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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27167/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Il consumatore aveva convenuto in giudizio la società fornitrice dell'impianto fotovoltaico e la banca che aveva erogato il finanziamento collegato, chiedendo la declaratoria di invalidità o risoluzione del contratto di fornitura e la risoluzione del contratto di finanziamento. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Cagliari, ritenendo operativa una clausola contrattuale di foro esclusivo di Cagliari contenuta nel contratto di fornitura, e aveva ritenuto non vessatoria la clausola perché sottoscritta separatamente. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, la violazione delle norme del Codice del consumo sul foro del consumatore e sulle clausole vessatorie, sostenendo che, essendo consumatore residente nel circondario del Tribunale adito, doveva applicarsi il foro del consumatore e che la mera sottoscrizione separata non bastava a rendere efficace la deroga; con il secondo motivo ha dedotto la violazione di norme sul contratto e sull'efficacia della clausola, motivo che però presupponeva la validità della clausola derogatoria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del regolamento di competenza, assorbendo il secondo. Ha affermato che la clausola che derogava al foro del consumatore non poteva considerarsi valida sulla sola base della sottoscrizione separata, poiché occorre anche la prova di una seria e reale trattativa individuale sulla specifica clausola, prova che incombe sul professionista. Ha inoltre rilevato che la competenza esclusiva del foro del consumatore si estendeva anche alla domanda relativa al contratto di finanziamento collegato, per la vis attractiva del rapporto principale. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Lanusei, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, e ha rimesso allo stesso giudice la decisione sulle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005

    La clausola che deroga alla competenza del foro del consumatore è presumibilmente vessatoria e, in mancanza di prova contraria, non è efficace nei confronti del consumatore.

  • art. 34, comma 5, d.lgs. 206/2005

    L'onere di provare l'esistenza di una seria e reale trattativa individuale sulla clausola derogatoria grava sul professionista.

  • art. 66-bis d.lgs. 206/2005

    Il consumatore può agire davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio, foro che prevale sulla pattuizione derogatoria non validamente formata.

  • art. 1341 c.c.

    La semplice sottoscrizione separata non è sufficiente, da sola, a superare la presunzione di vessatorietà della clausola di foro esclusivo nei contratti predisposti unilateralmente.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, che è rimasto assorbito.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, che è rimasto assorbito.

  • art. 28 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, che è rimasto assorbito.

  • art. 42 c.p.c.

    Base normativa del regolamento di competenza.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non essendo il ricorso accolto con soccombenza del ricorrente, la Corte ha dato atto della insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo non dovuto nel caso deciso.

Massime di principio

  • Nei contratti conclusi tra professionista e consumatore, la clausola che deroga al foro del consumatore non è efficace per il solo fatto di essere stata sottoscritta separatamente: è necessaria anche la prova di una trattativa individuale seria e reale sulla specifica clausola.
  • L'onere di dimostrare l'avvenuta trattativa individuale e l'efficacia della clausola derogatoria incombe sul professionista che la invoca.
  • In difetto di prova della trattativa individuale, opera la presunzione di vessatorietà della clausola che sottrae al consumatore il foro a lui riconosciuto dalla disciplina di protezione.
  • Quando la controversia riguarda un contratto principale di fornitura concluso dal consumatore, la competenza del foro del consumatore si estende anche al rapporto di finanziamento collegato, per attrazione della connessione tra le domande.
  • Nel regolamento di competenza, la Corte può assorbire i motivi che presuppongono la validità della clausola o della soluzione processuale già esclusa sulla base del primo motivo accolto.

Come è indicizzato

MaterieClausole vessatorieCompetenza
RamiConsumatoriProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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