Cassazione Civile, Sentenza n. 27133/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico)
La controversia
I genitori convennero davanti al Tribunale di Napoli il ginecologo che aveva seguito la gravidanza, l’ASL e la Regione, sostenendo che l’omessa esecuzione diligente degli esami diagnostici e delle indagini prenatali avesse impedito di rilevare le malformazioni del feto e di informare la gestante, privandola della possibilità di scegliere consapevolmente se proseguire la gravidanza. Chiesero il risarcimento dei danni patrimoniali, comprese le spese di assistenza e cura del figlio e le perdite di reddito connesse all’attività di accudimento, nonché dei danni non patrimoniali. Il Tribunale respinse la domanda, escludendo la colpa e il nesso causale e rilevando che non era stato provato che ricorressero i presupposti per l’interruzione terapeutica della gravidanza. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 212/2019, depositata il 21 gennaio 2019, rigettò l’appello: ritenne che, secondo le conoscenze e le linee guida dell’epoca, sarebbe stata diagnosticabile soltanto una cardiopatia congenita, non sufficiente, nel caso concreto, a fondare l’interruzione della gravidanza; escluse inoltre che la diagnosi prenatale della cardiopatia avrebbe consentito di individuare la sindrome di Ellis-Van Creveld e la polidattilia. Dichiarò altresì inammissibile, perché nuova, la domanda riferita alla mancata informazione sui limiti delle indagini ecografiche. In Cassazione i genitori proposero cinque motivi: (1) falsa applicazione dell’art. 6, lett. b), della legge n. 194/1978 e dell’art. 32 Cost., sostenendo che non dovesse valutarsi la gravità della malformazione in sé, ma la sua capacità di determinare un pericolo per la salute della gestante; (2) falsa applicazione della legge n. 194/1978 e dell’art. 2729 c.c., per l’asserita errata valutazione degli indizi sulla volontà della madre di interrompere la gravidanza e sul rischio per la sua salute psichica; (3) omessa motivazione sull’ammissione di prove testimoniali e di una CTU psicologica e sull’esame di documenti e altri elementi istruttori; (4) violazione degli artt. 2 e 32 Cost. e degli artt. 2043, 2059 e 2057 c.c., contestando l’esclusione dei danni dovuti alla mancata informazione; (5) violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione alla ritenuta novità della domanda sul consenso informato e sui limiti delle indagini ecografiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: chi agisce per il danno da privazione della possibilità di accedere all’interruzione terapeutica deve allegare e provare che, se informata, la gestante avrebbe interrotto la gravidanza e che ricorrevano le condizioni previste dall’art. 6, lett. b), della legge n. 194/1978, ossia che la conoscenza delle anomalie avrebbe determinato un processo patologico comportante un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La Corte d’appello aveva escluso, con valutazione di fatto non sindacabile, che la sola cardiopatia diagnosticabile avrebbe provocato un trauma psichico di tale gravità. Il secondo motivo è inammissibile: la valutazione degli elementi presuntivi compete al giudice di merito e non era stata censurata secondo i criteri richiesti per denunciare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; non era ammissibile sollecitare una diversa lettura dei fatti. Il terzo motivo è inammissibile: la mancata pronuncia su istanze istruttorie non configura omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; la censura motivazionale era preclusa dalla doppia conforme e, comunque, i ricorrenti non avevano specificato né riportato le prove e i documenti in modo da mostrare che avrebbero certamente travolto la ratio della decisione. La CTU è mezzo istruttorio rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e non era stata specificamente illustrata la dedotta violazione dell’art. 244 c.p.c. Il quarto motivo è infondato: esclusa la possibilità, in concreto, di ricorrere all’interruzione terapeutica per la sola cardiopatia diagnosticabile e non essendo imputabile al medico la mancata diagnosi delle altre condizioni, i danni lamentati non risultavano causalmente riconducibili alla condotta contestata; inoltre le specifiche allegazioni di merito non erano state riportate in ricorso, con conseguente difetto di specificità. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati trascritti i passaggi degli atti di primo e secondo grado necessari a verificare se la domanda sul consenso informato fosse stata già proposta o fosse nuova. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la peculiarità dei fatti. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l’eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato e ha disposto l’omissione dei dati identificativi del minore in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
L. n. 194/1978, art. 6, lett. b)
è onere di parte attrice dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’interruzione della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica
Chi chiede il risarcimento per la perdita della possibilità di accedere all’interruzione terapeutica deve provare che la conoscenza delle anomalie fetali avrebbe determinato nella gestante uno stato patologico comportante un pericolo per la sua salute fisica o psichica, oltre a dover allegare e dimostrare che avrebbe scelto di interrompere la gravidanza.
spetta comunque al giudice di merito individuare i fatti da porre a fondamento del processo logico presuntivo e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato – come nel caso all’esame – sfugge al sindacato di legittimità
L’individuazione e la valutazione dei fatti posti a fondamento delle presunzioni semplici spettano al giudice di merito; se adeguatamente motivate, non sono riesaminabili in cassazione mediante la richiesta di una diversa lettura degli elementi istruttori.
