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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32195/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno 2007 nei confronti di una società operante nel commercio di accessori per autoveicoli, recuperando a tassazione un maggior reddito pari a euro 92.820 sulla base di una percentuale di ricarico del 45% ritenuta dall'amministrazione desunta da verifica fiscale. A seguito della rettifica del reddito era stato emesso anche un avviso nei confronti del socio titolare del 71,66% delle quote, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 917/1986. La CTP aveva accolto in parte i ricorsi riuniti; la CTR aveva confermato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio, ritenendo inattendibile il metodo di calcolo perché non teneva conto della quantità certa di ciascun prodotto venduto. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per carenza di motivazione, asserita omissione di pronuncia e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, e 112 c.p.c.; con il secondo motivo ha lamentato che la CTR avrebbe errato nel ritenere non accertata la percentuale media ponderata di ricarico del 45%, risultante invece dal PVC e dalle controdeduzioni, pronunciando oltre la materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello, pur succinta, conteneva una motivazione esistente e comprensibile, idonea a far emergere la ratio decidendi, consistente nella critica alla metodologia di calcolo adottata dall'Ufficio e nella conseguente inattendibilità dell'accertamento. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR non aveva negato in astratto l'esistenza di una media di ricarico, ma aveva giudicato inattendibile l'accertamento in quanto fondato su un metodo che non considerava la quantità certa di ciascun prodotto venduto. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva della contribuente. È stato inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza non è nulla quando, pur sintetica, consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice d'appello ha deciso sull'impugnazione, anche rigettandola, e la censura si risolve in una critica alla correttezza della valutazione svolta.
  • In cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, ma attacca elementi diversi o astratti rispetto alla reale base della decisione.
  • Nell'accertamento tributario fondato su ricarichi o medie di ricarico, la censura decisiva può investire l'attendibilità del metodo di calcolo ove esso non consideri dati certi e specifici della vendita, come le quantità effettivamente vendute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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