice del merito non ha violato il principio della domanda nel ritenere applicabile la disciplina della risoluzione (art. 1458) invece dell'accessione, né ha violato il diritto di difesa non provocando il relativo contraddittorio ex officio; 3) la Corte d'appello ha correttamente valutato l'inesistenza del danno concreto ove non risultasse una differenza oggettiva di valore tra i beni pattuiti e quelli ricevuti; 4) le domande riferite alla perdita di frutti e alla decorrenza degli interessi sono state valutate correttamente in fatto dal giudice di merito (accertamenti non censurabili in cassazione); 5) la valutazione del valore delle opere (anche relativamente ad unità cedute a terzi) è stata corretta, posto che i trasferimenti ai terzi erano soggetti a clausole risolutive e in parte sono stati dichiarati inefficaci; 6) molte censure erano, comunque, inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto o a questioni non tempestivamente dedotte. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 936 cod. civ.
La disciplina dell'accessione si applica solo quando le opere sono state realizzate da un terzo che non abbia alcun rapporto giuridico col proprietario del suolo; non è pertinente quando la costruzione deriva dall'adempimento (o mancato adempimento) di un contratto tra le parti e il rimedio è quello previsto dalla risoluzione (art. 1458 c.c.). Inoltre, la Corte osserva che il risarcimento derivante dall'accessione è connesso al rimedio della rimozione se il proprietario chiede la rimozione; la scelta di trattenere le opere comporta obblighi indennitari diversi nel contesto della risoluzione contrattuale.
art. 1458 cod. civ.
Regola gli effetti della risoluzione per inadempimento e impone obblighi di restituzione delle prestazioni ricevute, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento; mira a riportare le parti alla situazione economica precedente al contratto e autorizza l'adempimento in natura o il ristoro per equivalente.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nelle censure sul diritto di difesa: la Corte afferma che la determinazione della norma sostanziale applicabile al caso concreto (qualificazione giuridica della fattispecie) rientra nel potere decisorio del giudice e non impone necessariamente l'apertura d'ufficio di un contraddittorio su questioni di diritto sostanziale che non cambiano la causa petendi originaria.
art. 360 cod. proc. civ.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili i motivi basati su violazioni formali e su contestazioni di fatto o di valutazione probatoria che non assumono rilevanza in sede di legittimità.
art. 1223 e art. 1224 cod. civ.
Riferiti in relazione alla liquidazione del risarcimento e alla decorrenza degli interessi: la Corte ha confermato il principio che il risarcimento e le maggiorazioni decorrono, in generale, dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo situazioni diverse accertate in fatto dal giudice di merito.
norme procedurali varie (es. artt. 115, 163, 164 c.p.c.)
Richiamate nelle censure processuali; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione delle regole probatorie e procedurali tali da inficiare la decisione di merito: molte contestazioni attengono a valutazioni di fatto o al libero convincimento del giudice che non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti stabiliti dall'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Quando le opere edilizie sono realizzate in forza di un contratto tra proprietario e costruttore, la risoluzione per inadempimento comporta l'applicazione degli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c.; l'istituto dell'accessione (art. 936 c.c.) non trova applicazione se esisteva un rapporto contrattuale tra le parti.
- Se il proprietario, dopo la risoluzione del contratto, trattiene le opere realizzate, sorge per lui l'obbligo di corrisponderne il valore in base alle regole della restituzione e del ristoro stabilite per la risoluzione; la sola possibilità di "acquisto per accessione" non prevale sulla disciplina restitutoria del contratto risolto.
- La decorrenza degli interessi e della rivalutazione segue, di norma, la data della proposizione della relativa domanda giudiziale, salvo specifici accertamenti di fatto che possano giustificare una decorrenza diversa.
- Il giudice ha il potere di qualificare giuridicamente la fattispecie e di individuare la norma applicabile; ciò non viola il principio della domanda se le questioni decisive restano connesse alla causa petendi originaria e non mutano radicalmente l'oggetto della domanda in modo da pregiudicare il diritto di difesa.
- Le questioni nuove introdotte in appello (nuove domande o nuovi fatti non dedotti in primo grado) possono essere dichiarate inammissibili; la parte deve formulare con precisione la causa petendi e il petitum già in primo grado per evitare esclusioni in appello.
- I trasferimenti effettuati a terzi possono essere considerati inefficaci ex tunc (e quindi non sottrarre valore all'indennizzo del proprietario) se nei contratti di vendita esisteva una clausola che subordinava la validità del trasferimento all'esito favorevole di una rilevante domanda (es. clausola di caducazione/condizione risolutiva collegata alla risoluzione del contratto principale).
- Le censure in cassazione dirette a contestare valutazioni tecniche o apprezzamenti di fatto del giudice di merito sono difficilmente accolte se non si mostra specificamente il vizio di motivazione o l'incompatibilità con i limiti di sindacato del giudice di legittimità.
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