La violazione delle norme di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. non risulta, peraltro, neppure prospettata secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità
La censura di violazione delle norme sulle presunzioni deve indicare in modo specifico l’errore giuridico commesso nella loro applicazione e non può limitarsi a proporre una diversa valutazione degli indizi.
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione
L’omessa decisione su un’istanza istruttoria non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che riguarda le domande di merito; l’omissione relativa alle prove va eventualmente censurata sotto il profilo motivazionale.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Ma nella specie, trattandosi di cd. doppia conforme, è inammissibile la censura per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – pur a voler così qualificare sostanzialmente la censura proposta – ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c.
In presenza di una doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Neppure viene dedotto specificamente in cosa si concretizzerebbe nella specie la violazione o la falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c., vizi pure indicati nella rubrica del motivo ma non specificati nell’illustrazione dello stesso.
La denuncia di violazione dell’art. 244 c.p.c. deve indicare specificamente in che cosa consista l’errore relativo all’articolazione della prova testimoniale; la mera menzione della norma nella rubrica del motivo non basta.
La Corte di merito ha affermato che i ricorrenti non avevano lamentato, nella fase di fissazione del thema decidendum della causa, di non essere stati messi a conoscenza dei limiti propri delle indagini ecografiche.
È nuova e inammissibile in appello la domanda fondata sulla mancata informazione circa i limiti delle indagini ecografiche quando tale profilo non sia stato dedotto nella fase in cui si è formato il thema decidendum in primo grado.
Dovendosi escludere, per le ragioni viste sopra, che nel caso di specie potesse pervenirsi ad aborto terapeutico L. 194 del 1978, ex art. 6, lett. b), il “danno” lamentato dagli attori in ogni caso non potrebbe essere causalmente ricondotto alla condotta del medico e delle strutture sanitarie convenute, in difetto, peraltro, di colpa dello stesso.
La responsabilità risarcitoria per la mancata diagnosi non sussiste se il danno allegato non è causalmente riconducibile alla condotta del sanitario e manca la colpa, in particolare quando non risultano provati i presupposti per l’interruzione terapeutica.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto del ricorso comporta l’obbligo per la parte ricorrente di versare, se dovuto, un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell’azione risarcitoria per la privazione della possibilità di accedere all’interruzione terapeutica della gravidanza, la parte attrice deve allegare e provare sia che, se informata delle malformazioni fetali, la gestante avrebbe interrotto la gravidanza, sia la sussistenza delle condizioni legali che avrebbero consentito l’intervento; per l’ipotesi di cui all’art. 6, lett. b), della legge n. 194/1978 occorre provare che la conoscenza delle anomalie avrebbe determinato un processo patologico comportante un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
- L’onere di provare la scelta che la gestante avrebbe compiuto e le condizioni legittimanti l’interruzione può essere assolto anche mediante presunzioni semplici; l’individuazione e la valutazione degli indizi spettano al giudice di merito e, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in cassazione come richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti.
- La mancata pronuncia su un’istanza istruttoria non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; l’omessa ammissione o valutazione di una prova può essere censurata in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e quando la prova, specificamente indicata, sia idonea a privare di fondamento la ratio decidendi con un giudizio di certezza, non di mera probabilità.
- La CTU è un mezzo istruttorio rimesso alla disponibilità e alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il mancato accoglimento dell’istanza non determina di per sé un vizio della decisione e il diniego può risultare anche implicitamente dalla valutazione complessiva del quadro probatorio.
- La domanda risarcitoria relativa alla mancata informazione sui limiti delle indagini diagnostiche non può essere introdotta per la prima volta in appello se tale specifico fatto costitutivo non è stato dedotto nella fase di formazione del thema decidendum in primo grado.
- La responsabilità risarcitoria per omessa diagnosi prenatale richiede che il danno dedotto sia causalmente riconducibile alla condotta colposa del sanitario; se non sono provati i presupposti che avrebbero consentito l’interruzione terapeutica, il danno da nascita o prosecuzione della gravidanza non può essere imputato alla mancata diagnosi.
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